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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06765/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata nel preambolo, ha revocato l'esecuzione della pena presso il domicilio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Osserva che la condotta del condannato, il quale aveva ripetutamente posto in essere atti ostili nei confronti della sorella e della madre, era incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa per le medesime ragioni esplicitate dal magistrato di sorveglianza nel provvedimento di sospensione provvisoria.

2. Ricorre per cassazione Puzzanghera con il ministero del difensore di fiducia, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta, in particolare, la partecipazione al Collegio giudicante dello stesso magistrato - persona fisica che aveva disposto la provvisoria sospensione dell'esecuzione della detenzione domiciliare nonché l'assenza nell'apparato argomentativo di riferimenti alla documentazione prodotta dal difensore nonostante la sua rilevanza ai fini della decisione.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il requisito dell'interesse a impugnare (art. 568 comma 4 cod. proc. pen.) consta d'una essenza utilitaristica, protesa al conseguimento della finalità, perseguita dal soggetto legittimato e volta a rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 2012) Marinaj, Rv. 251693).

Nel caso di specie, risulta dal sistema informativo dell'Amministrazione penitenziaria che Puzzanghera in data 8 luglio 2022 è stato scarcerato per espiazione pena.

Il venir meno dell'attualità della condizione detentiva incide irrimediabilmente sull'interesse a coltivare l'impugnazione, con conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per fatto sopravvenuto (Sez.1, sentenza n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677).

4. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata nel preambolo, ha revocato l'esecuzione della pena presso il domicilio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che la condotta del condannato, il quale aveva ripetutamente posto in essere atti ostili nei confronti della sorella e della madre, era incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa per le medesime ragioni esplicitate dal magistrato di sorveglianza nel provvedimento di sospensione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione Puzzanghera con il ministero del difensore di fiducia, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, la partecipazione al Collegio giudicante dello stesso magistrato - persona fisica che aveva disposto la provvisoria sospensione dell'esecuzione della detenzione domiciliare nonché l'assenza nell'apparato argomentativo di riferimenti alla documentazione prodotta dal difensore nonostante la sua rilevanza ai fini della decisione. 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il requisito dell'interesse a impugnare (art. 568 comma 4 cod. proc. pen.) consta d'una essenza utilitaristica, protesa al conseguimento della finalità, perseguita dal soggetto legittimato e volta a rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 2012) Marinaj, Rv. 251693). Nel caso di specie, risulta dal sistema informativo dell'Amministrazione penitenziaria che Puzzanghera in data 8 luglio 2022 è stato scarcerato per espiazione pena. Il venir meno dell'attualità della condizione detentiva incide irrimediabilmente sull'interesse a coltivare l'impugnazione, con conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per fatto sopravvenuto (Sez.1, sentenza n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677). 4. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso, in
Sentenza Cassazione n. 06765/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris