CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41323/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 14.1.2019, ex art.599-bis cod. proc. pen, ha ridotto la pena inflitta al Picu ad anni 2 di reclusione e 3 mila euro di multa e quella inflitta al Pisten a 2 anni, 2 mesi di reclusione e 3.800 euro di multa per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. dichiarando inammissibili gli appelli proposti in ordine ai motivi rinunciati Deduce violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati, commessi nello stesso arco temporale contestato al Leskaj, non rilevando la recidiva, neutralizzata dal riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per un motivo non deducibile. Rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni. anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Peraltro, il motivo è manifestamente infondato, avuto riguardo all'incidenza della recidiva sul calcolo della prescrizione nonostante il bilanciamento operato con le attenuanti generiche. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] scuolo [OSCURATO:PERSONA] 75-ifiT- 7(.75