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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 32615/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, era stata affermata la sua penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 582, 585, 577, n. 2 cod.pen. 2.

Nel ricorso è dedotto un unico motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità del ricorrente, individuando, con sufficiente precisione e con motivazione priva di aporie, gli elementi di prova su cui si fonda tale affermazione, quali le dichiarazioni della persona offesa e dei testi esaminati.In particolare, la rilevanza delle contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa e del teste Rizza è stata esclusa, valutando come le stesse non inficiassero la bontà e la genuinità del riconoscimento fotografico dell'imputato da parte della persona offesa, che prima aveva descritto dettagliatamente l'aggressore e poi riconosciuto la sua persona tra i soggetti raffigurati nelle foto sottoposte al suo scrutinio, a nulla rilevando la fonte da cui ebbe ad apprendere le generalità del soggetto che lo aveva aggredito (pag. 4 della sentenza impugnata).

A fronte di tali argomentazioni, le doglianze difensive tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, come si è detto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Esse, peraltro, si risolvono in una richiesta di rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 marzo 2023 Il consiglieye estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, era stata affermata la sua penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 582, 585, 577, n. 2 cod.pen. 2. Nel ricorso è dedotto un unico motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità del ricorrente, individuando, con sufficiente precisione e con motivazione priva di aporie, gli elementi di prova su cui si fonda tale affermazione, quali le dichiarazioni della persona offesa e dei testi esaminati.In particolare, la rilevanza delle contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa e del teste Rizza è stata esclusa, valutando come le stesse non inficiassero la bontà e la genuinità del riconoscimento fotografico dell'imputato da parte della persona offesa, che prima aveva descritto dettagliatamente l'aggressore e poi riconosciuto la sua persona tra i soggetti raffigurati nelle foto sottoposte al suo scrutinio, a nulla rilevando la fonte da cui ebbe ad apprendere le generalità del soggetto che lo aveva aggredito (pag. 4 della sentenza impugnata). A fronte di tali argomentazioni, le doglianze difensive tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, come si è detto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Esse, peraltro, si risolvono in una richiesta di rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 Il consiglieye estensore Il
Sentenza Cassazione n. 32615/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris