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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11217/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat43-a~4~44~"---- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato in appello in ordine ai reati ascrittigli, deducendo omesso avviso per l'udienza celebrata dinanzi alla Corfte di appello.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, che fonda su un dato macroscopicamente non vero: la richiesta di concordato accolta dalla Corte di appello risulta formulata dal procuratore speciale dell'imputato, che era quindi presente (non assente) in udienza, proprio a mezzo del procuratore speciale.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della estrema ed ingiustificabile negligenza palesata - della somma di Euro cinquemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano n DE39iTATO IN "1",i'• MIA • 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat43-a~4~44~"---- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato in appello in ordine ai reati ascrittigli, deducendo omesso avviso per l'udienza celebrata dinanzi alla Corfte di appello. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, che fonda su un dato macroscopicamente non vero: la richiesta di concordato accolta dalla Corte di appello risulta formulata dal procuratore speciale dell'imputato, che era quindi presente (non assente) in udienza, proprio a mezzo del procuratore speciale. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della estrema ed ingiustificabile negligenza palesata - della somma di Euro cinquemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano n DE39iTATO IN "1",i'• MIA • 2
Sentenza Cassazione n. 11217/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris