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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26879/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. t [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Alessandria - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Addario e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e A.U. dal 16 maggio 2012, della società Logistica e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 23/12/2013, colpevoli, il primo, di bancarotta fraudolenta distrattiva ( della somma di euro 850.000) e documentale ( capo A) e di ricorso abusivo al credito ( capo A-ter), assolvendolo dal reato di cagionamento doloso del fallimento sub A-bis, per la insussistenza del fatto; il secondo, di bancarotta fraudolenta documentale ( capo A) e del delitto di cui all'art. 495 cod.pen. ( capo B) - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D'Addario per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui al capo A-ter, e rideterminato la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza con le aggravanti; ha escluso la recidiva per [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice in regime di mera equivalenza, rideterminando la pena anche nei suoi confronti.

Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Addario (amministratore di fatto), con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che articola due motivi.

2.1. Erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delli fatti di bancarotta di cui al capo A) della rubrica.

In primo luogo, si lamenta la mancata dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall'imputato, affermato con argomenti apodittici e con motivazione illogica e/o apparente, in spregio a quanto riferito da più testimoni, e a quanto dichiarato dallo stesso imputato.

In ogni caso, non risulterebbe dimostrato l'elemento soggettivo dello scopo di danneggiare i creditori, dal momento che il ricorrente, a fronte di una crisi di settore che aveva investito tutte le società del gruppo, aveva trasferito fondi verso altre società, per una complessiva politica di gestione della liquidità.

2.1.1. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, si sottolinea che le scritture contabili erano tenute presso uffici esterni e che il ricorrente era rimasto estraneo alla fase del fallimento, avendo dismesso ogni ruolo societario.

2.2. Erronea applicazione degli artt. 62 bis cod. pen. e 216 L.F. e correlati vizi della motivazione, contraddittoria e illogica, con riferimento al negato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, e, comunque, con riguardo al trattamento sanzionatorio, senza considerare le condizioni di salute dell'imputato, il comportamento processuale, e la risalenza nel tempo dei fatti.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ( A.U. della fallita), con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi.

3.1. Erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato una mera testa di legno della società fallita, di fatto, gestita da D'Addario.La Corte di appello non ha dimostrato la consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dello stato delle scritture, riconoscendo la responsabilità dell'amministratore formale solo in ragione del ruolo rivestito, sebbene non avesse mai neppure ricevuto la notifica della sentenza di fallimento, in quanto irreperibile, e senza avere mai avuto un ruolo attivo nella società.

3.2. Analoghi vizi vengono denunciati con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie colposa di cui all'art. 217 L.F., atteso che la condotta negligente dell'imputato è stata connotata dalla inottemperanza agli obblighi derivanti dalla sua carica.

4. Ha depositato memoria integrativa il difensore di D'Addario, che insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso.

5. Ha depositato memoria il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati. 1.Ricorso D'Addario:

1.1. La sentenza contiene ampia e specifica motivazione sul ruolo di amministratore di fatto del D'Addario, vero dominus dell'omonimo gruppo a cui apparteneva anche la fallita ( pg. 14 e 22), riportando le dichiarazioni dei testimoni escussi e sottolineando come lo stesso imputato abbia sostanzialmente ammesso di avere svolto tale ruolo.

Oltre al fatto che il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza, laddove deduce un sostanziale travisamento della prova dichiarativa, senza allegarne i verbali, v'è che il tentativo della difesa è incentrato su una inammissibile rivalutazione della prova dichiarativa, non illogicamente scrutinata dalla Corte di appello, che ha ricostruito in modo razionale il ruolo di regista dell'amministrazione e gestione delle società del gruppo a cui D'Addario faceva capo, rendendosi artefice, in tale veste, di operazioni di spoglio delle risorse della fallita, in assenza di una causa giustificativa dello spostamento patrimoniale in favore di società del gruppo (spiegazione neppure coerentemente fornita dall'imputato, che si è riferito genericamente una complessiva politica finanziaria per preservare le società in un momento di crisi settoriale).

1.1.1. La Corte di appello ha prodotto uno specifico e adeguato corredo motivazionale, oltre che in merito alle ragioni della affermata distrazione (pg. 9-10), anche circa i motivi che hanno condotto al riconoscimento della responsabilità del D'Addario per la bancarotta documentale, in relazione alla quale è stato valorizzato proprio il fatto di essere stato l'artefice della bancarotta distrattiva (pg. 12).

E' noto che proprio l'attività distrattiva può fornire la copertura argomentativa al ragionamento inferenziale che porta alla configurazione del dolo della bancarotta documentale, in quanto la sottrazione delle scritture contabili si profila di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5 -, n. 33575 del 08/04/2022 Rv. 283659).

2.2. Il secondo motivo è inammissibilmente declinato.

Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ), Contaldo, Rv. 245931).Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha esplicitamente escluso, con argomentazione non illogica e, dunque, non censurabile, che gli elementi attenuatori, pure riconosciuti, possano prevalere come invocato dall'appellante, sulla pluralità dei fatti e sul danno rilevante prodotto. 3.Ricorso Martorano.

3.1. Il primo motivo, con cui si contesta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale è infondato.

3.1.1. La Corte di appello ha congruamente individuato gli indici di fraudolenza nei confronti dell'amministratore formale [OSCURATO:PERSONA], elencati a pg. 19-20-21: già autista e guardia del corpo del D'Addario, era a conoscenza, per il rapporto che lo legava al dominus, della situazione della società; aveva accettato l'incarico formale, senza percepire alcun compenso, pur essendo del tutto privo delle competenze necessarie; l'incarico si era protratto per oltre un anno, durante il quale aveva detenuto il 99% del capitale sociale della fallita, senza essersi mai interessato della società e della tenuta delle scritture; era stato amministratore unico anche di altre società del gruppo, ed era comparso dinanzi al notaio rogante quale amministratore unico delle società incorporate e della incorporante.

Tutti elementi che - oltre a porre in posizione recessiva il tema della mancata notifica della sentenza di fallimento, ascrivibile alla condotta processuale dell'imputato, che si era reso irreperibile - hanno ragionevolmente consentito ai giudici di merito di trarre il convincimento che egli, lungi dall'essere un mero autista personale del D'Addario, ne era piuttosto uomo di fiducia e alter ego, a conoscenza dei disegni del suo datore di lavoro e delle strategie economiche perseguite.

3.1.2. Giova ricordare che la responsabilità dell'amministratore apparente nel caso di bancarotta documentale è tratta dalla posizione di garanzia della quale è investito rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, nel senso che l'amministratore formale è ritenuto responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli.

Va, tuttavia, evidenziato che, nella giurisprudenza più recente, si afferma - nel rispetto del principio di colpevolezza dì cui all'art. 27 Cost. - che la carica di amministratore formale non fonda automaticamente un giudizio di colpevolezza, e, anzi, che la responsabilità va esclusa quando emerga che la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale a un mero atto formale, nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale.

Al fine di determinare il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi in cui il reato sia imputato all'amministratore formale, che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, può, sì, ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 cod.civ. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 ).

Da qui, il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).

Ma, se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, altrettanto automaticamente, affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato.

E' questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria - anche per la bancarotta documentale - la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari ( dolo generico), o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (Sez. 5 n. 44666 del 04/11/2021 Rv. 282280 , che ha richiamato, ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non rnassimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata).

Cosicchè, mentre, con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d.

"generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. , per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non occorre che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita (che non è l'evento del reato, ma una connotazione modale della condotta incriminata) e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada, nelle ipotesi di bancarotta documentale a c.d. dolo specifico non basta, per affermare la responsabilità dell'amministratore "prestanome", richiamare l'insegnamento della Suprema Corte circa la presenza di un dolo quantomeno eventuale nell'accettazione della carica gestoria: è, invece, necessario che il giudice fornisca una qualche motivazione sulla possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza in capo al "prestanome" del programmato disegno dell'amministratore di fatto della condotta di sottrazione o distruzione, in guisa tale da cagionare l'effetto, quanto alle ipotesi di dolo specifico, di procurare ingiusto profitto a taluno (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816 01; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, rv. 257950; Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971; Sez. 5 n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166).

3.1.3. Può, quindi, ribadirsi, con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa o irregolare tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, che ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010 , Rv. 247251 Sez. 5 n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166), laddove sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno (cfr. Sez. 5 - n. 32413 del 24/09/2020 Rv. 279831: Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225).

3.1.4. Nel caso in scrutino, ritiene il Collegio che, dal ragionamento probatorio estrinsecato dalla Corte di appello, possano trarsi sufficienti elementi significativi dell'elemento soggettivo - quale dolo specifico correlato alla contestata fattispecie dell'occultamento delle scritture contabili, mai consegnate alla curatela - nel senso che risulti dimostrata, sulla base di un corretto ragionamento inferenziale, la rappresentazione psicologica in capo al Martorano dello stato delle scritture contabili e della programmata loro sottrazione, consapevolezza che, nella sentenza impugnata, non resta ancorata semplicemente alla circostanza che il ricorrente abbia mancato di adempiere agli obblighi di amministratore, omettendo di consegnare le scritture contabili agli organi della curatela fallimentare - argomento che sarebbe del tutto insufficiente a dimostrare la volontà consapevole della 'testa di legno' di concorrere nella condotta fraudolenta del dominus - ma, si fonda sulla ragionevole valutazione di una pluralità di indici rivelatori della rappresentazione della significativa possibilità che il d'Addario, a cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato la gestione della società, alterasse fraudolentemente la contabilità, rectius, che la occultasse proprio per .

3.2. Consegue a quanto finora osservato la manifesta infondatezza del secondo motivo, con cui si invoca la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L.F., dal momento che la Corte di appello ha chiarito la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato ha avuto coscienza e volontà di realizzare una condotta in frode ai creditori, e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007) Rv. 236031; conf.

Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 262384 - 01).4.

Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. t [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Alessandria - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Addario e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e A.U. dal 16 maggio 2012, della società Logistica e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 23/12/2013, colpevoli, il primo, di bancarotta fraudolenta distrattiva ( della somma di euro 850.000) e documentale ( capo A) e di ricorso abusivo al credito ( capo A-ter), assolvendolo dal reato di cagionamento doloso del fallimento sub A-bis, per la insussistenza del fatto; il secondo, di bancarotta fraudolenta documentale ( capo A) e del delitto di cui all'art. 495 cod.pen. ( capo B) - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D'Addario per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui al capo A-ter, e rideterminato la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza con le aggravanti; ha escluso la recidiva per [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice in regime di mera equivalenza, rideterminando la pena anche nei suoi confronti. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Addario (amministratore di fatto), con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che articola due motivi. 2.1. Erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delli fatti di bancarotta di cui al capo A) della rubrica. In primo luogo, si lamenta la mancata dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall'imputato, affermato con argomenti apodittici e con motivazione illogica e/o apparente, in spregio a quanto riferito da più testimoni, e a quanto dichiarato dallo stesso imputato. In ogni caso, non risulterebbe dimostrato l'elemento soggettivo dello scopo di danneggiare i creditori, dal momento che il ricorrente, a fronte di una crisi di settore che aveva investito tutte le società del gruppo, aveva trasferito fondi verso altre società, per una complessiva politica di gestione della liquidità. 2.1.1. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, si sottolinea che le scritture contabili erano tenute presso uffici esterni e che il ricorrente era rimasto estraneo alla fase del fallimento, avendo dismesso ogni ruolo societario. 2.2. Erronea applicazione degli artt. 62 bis cod. pen. e 216 L.F. e correlati vizi della motivazione, contraddittoria e illogica, con riferimento al negato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, e, comunque, con riguardo al trattamento sanzionatorio, senza considerare le condizioni di salute dell'imputato, il comportamento processuale, e la risalenza nel tempo dei fatti. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ( A.U. della fallita), con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi. 3.1. Erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato una mera testa di legno della società fallita, di fatto, gestita da D'Addario.La Corte di appello non ha dimostrato la consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dello stato delle scritture, riconoscendo la responsabilità dell'amministratore formale solo in ragione del ruolo rivestito, sebbene non avesse mai neppure ricevuto la notifica della sentenza di fallimento, in quanto irreperibile, e senza avere mai avuto un ruolo attivo nella società. 3.2. Analoghi vizi vengono denunciati con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie colposa di cui all'art. 217 L.F., atteso che la condotta negligente dell'imputato è stata connotata dalla inottemperanza agli obblighi derivanti dalla sua carica. 4. Ha depositato memoria integrativa il difensore di D'Addario, che insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. 5. Ha depositato memoria il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati. 1.Ricorso D'Addario: 1.1. La sentenza contiene ampia e specifica motivazione sul ruolo di amministratore di fatto del D'Addario, vero dominus dell'omonimo gruppo a cui apparteneva anche la fallita ( pg. 14 e 22), riportando le dichiarazioni dei testimoni escussi e sottolineando come lo stesso imputato abbia sostanzialmente ammesso di avere svolto tale ruolo. Oltre al fatto che il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza, laddove deduce un sostanziale travisamento della prova dichiarativa, senza allegarne i verbali, v'è che il tentativo della difesa è incentrato su una inammissibile rivalutazione della prova dichiarativa, non illogicamente scrutinata dalla Corte di appello, che ha ricostruito in modo razionale il ruolo di regista dell'amministrazione e gestione delle società del gruppo a cui D'Addario faceva capo, rendendosi artefice, in tale veste, di operazioni di spoglio delle risorse della fallita, in assenza di una causa giustificativa dello spostamento patrimoniale in favore di società del gruppo (spiegazione neppure coerentemente fornita dall'imputato, che si è riferito genericamente una complessiva politica finanziaria per preservare le società in un momento di crisi settoriale). 1.1.1. La Corte di appello ha prodotto uno specifico e adeguato corredo motivazionale, oltre che in merito alle ragioni della affermata distrazione (pg. 9-10), anche circa i motivi che hanno condotto al riconoscimento della responsabilità del D'Addario per la bancarotta documentale, in relazione alla quale è stato valorizzato proprio il fatto di essere stato l'artefice della bancarotta distrattiva (pg. 12). E' noto che proprio l'attività distrattiva può fornire la copertura argomentativa al ragionamento inferenziale che porta alla configurazione del dolo della bancarotta documentale, in quanto la sottrazione delle scritture contabili si profila di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5 -, n. 33575 del 08/04/2022 Rv. 283659). 2.2. Il secondo motivo è inammissibilmente declinato. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ), Contaldo, Rv. 245931).Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha esplicitamente escluso, con argomentazione non illogica e, dunque, non censurabile, che gli elementi attenuatori, pure riconosciuti, possano prevalere come invocato dall'appellante, sulla pluralità dei fatti e sul danno rilevante prodotto. 3.Ricorso Martorano. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale è infondato. 3.1.1. La Corte di appello ha congruamente individuato gli indici di fraudolenza nei confronti dell'amministratore formale [OSCURATO:PERSONA], elencati a pg. 19-20-21: già autista e guardia del corpo del D'Addario, era a conoscenza, per il rapporto che lo legava al dominus, della situazione della società; aveva accettato l'incarico formale, senza percepire alcun compenso, pur essendo del tutto privo delle competenze necessarie; l'incarico si era protratto per oltre un anno, durante il quale aveva detenuto il 99% del capitale sociale della fallita, senza essersi mai interessato della società e della tenuta delle scritture; era stato amministratore unico anche di altre società del gruppo, ed era comparso dinanzi al notaio rogante quale amministratore unico delle società incorporate e della incorporante. Tutti elementi che - oltre a porre in posizione recessiva il tema della mancata notifica della sentenza di fallimento, ascrivibile alla condotta processuale dell'imputato, che si era reso irreperibile - hanno ragionevolmente consentito ai giudici di merito di trarre il convincimento che egli, lungi dall'essere un mero autista personale del D'Addario, ne era piuttosto uomo di fiducia e alter ego, a conoscenza dei disegni del suo datore di lavoro e delle strategie economiche perseguite. 3.1.2. Giova ricordare che la responsabilità dell'amministratore apparente nel caso di bancarotta documentale è tratta dalla posizione di garanzia della quale è investito rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, nel senso che l'amministratore formale è ritenuto responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli. Va, tuttavia, evidenziato che, nella giurisprudenza più recente, si afferma - nel rispetto del principio di colpevolezza dì cui all'art. 27 Cost. - che la carica di amministratore formale non fonda automaticamente un giudizio di colpevolezza, e, anzi, che la responsabilità va esclusa quando emerga che la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale a un mero atto formale, nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale. Al fine di determinare il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi in cui il reato sia imputato all'amministratore formale, che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, può, sì, ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 cod.civ. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 ). Da qui, il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Ma, se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, altrettanto automaticamente, affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. E' questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria - anche per la bancarotta documentale - la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari ( dolo generico), o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (Sez. 5 n. 44666 del 04/11/2021 Rv. 282280 , che ha richiamato, ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non rnassimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata). Cosicchè, mentre, con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. , per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non occorre che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita (che non è l'evento del reato, ma una connotazione modale della condotta incriminata) e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada, nelle ipotesi di bancarotta documentale a c.d. dolo specifico non basta, per affermare la responsabilità dell'amministratore "prestanome", richiamare l'insegnamento della Suprema Corte circa la presenza di un dolo quantomeno eventuale nell'accettazione della carica gestoria: è, invece, necessario che il giudice fornisca una qualche motivazione sulla possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza in capo al "prestanome" del programmato disegno dell'amministratore di fatto della condotta di sottrazione o distruzione, in guisa tale da cagionare l'effetto, quanto alle ipotesi di dolo specifico, di procurare ingiusto profitto a taluno (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816 01; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, rv. 257950; Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971; Sez. 5 n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166). 3.1.3. Può, quindi, ribadirsi, con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa o irregolare tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, che ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010 , Rv. 247251 Sez. 5 n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166), laddove sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno (cfr. Sez. 5 - n. 32413 del 24/09/2020 Rv. 279831: Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225). 3.1.4. Nel caso in scrutino, ritiene il Collegio che, dal ragionamento probatorio estrinsecato dalla Corte di appello, possano trarsi sufficienti elementi significativi dell'elemento soggettivo - quale dolo specifico correlato alla contestata fattispecie dell'occultamento delle scritture contabili, mai consegnate alla curatela - nel senso che risulti dimostrata, sulla base di un corretto ragionamento inferenziale, la rappresentazione psicologica in capo al Martorano dello stato delle scritture contabili e della programmata loro sottrazione, consapevolezza che, nella sentenza impugnata, non resta ancorata semplicemente alla circostanza che il ricorrente abbia mancato di adempiere agli obblighi di amministratore, omettendo di consegnare le scritture contabili agli organi della curatela fallimentare - argomento che sarebbe del tutto insufficiente a dimostrare la volontà consapevole della 'testa di legno' di concorrere nella condotta fraudolenta del dominus - ma, si fonda sulla ragionevole valutazione di una pluralità di indici rivelatori della rappresentazione della significativa possibilità che il d'Addario, a cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato la gestione della società, alterasse fraudolentemente la contabilità, rectius, che la occultasse proprio per . 3.2. Consegue a quanto finora osservato la manifesta infondatezza del secondo motivo, con cui si invoca la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L.F., dal momento che la Corte di appello ha chiarito la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato ha avuto coscienza e volontà di realizzare una condotta in frode ai creditori, e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 262384 - 01).4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento d
Sentenza Cassazione n. 26879/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris