CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2020
Cassazione n. 24457/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4789-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal la quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al rico rso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato di Roma da cui è rappresentato e difeso ope legis Ric. 2021n. 4789sez. S2 - ud. 30 - 0 1 - 2023 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 1077/2020 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 9/07/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 30/01/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. d i [OSCURATO:PERSONA] c . ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a settemotivi, avverso la sentenza n. 1077/2020 del Tribunale di Venezia , depositata il 9/07/2020, con cui, per quel che ancora qui rileva, in parziale riforma della sentenza n.11/2019 del Giudice di pace di Venezia, è stata rigettata l’opposizione da lui proposta avverso l’ordinanza ingiunzione n. L736VE000707190/2017, con conferma della sanz ione di Euro 112,68, oltre spese; − il Ministeroha resistito con controricorso; − con atto ritualmente sottoscritto, la societàha rinunciato al ricorso; − l’atto di rinuncia reca le sottoscrizioni deldifensore munit o di procura speciale alla rinuncia e del legale rappresentantedella società; ritenuto che: -il giudizio di cassazione vada, pertanto, dichiarato estinto e la società ricorrente debba essere condannata, per il principio di causalità, al rimborso delle spese in favore del Ministero, liquidate in dispositivo in riferimento al valore della sanzione; -non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o Ric. 2021n. 4789sez. S2 - ud. 30 - 0 1 - 2023 - 3 - improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15); -visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Ministero, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ