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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21729/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in GERMANIA avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta privo di specificità, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte di appello, la quale, con congrue argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, evidenziando l'irrilevanza degli assunti difensivi, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti richiesti ai fini dell'integrazione della fattispecie ascritta all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza sull'ingiusto profitto confluito sulla carta PostePay intestata al ricorrente, sull'assenza di una denuncia da parte di quest'ultimo circa l'indebito utilizzo di tale carta ad opera di terzi, sulla mancanza di una ricostruzione alternativa plausibile fornita dalla difesa); che, infatti, questa Corte ha chiarito come configuri il delitto di truffa contrattuale «la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01).

L'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito» (così, Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in GERMANIA avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta privo di specificità, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte di appello, la quale, con congrue argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, evidenziando l'irrilevanza degli assunti difensivi, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti richiesti ai fini dell'integrazione della fattispecie ascritta all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza sull'ingiusto profitto confluito sulla carta PostePay intestata al ricorrente, sull'assenza di una denuncia da parte di quest'ultimo circa l'indebito utilizzo di tale carta ad opera di terzi, sulla mancanza di una ricostruzione alternativa plausibile fornita dalla difesa); che, infatti, questa Corte ha chiarito come configuri il delitto di truffa contrattuale «la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01). L'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito» (così, Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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