CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09788/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 054JFAE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Giudice di pace di Aosta con motivazione adeguata e priva di vizi logici ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.14, comma 5-quater, d.lgs. 286/98 (accertato I'll febbraio 2021) essendo stato dimostrato che egli, nel corso di un controllo effettuato dalla polizia, era sprovvisto di regolare permesso di soggiorno e destinatario di provvedimenti di espulsione e di allontanamento e previa, concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di ammenda (pena base euro 15.000,00 ridotta di un terzo ex art.62-bis cod. pen.); Rilevato, che il ricorrente con la sua impugnazione chiede l'assoluzione o l'applicazione dell'art.34 d.lgs. 274/2000 e, comunque, la riduzione della pena; Considerato che tali motivi sono inammissibili poiché, quanto al profilo della responsabilità e dell'applicazione del citato art.34, l'imputato sollecita una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice a quo e che, quanto al trattamento sanzionatorio, la pena è stata già fissata nel minimo edittale con la riduzione di un terzo per le concesse attenuanti generiche; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 202