CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2021
Cassazione n. 27222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con dichiarazioni rivolte alla Corte di appello di Catanzaro, il difensore e procuratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricusava le magistrate dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], componenti del Collegio giudicante nel processo iscritto al n. 2239/2014 R.G.N.R. D.D.A. pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei soggetti come sopra rappresentati. La ricusazione era basata sul rilievo che le predette magistrate sarebbero state incompatibili in relazione al citato giudizio, perché in precedenza, quali componenti del Collegio nel distinto processo denominato "Nemea» per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con riguardo all'esistenza e all'operatività della cosca di 'ndrangheta Soriano - processo definito con sentenza del citato Tribunale deliberata il 7 ottobre 2020 e depositata il 5 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - avrebbero valutato un contesto associativo comune a quello cui l'accusa riconduce i ricusanti, esteso all'intero territorio calabrese ad altre parti del territorio nazionale e all'estero. 2. La Corte di appello di Catanzaro, con provvedimento del 17 luglio 2015, dichiarava inammissibili le dichiarazioni di ricusazione, notando che i fatti ascritti ai ricusanti, sebbene riferibili al medesimo contesto associativo, risultavano storicamente diversi e scindibili da quelli ascritti ai soggetti che erano originariamente loro coimputati e che erano stati giudicati nel processo "Nemea», attinente specificamente all'articolazione di 'ndrangheta operante nei territori di Ionadi e Filandari. La Corte di appello affermava che i fatti oggetto del processo in corso, nei confronti dei ricusanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], erano estranei alla valutazione operata nel processo asseritamente pregiudicante, atteso che la mera ricostruzione dell'unitario e comune contesto di 'ndrangheta, nel processo già definito, non aveva comportato alcuna valutazione di merito in ordine alla posizione delle persone ora menzionate. 3. Il difensore dei ricusanti ha proposto ricorsi per cassazione, con atto unitario articolato in due motivi.3.1. Con il primo motivo si deducono violazioni degli artt:. 38, 41 e 127 cod. proc. pen., e si sostiene che il suddetto provvedimento della Corte di appello di Catanzaro sia nullo, per la mancata fissazione dell'udien2:a camerale per la trattazione delle dichiarazioni di ricusazione. 3.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni degli artt. 34, 37, comma 1, lett. a), 38, comma 1, cod. proc. pen., e manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione. Si sostiene che il provvedimento impugnato sia incoerente nel punto riguardante la unitarietà della 'ndrangheta calabrese emersa nei procedimenti denominati «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» e nel punto riguardante la incompatibilità delle magistrate dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], derivante dal fatto che le predette hanno pronunciato sentenza di condanna nel procedimento iscritto al n. 2239/2014, poi al n. :1051/2020 R.G.N.R. D.D.A., per l'imputazione di cui al capo "A", nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, procedimento riunito a quello recante il n. 849/2017 R.G.N.R. D.D.A., convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]", già pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 41, comma 2, cod. proc. pen.,, per la decisione del merito della ricusazione, richiama l'art. 127 cod. proc. pen., in base al quale deve essere disposta udienza in camera di consiglio. Ciò, al fine di assicurare il contraddittorio delle parti. La decisione di inammissibilità pronunciata con ordinanza emessa senza previa instaurazione di contraddittorio è prevista, dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., per le ipotesi di dichiarazione di ricusazione proposta da chi non ne aveva diritto; o senza l'osservanza dei termini e delle forme previste dall'art. art. 38 cod. proc. pen.; o sulla base di motivi manifestamente infondati. 2. Nel caso in esame, la Corte di appello di Catanzaro, con il provvedimento del 9 giugno 2021 qui impugnato, ha ritenuto le dichiarazioni di ricusazione manifestamente infondate, e le ha dichiarate inammissibili, senza disporre la fissazione di una previa udienza in camera di consiglio per l'instaurazione del contraddittorio. Il suddetto provvedimento della Corte di appello risulta correttamente emesso in applicazione dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., perché i motivi addotti per le ricusazioni sono in effetti manifestamente infondati.Le ipotizzate situazioni di incompatibilità delle magistrate dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], così come rappresentate dai ricusanti in relazione al giudizio in corso di svolgimento presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], si rivelano infatti palesemente insussistenti. La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha chiarito che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non siano state oggetto di valutazioni di merito nel precedente processo (Sez. 6, Sentenza n. 39367 del 15/06/2017, Rv. 270848 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 6797 del 16/01/2015, Rv. 262730 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 3840 del 24/11/1999 Rv. 216328 - 01). E, poiché non è emerso che le magistrate ricusate, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nel pronunciarsi nel citato processo separato, abbiano valutato le posizioni degli attuali ricusanti, imputati del processo in corso davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi palese l'insussistenza della dedotta incompatibilità e l'infondatezza dei motivi di ricusazione addotti. 3. In conclusione, i suddetti ricorsi per cassazione, proposti con atto unitario, risultano manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione delle impugnazioni . P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore