CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 18677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6859/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di FOGGIA n. 1829/2019 depositata il 27/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza n. 1829/2019 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 27 novembre 2019. Resiste con controricorso il Comune di Biccari. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e380-bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. 3. Non può tenersi conto della costituzione operata nella memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c. depositata in data 16 giugno 2023 da Claudio e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], con allegata produzione documentale. Trova applicazione il principio enunciato da Cass. Sez. Unite n. 9692 del 2013, secondo cui l'operatività della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è esclusa per il giudizio di cassazione, ma coloro che ivi intendano proseguire il procedimento, quali successori a titolo universale di una delle parti già costituite, devono allegare e documentare tale loro qualità tramite le produzioni ammesse dall'art.372 c.p.c. (il quale, peraltro, nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022, consente il deposito dei documenti – non già prodotti nei precedenti gradi del processo e unicamente riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso o del controricorso - fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio), attraverso un atto che, assumendo lanatura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito, come per le memorie, poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo (conforme, Cass. Sez. 6-3 n. 8973 del 2020; si vedano anche Cass. Sez. 3, n. 27762 del 2013; Sez. 1, n. 4116 del 2016; Sez. 6-3, n. 15414 del 2017). 4. Il Tribunale di Foggia, pronunciando in controversia in tema di liquidazione degli onorari art. 28 della l.n. 794 del 1942, regolata dal rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha condannato il Comune di Biccari al pagamento dei rispettivi importi in relazione a sei giudizi civili in cui il legale aveva assistito l’ente territoriale. 5. L’unico motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi legali e degli interessi moratori ex d.lgs. n. 192 del 2012 con decorrenza dal gennaio 2013. Il controricorrente Comune di Biccari deduce che la domanda finalizzata al pagamento degli interessi legali e degli interessi moratori ex d.lgs. n. 192 del 2012 era comunque inammissibile “per diversi ordini di ragioni”: giacché essa investe “un giudizio di fatto”; giacché sarebbe stata comunque formulata tardivamente, ovvero solo all’udienza del 25 settembre 2019, inserita nel verbale d’udienza, non depositata telematicamente e senza autorizzazione del Tribunale. 6. Il ricorso va accolto nei sensi di cui alla motivazione che segue. 6.1. Qualora il giudice, in relazione al pagamento di compensi per prestazioni professionali rese da un avvocato, non abbia preso in esame la domanda di condanna al pagamento degli interessi ex art.1224 c.c. (i quali competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale, ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento: Cass. Sez. 2, n. 24973 del 2022; Sez. 6-2, n, 8611 del 2022), nonché ex artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 (come modificati dal d.lgs. n. 192 del 2012 per le transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013; cfr. Cass. Sez. 6-2, n. 28151 del 2019), si verifica un vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c. 6.2. Poiché tanto la domanda degli interessi moratori in base alla disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, quanto le difese sollevate nel controricorso (in ordine a questioni attinenti alle preclusioni operanti nel rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, applicabile "ratione temporis", nonché alla presentazione con modalità cartacee, anziché per via telematica, della domanda di interessi), rendono necessari ulteriori accertamenti di fatto, va comunque escluso che possa procedersi, in un senso oppure nel senso opposto, a decidere la causa nel merito. 7. All’accoglimento del ricorso consegue, pertanto, la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione, che pronuncerà sulla domanda tenendo conto altresì dei rilievi svolti dal controricorrente, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma