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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 28228/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9543-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 164 VIA M. PACUVIO N. 24 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 28/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 28/2020 che ha rigettato il gravame da egli fatto valere.

La Corte d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un processo in cui aveva impugnato delle delibere condominiali e aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su domanda del Condominio, eccependo di non avere sottoscritto le ricevute di ritorno relative alla comunicazione delle delibere impugnate.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] 164 (Taranto).

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e vengono unitariamente trattati dal ricorrente: a) il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione delle ordinarie prassi di grafologia forense"; b) il secondo motivo contesta "nullità della sentenza o del procedimento", quale conseguenza della "mancata osservanza delle reclamate prescrizioni grafologiche forensi".

I due motivi sono inammissibili, in quanto sembrano parificare le prassi di grafologia forense - peraltro solo invocate e non specificate - alle disposizioni di legge di cui al n. 3, dell'art. 360 c.p.c. (circa il contenuto dell'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 366 c.p.c., v. la pronuncia delle sezioni unite n. 23745/2020).

Ric. 2020 n. 09543 sez.

M2 - ud. 29-04-2021 -2-

2. Inammissibile è anche il terzo motivo, che richiama in rubrica un parametro ("l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia") non applicabile ratione temporis alla fattispecie e si sostanzia in una richiesta, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità, di rivalutazione delle risultanze probatorie del giudizio.

3. Infine il quarto motivo denuncia "travisamento del ruolo processuale del procuratore generale" in quanto "la Corte d'appello avrebbe dovuto epurare la richiesta - di rigetto dell'appello - avanzata dal procuratore generale sulla querela di falso, in quanto l'intervento del pubblico ministero sarebbe da intendersi come accusatorio e giammai inquisitorio".

Il motivo è inammissibile in quanto non considera che è proprio del ruolo del pubblico ministero, che intervenga in un processo, chiedere un determinato provvedimento al giudice, così come fa la parte privata.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2020 n. 09543 sez.

M2 - ud. 29-04-2021 -3- Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 29 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9543-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 164 VIA M. PACUVIO N. 24 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 28/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 28/2020 che ha rigettato il gravame da egli fatto valere. La Corte d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un processo in cui aveva impugnato delle delibere condominiali e aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su domanda del Condominio, eccependo di non avere sottoscritto le ricevute di ritorno relative alla comunicazione delle delibere impugnate. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] 164 (Taranto). Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e vengono unitariamente trattati dal ricorrente: a) il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione delle ordinarie prassi di grafologia forense"; b) il secondo motivo contesta "nullità della sentenza o del procedimento", quale conseguenza della "mancata osservanza delle reclamate prescrizioni grafologiche forensi". I due motivi sono inammissibili, in quanto sembrano parificare le prassi di grafologia forense - peraltro solo invocate e non specificate - alle disposizioni di legge di cui al n. 3, dell'art. 360 c.p.c. (circa il contenuto dell'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 366 c.p.c., v. la pronuncia delle sezioni unite n. 23745/2020). Ric. 2020 n. 09543 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- 2. Inammissibile è anche il terzo motivo, che richiama in rubrica un parametro ("l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia") non applicabile ratione temporis alla fattispecie e si sostanzia in una richiesta, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità, di rivalutazione delle risultanze probatorie del giudizio. 3. Infine il quarto motivo denuncia "travisamento del ruolo processuale del procuratore generale" in quanto "la Corte d'appello avrebbe dovuto epurare la richiesta - di rigetto dell'appello - avanzata dal procuratore generale sulla querela di falso, in quanto l'intervento del pubblico ministero sarebbe da intendersi come accusatorio e giammai inquisitorio". Il motivo è inammissibile in quanto non considera che è proprio del ruolo del pubblico ministero, che intervenga in un processo, chiedere un determinato provvedimento al giudice, così come fa la parte privata. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 09543 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -3- Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 29 apri
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