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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 49343/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'erronea valutazione del compendio probatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, privo di concreta specificità e manifestamente infondato risultando il provvedimento impugnato sorretto da sufficiente e logica motivazione laddove ricostruisce in modo preciso e puntuale la dinamica dell'allontanamento arbitrario dal luogo di esecuzione della misura cautelare ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 385 c.p.; Considerato, inoltre, che la censura afferente al vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata dal momento che le circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. sono state riconosciute dal giudice di primo grado e confermate dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estens e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'erronea valutazione del compendio probatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, privo di concreta specificità e manifestamente infondato risultando il provvedimento impugnato sorretto da sufficiente e logica motivazione laddove ricostruisce in modo preciso e puntuale la dinamica dell'allontanamento arbitrario dal luogo di esecuzione della misura cautelare ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 385 c.p.; Considerato, inoltre, che la censura afferente al vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata dal momento che le circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. sono state riconosciute dal giudice di primo grado e confermate dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estens e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49343/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris