CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39665/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato la detenzione domiciliare, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, a causa del venir meno della disponibilità della convivente ad accoglierlo presso la propria abitazione in ragione dei comportamenti posti in essere dal condannato nel corso della misura alternativa; [OSCURATO:PERSONA] che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha fondato la revoca della misura in ragione del venir meno del domicilio e ha ritenuto non verosimile la nuova disponibilità di accogliere [OSCURATO:PERSONA] prospettata dalla compagna; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza per revocare la detenzione domiciliare; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 202