Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2024
ECLI:EU:T:2024:263
Testo integrale del provvedimento
62023TO0006(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 aprile 2024 –
UC / Consiglio
(causa T‑6 / 23) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ingresso nel territorio degli Stati membri – Iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Inclusione per mezzo dell’eccezione di illegittimità
(Art. 277 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2016/2231; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2016/2230)
(v. punto 26)
2.
Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atto legislativo – Nozione – Atti adottati sulla base dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE – Esclusione
(Artt. 24, § 1, 29 e 31, § 1, TUE; artt. 215 et289, § 3, TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2016/2231; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2016/2230)
(v. punti 31‑36)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Scelta della base giuridica – Fondamento sull’articolo 215 TFUE piuttosto che sull’articolo 75 TFUE
(Artt. 75 e 215 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2016/2231; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2016/2230)
(v. punti 37‑39)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Atti di esecuzione non legislativi adottati dal Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza comune – Apertura al pubblico delle deliberazioni del Consiglio – Assenza – Violazione delle norme sulla parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza – Assenza
[Art. 15, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20, 21 e 42; regolamento del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, § 1, a), e 3; decisioni del Consiglio 2009/937, art. 8, § 1, e 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2016/2231; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2016/2230]
(v. punti 40‑46)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione e da un regolamento adottati, rispettivamente, sul fondamento dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE – Competenza del Consiglio ad adottare misure restrittive autonome e distinte da quelle raccomandate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – Motivazione – Obbligo – Portata
[Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2022/2398, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, allegato I bis, 2016/2230 e 2022/2397]
(v. punto 62)
6.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Atto che adotta o mantiene tali misure – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Limitazioni – Presupposti
[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, 47 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2022/2398, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, allegato I bis, 2016/2230 e 2022/2397]
(v. punti 63, 104‑106)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che sfruttano il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza in Congo, tra l’altro attraverso lo sfruttamento o il commercio illecito di risorse naturali – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti
[Art. art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2022/2398, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, allegato I bis, 2016/2230 e 2022/2397]
(v. punti 64‑72)
8.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2022/2398, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, allegato I bis, 2016/2230 e 2022/2397]
(v. punti 77‑80)
9.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa delle sue attività commerciali – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Elementi comunicati a carico e a discarico
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2022/2398, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, allegato I bis, 2016/2230 e 2022/2397]
(v. punto 81)
10.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa delle sue attività commerciali – Documenti accessibili al pubblico che dimostrano che sono stati commessi i fatti menzionati nella motivazione – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova
[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2022/2398, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, allegato I bis, 2016/2230 e 2022/2397]
(v. punti 82, 88‑96)
11.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Decisione iniziale che ha inserito il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Obbligo di notifica – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo
[Art. 215, § 3, TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2022/ 2398, art. 7, § 2, e allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/ 2005, art. 9, § 3, e allegato I bis, 2016/2230 e 2022/2397]
(v. punti 101‑103)
12.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contestualmente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o in un momento immediatamente successivo – Limiti – Diritto di accesso ai documenti subordinato ad apposita richiesta al Consiglio
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2022/2398, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, allegato I bis, 2016/2230 e 2022/2397]
(v. punti 107, 108)
13.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Divieto di ingresso e di transito, nonché congelamento dei capitali, delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Restrizione del diritto di proprietà, del diritto al libero esercizio di un’attività economica, della libera circolazione nell’Unione e del diritto al rispetto della vita privata e familiare – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza
[Artt. 21 e 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, da 15 a 17, 45 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2010/788/PESC come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2022/2398, artt. 4, § 1, 2 e 7, 5, § 1, 2 e da 5 a 7; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, artt. 3 e 4 ter, 2016/2230 e 2022/2397]
(v. punti 113‑125)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
UC si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.
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GU C 104 del 20.3.2023
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