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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04348/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alle conclusioni depositate e, quindi, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza del 16 febbraio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 1.000 di ammenda per il reato ex art. 279, comma 2, d.lgs. 152/2006 per il fatto commesso il 31 dicembre 2015; ha dichiarato non doversi procedere perché estinto per prescrizione il reato commesso il 31 dicembre 2014. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato perché, quale amministratore unico della Euroasfati s.r.I., in relazione all'anno 2015, omise di relazionare sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni, di effettuare campionamenti sulle emissioni con cadenza annuale e di dare comunicazione preventiva e giustificativa agli enti'preposti in caso di impossibilità ad effettuare i controlli analitici o in caso di fermo prolungato dell'impianto, violando le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 10 del 18 febbraio 2014.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen.

Il Tribunale di merito avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato anche con riferimento all'annualità 2015; la prescrizione sarebbe maturata il 26 settembre 2020, tenuto conto del dies a quo al 31 marzo 2015 e della sospensione di 179 giorni; invece, avrebbe fatto decorrere il termine dal 31 dicembre 2015, omettendo di fornire alcuna prova in ordine a tale collocamento temporale.

La prova del diverso termine di prescrizione, per la cessazione dell'attività a fine 2014, emergerebbe dall'audizione dei testi Ing. [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'attività portuale di Palermo, e ing. [OSCURATO:PERSONA], e dal collaudo statico redatto dall'ing.

Tusa.

In ogni caso, nella sentenza si indicherebbe la cessazione dell'attività alla fine di marzo 2015. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione.

Sarebbe stata omessa la valutazione delle prove contrarie (la testimonianza dell'ing.

Conoscenti; la nota dell'ing.

Tusa del 8 agosto 2016; lo stralcio del capitolato di appalto; la nota di [OSCURATO:SOCIETA]. del 22 settembre 2016, con allegati; le relazioni sull'emissione delle polveri) e mancherebbe la motivazione sulla ricostruzione difensiva alternativa, in violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Il Tribunale avrebbe ritenuto non applicabile la causa di non punibilità, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il vincolo della continuazione rappresenterebbe un elemento ostativo all'applicazione di detta causa di non punibilità.

Si segnala la presenza di un opposto orientamento giurisprudenziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta non manifestamente infondato quanto all'omessa motivazione sia sulla data di decorrenza del termine di prescrizione che sulle prove contrarie offerte dalla difesa ed indicate specificamente nel ricorso.

Deve prendersi atto che - anche tenendo conto della data di commissione del reato ritenuta dal Tribunale - il termine di prescrizione massimo di 5 anni è decorso il 3 agosto 2021, considerati anche i periodi di sospensione della prescrizione tra il 18 dicembre 2018 ed il 29 maggio 2019 e tra il 18 febbraio 2020 ed il 11 maggio 2020.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 24/01/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alle conclusioni depositate e, quindi, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza del 16 febbraio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 1.000 di ammenda per il reato ex art. 279, comma 2, d.lgs. 152/2006 per il fatto commesso il 31 dicembre 2015; ha dichiarato non doversi procedere perché estinto per prescrizione il reato commesso il 31 dicembre 2014. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato perché, quale amministratore unico della Euroasfati s.r.I., in relazione all'anno 2015, omise di relazionare sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni, di effettuare campionamenti sulle emissioni con cadenza annuale e di dare comunicazione preventiva e giustificativa agli enti'preposti in caso di impossibilità ad effettuare i controlli analitici o in caso di fermo prolungato dell'impianto, violando le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 10 del 18 febbraio 2014. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. Il Tribunale di merito avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato anche con riferimento all'annualità 2015; la prescrizione sarebbe maturata il 26 settembre 2020, tenuto conto del dies a quo al 31 marzo 2015 e della sospensione di 179 giorni; invece, avrebbe fatto decorrere il termine dal 31 dicembre 2015, omettendo di fornire alcuna prova in ordine a tale collocamento temporale. La prova del diverso termine di prescrizione, per la cessazione dell'attività a fine 2014, emergerebbe dall'audizione dei testi Ing. [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'attività portuale di Palermo, e ing. [OSCURATO:PERSONA], e dal collaudo statico redatto dall'ing. Tusa. In ogni caso, nella sentenza si indicherebbe la cessazione dell'attività alla fine di marzo 2015. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione. Sarebbe stata omessa la valutazione delle prove contrarie (la testimonianza dell'ing. Conoscenti; la nota dell'ing. Tusa del 8 agosto 2016; lo stralcio del capitolato di appalto; la nota di [OSCURATO:SOCIETA]. del 22 settembre 2016, con allegati; le relazioni sull'emissione delle polveri) e mancherebbe la motivazione sulla ricostruzione difensiva alternativa, in violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale avrebbe ritenuto non applicabile la causa di non punibilità, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il vincolo della continuazione rappresenterebbe un elemento ostativo all'applicazione di detta causa di non punibilità. Si segnala la presenza di un opposto orientamento giurisprudenziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta non manifestamente infondato quanto all'omessa motivazione sia sulla data di decorrenza del termine di prescrizione che sulle prove contrarie offerte dalla difesa ed indicate specificamente nel ricorso. Deve prendersi atto che - anche tenendo conto della data di commissione del reato ritenuta dal Tribunale - il termine di prescrizione massimo di 5 anni è decorso il 3 agosto 2021, considerati anche i periodi di sospensione della prescrizione tra il 18 dicembre 2018 ed il 29 maggio 2019 e tra il 18 febbraio 2020 ed il 11 maggio 2020. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 24/01/20
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