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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31464/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] CUSTODIA (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 19 / 11/2025 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 20131 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20131del ruolo generale dell’anno 2023, proposto MEDEA Uberto(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A13 L736Z ) rappresentato e difesodall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PTTSFN 66C67 L736T ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CSR NDR59R14 L736Y ) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanzadella Corte d’appello di Venezia pronunciata in data 17 marzo 2023, nel giudizio iscritto al n. 1984 dell’anno 2022 del R.G., recante Repert. n. 658/2023 del 21 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d el Comune di Veneziaper ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 di un incidente avvenuto in una via comunale, a suo dire cau- sato dal dissesto della stessa.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Venezia.

La Corte d’appello di Veneziaha dichiarato inammissibile l’ap- pello dell’attore, ai sensi dell’art. 348-bise ter c.p.c., ritenendo che non vi fosse ragionevole probabilità che esso potesse es- sere accolto.

Ricorre il Medea, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Venezia.

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c..

A seguito di istanza di decisione della parte ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Non è necessario dare conto delle censure formulate con l’unico motiv o del ricorso, in quanto quest’ultimo risulta radi- calmente inammissibile, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata dello stesso, che la Corte condivide inte- gralmente e nella quale è stato rilevato quanto segue: «Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità, giacché il ricorrente non ha indicato in ricorso, com’era suo onere, se l’or- dinanza ex art. 348-ter c.p.c. qui impugnata sia stata comuni- cata dalla cancelleria, o notificata dalla controparte, né even- tualmente in quale data.

Infatti, è noto che “La parte che in- tenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione.

Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunica- zione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, per- tanto, di fruire del cd. termine lungo” (Cass. n. 20852/2018; Cass. n. 12988/2019).

Pertanto, poiché l’ordinanza impugnata è stata emessa il 17.3.2023, in assenza di tali indicazioni il ri- corrente avrebbe dovuto notificare il ricorso nel rispetto del ter- mine c.d. breve di sessanta giorni, corrente proprio da detta data; al contrario, il ricorso che occupa è stato notificato solo il 12.10.2023, dunque tardivamente, non potendo nelle suddette evenienze trovare applicazione il termine c.d. lungo, ex art. 327 c.p.c.».

2. Le considerazioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. dalla parte ricorrente non sono idonee a giustificare conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla proposta di definizione accelerata.

In primo luogo, certamente non è condivisibile la singolare tesi sviluppata in tale memoria, secondo la quale, poiché il presente ricorso, avverso ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell’appello per insussistenza di ragionevoli probabilità di acco- glimento, ai sensi dell’art. 348-bise ter c.p.c., è stato proposto dopo il 28 febbraio 2023, ad esso non sarebbe applicabile il termine di sessanta giorni previsto dallo stesso art. 348-ter, comma 3, c.p.c., per l’impugnazione della decisione di primo grado (termine applicabile anche per l’impugnazione della stessa ordinanza, nel caso in cui ciò sia ammesso), dovendo Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 ritenersi operativa l’abrogazione di tale disposizione, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197,infatti, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre ai pro- cedimenti pendenti a tale data continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.

Nella specie, sia il giudizio di primo grado che quello di appello erano pendenti anteriormente al 28 febbraio 2023, sicché la disciplina di cui agli artt. 348 - bis e ter c.p.c. , che prevede la dichiarazione di inammissibilità dell’appelloquando l’impugna- zione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, deve ritenersi integralmente applicabile, anche nella parte in cui re- golamenta le modalità ed i termini per la proposizione del ri- corso per cassazione.

Il comma 4 dell’art. 35,richiamato da parte ricorrente , che pre- vede l’applicazione delle nuove norme alle impugnazioni propo- ste dopo il 28 febbraio 2023, non può incideresu tale disciplina speciale, che continua a operare nei procedimenti già pendenti.

Si determinerebbe, in caso contrario,un inammissibile vuoto di tutela, in quanto l’ordinanza di inammissibilitàdel gravame non è, di regola, autonomamente impugnabile e il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.per l’impugnazione della sentenza di primo gradopotrebbe essere già decorso alla data di emis- sione della stessa.

D’altra parte, quelle contenute negli abrogati artt. 348-bise ter c.p.c.,che disciplinano l’istituto richiamato del cd.

“filtro” in ap- pello sono norme che (come dimostra anche la loro collocazione codicistica) disciplinano l’impugnazione della decisione di me- rito (identificandola, appunto, in quella di primo grado), onde Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 la loro applicabilità o meno ai giudizi in corso, ai fini della disci- plina transitoria in esame, va valutata in base alla data di pen- denza dell’appello (definito con le peculiari modalità ivi de- scritte), non del giudizio di legittimità.

Le norme richiamate formano un sistema chiuso e coerente, la cui applicazione non può essere parziale e, poiché certamente l’emissione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello di cui all’art. 348-bis c.p.c. è possibile in tutti i giudizi pendenti in secondo grado alla data del 28 marzo 2023, per l’eventuale giudizio di legittimità conseguente a tale ordinanza non può che applicarsi integralmente la medesima disciplina, indipendente- mente dalla data di proposizione del ricorso per cassazione, il quale, dunque, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 348- ter, comma 3, c.p.c.. 3.In ogni caso, anche al di là di quanto sin qui esposto, il ri- corso sarebbe da ritenere, comunque, inammissibile, essendo diretto espressamente(ed esclusivamente) ad impugnare l’or- dinanza dellacorte d’appello che ha dichiarato inammissibile il gravamedel ricorrente avverso la decisione di primo grado ri- tenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di ac- coglimento, ai sensi dell’art. 348-bis, comma 1, e 348-ter, comma 1, c.p.c. (e ciò anche a prescindere da ulteriori motivi diinammissibilità delle censure formulate con i l ricorso ) .

In tale ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., il ricorso per cassazione è, di regola, proponibile esclu- sivamente avverso la sentenza di primo grado.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito in quali limitate ed eccezionali ipotesi l’ordinanza della corte d’appello può es- sere autonomamente impugnata: si tratta dei soli casi in cui si facciano valere vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, in cui si precisa altresì che «l’ordinanza di Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ri- corribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l’omessa pronuncia su un mo- tivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “pro- gnostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipo- tesi, solo un problema di motivazione»; conf., ex plurimis: Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 14312 del 05/06/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018;Sez. 1, Ordinanza n. 13835 del 22/05/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 35279 del 30/11/2022 ; Sez. 3, Ordinanza n. 26277 del 11/09/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 30759 del 06/11/2023).

Siffatti vizi, nella specie, sono palesemente insussistenti e, co- munque, neanche dedotti dalla parte ricorrente, che si duole esclusivamente del merito della decisione di rigetto della sua domanda. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi- zione, come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c..

La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 6.500,00 (pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudi- zio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 6.5 00,00 ( sei mila cinque- cento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 6.500,00 (seimila cinquecento / 00) in favore dell’ente controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle am- mende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] CUSTODIA (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 19 / 11/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 20131 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20131del ruolo generale dell’anno 2023, proposto MEDEA Uberto(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A13 L736Z ) rappresentato e difesodall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PTTSFN 66C67 L736T ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CSR NDR59R14 L736Y ) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanzadella Corte d’appello di Venezia pronunciata in data 17 marzo 2023, nel giudizio iscritto al n. 1984 dell’anno 2022 del R.G., recante Repert. n. 658/2023 del 21 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d el Comune di Veneziaper ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 di un incidente avvenuto in una via comunale, a suo dire cau- sato dal dissesto della stessa. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Venezia. La Corte d’appello di Veneziaha dichiarato inammissibile l’ap- pello dell’attore, ai sensi dell’art. 348-bise ter c.p.c., ritenendo che non vi fosse ragionevole probabilità che esso potesse es- sere accolto. Ricorre il Medea, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il Comune di Venezia. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.. A seguito di istanza di decisione della parte ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Non è necessario dare conto delle censure formulate con l’unico motiv o del ricorso, in quanto quest’ultimo risulta radi- calmente inammissibile, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata dello stesso, che la Corte condivide inte- gralmente e nella quale è stato rilevato quanto segue: «Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità, giacché il ricorrente non ha indicato in ricorso, com’era suo onere, se l’or- dinanza ex art. 348-ter c.p.c. qui impugnata sia stata comuni- cata dalla cancelleria, o notificata dalla controparte, né even- tualmente in quale data. Infatti, è noto che “La parte che in- tenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunica- zione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, per- tanto, di fruire del cd. termine lungo” (Cass. n. 20852/2018; Cass. n. 12988/2019). Pertanto, poiché l’ordinanza impugnata è stata emessa il 17.3.2023, in assenza di tali indicazioni il ri- corrente avrebbe dovuto notificare il ricorso nel rispetto del ter- mine c.d. breve di sessanta giorni, corrente proprio da detta data; al contrario, il ricorso che occupa è stato notificato solo il 12.10.2023, dunque tardivamente, non potendo nelle suddette evenienze trovare applicazione il termine c.d. lungo, ex art. 327 c.p.c.». 2. Le considerazioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. dalla parte ricorrente non sono idonee a giustificare conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla proposta di definizione accelerata. In primo luogo, certamente non è condivisibile la singolare tesi sviluppata in tale memoria, secondo la quale, poiché il presente ricorso, avverso ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell’appello per insussistenza di ragionevoli probabilità di acco- glimento, ai sensi dell’art. 348-bise ter c.p.c., è stato proposto dopo il 28 febbraio 2023, ad esso non sarebbe applicabile il termine di sessanta giorni previsto dallo stesso art. 348-ter, comma 3, c.p.c., per l’impugnazione della decisione di primo grado (termine applicabile anche per l’impugnazione della stessa ordinanza, nel caso in cui ciò sia ammesso), dovendo Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 ritenersi operativa l’abrogazione di tale disposizione, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197,infatti, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre ai pro- cedimenti pendenti a tale data continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti. Nella specie, sia il giudizio di primo grado che quello di appello erano pendenti anteriormente al 28 febbraio 2023, sicché la disciplina di cui agli artt. 348 - bis e ter c.p.c. , che prevede la dichiarazione di inammissibilità dell’appelloquando l’impugna- zione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, deve ritenersi integralmente applicabile, anche nella parte in cui re- golamenta le modalità ed i termini per la proposizione del ri- corso per cassazione. Il comma 4 dell’art. 35,richiamato da parte ricorrente , che pre- vede l’applicazione delle nuove norme alle impugnazioni propo- ste dopo il 28 febbraio 2023, non può incideresu tale disciplina speciale, che continua a operare nei procedimenti già pendenti. Si determinerebbe, in caso contrario,un inammissibile vuoto di tutela, in quanto l’ordinanza di inammissibilitàdel gravame non è, di regola, autonomamente impugnabile e il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.per l’impugnazione della sentenza di primo gradopotrebbe essere già decorso alla data di emis- sione della stessa. D’altra parte, quelle contenute negli abrogati artt. 348-bise ter c.p.c.,che disciplinano l’istituto richiamato del cd. “filtro” in ap- pello sono norme che (come dimostra anche la loro collocazione codicistica) disciplinano l’impugnazione della decisione di me- rito (identificandola, appunto, in quella di primo grado), onde Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 la loro applicabilità o meno ai giudizi in corso, ai fini della disci- plina transitoria in esame, va valutata in base alla data di pen- denza dell’appello (definito con le peculiari modalità ivi de- scritte), non del giudizio di legittimità. Le norme richiamate formano un sistema chiuso e coerente, la cui applicazione non può essere parziale e, poiché certamente l’emissione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello di cui all’art. 348-bis c.p.c. è possibile in tutti i giudizi pendenti in secondo grado alla data del 28 marzo 2023, per l’eventuale giudizio di legittimità conseguente a tale ordinanza non può che applicarsi integralmente la medesima disciplina, indipendente- mente dalla data di proposizione del ricorso per cassazione, il quale, dunque, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 348- ter, comma 3, c.p.c.. 3.In ogni caso, anche al di là di quanto sin qui esposto, il ri- corso sarebbe da ritenere, comunque, inammissibile, essendo diretto espressamente(ed esclusivamente) ad impugnare l’or- dinanza dellacorte d’appello che ha dichiarato inammissibile il gravamedel ricorrente avverso la decisione di primo grado ri- tenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di ac- coglimento, ai sensi dell’art. 348-bis, comma 1, e 348-ter, comma 1, c.p.c. (e ciò anche a prescindere da ulteriori motivi diinammissibilità delle censure formulate con i l ricorso ) . In tale ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., il ricorso per cassazione è, di regola, proponibile esclu- sivamente avverso la sentenza di primo grado. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito in quali limitate ed eccezionali ipotesi l’ordinanza della corte d’appello può es- sere autonomamente impugnata: si tratta dei soli casi in cui si facciano valere vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, in cui si precisa altresì che «l’ordinanza di Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ri- corribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l’omessa pronuncia su un mo- tivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “pro- gnostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipo- tesi, solo un problema di motivazione»; conf., ex plurimis: Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 14312 del 05/06/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018;Sez. 1, Ordinanza n. 13835 del 22/05/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 35279 del 30/11/2022 ; Sez. 3, Ordinanza n. 26277 del 11/09/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 30759 del 06/11/2023). Siffatti vizi, nella specie, sono palesemente insussistenti e, co- munque, neanche dedotti dalla parte ricorrente, che si duole esclusivamente del merito della decisione di rigetto della sua domanda. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi- zione, come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 6.500,00 (pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Ric. n. 20131/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudi- zio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 6.5 00,00 ( sei mila cinque- cento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 6.500,00 (seimila cinquecento / 00) in favore dell’ente controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle am- mende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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