CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42052/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00N2L8Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.MILANO Ciro ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in- dicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di furto in concorso pluriaggravato all'in- terno di esercizio commerciale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla ricorrenza della condi- zione di procedibilità della querela assumendo che la stessa era stata presentata da soggetto non abilitato dal titolare dell'esercizio. Deduce la mancata valutazione della richiesta della causa di non punibilità ex art.131 bis cod.pen. e assume la esclusione della circostanza aggravante di cui aWart.625 n. 7 cod.pen..in presenza di dispositivo di video sorveglianza. 3. Il ricorso è inammissibile dal momento che i motivi di ricorso non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della deci- sione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta ade- guatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Invero, ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, è stato affermato che la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'e- sercizio del commercio al suo interno (sez.4, n.7193 del 20/12/2023, P., Rv.285824). Il S.C. in relazione al terzo motivo di impugnazione, con condivisibile motivazione, ha altresì sostenuto che in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garan- tire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (sez.5, n.1509 del 26/10/2020, Saja, Rv.280157). La causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. risulta nella specie pre- clusa in ragione dei limiti edittali previsti per il delitto di furto pluriaggravato ai sensi dell'art.131 bis comma 1 cod.pen. in relazione agli artt. 624 e 625 u.c. cod.pen. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in