CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 17049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Messina;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostitutoprocessuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare lasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina haconfermato la sentenza del 24/01/2024, emessa dal Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Messina, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato allapena di dodici anni e otto mesi di reclusione, in relazione a sette violazioni dell’art.73 d.P.R. n. 309/90 (a lui contestate ai capi 1-2-5-8-16-17-22 dell’imputazione)e alla violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (a lui contestata al capo 164dell’imputazione).2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnala predetta sentenza, proponendo quattro motivi di ricorso, qui sintetizzati neilimiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge – alla lucedel dettato degli artt. 192, comma 3 e 195 cod. proc. pen. – e vizio di motivazionecon riferimento alla valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca delledichiarazioni accusatorie rese dal co-imputato [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso sicensura la mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA]: nonsono stati effettuati accertamenti sui dispositivi sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] in altroprocedimento; non sono stati sviluppati i tabulati dell’utenza in uso al predettocollaboratore di giustizia; le dichiarazioni di altro collaboratore ([OSCURATO:PERSONA]) – nonsolo non riscontrano, ma addirittura – smentiscono quelle rese dal collaboratoreBonanno; le videoriprese, di cattiva qualità, non riscontrano le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia; non vi sono intercettazioni che corroborino le accuserivolte a [OSCURATO:PERSONA]; non è stato sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] il cripto-fonino che [OSCURATO:PERSONA] afferma di avergli consegnato su incarico delricorrente.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità relativa allecessioni di sostanza stupefacente. Con riferimento a ciascuna delle imputazioni, sistigmatizza l’insufficienza e l’illogicità della motivazione e – in linea generale – lamancanza di compiuti accertamenti su qualità e quantità della sostanza oggettodelle transazioni illecite (ove si ritenga che, di esse, sia adeguatamente dimostratal’esistenza). A corroborare l’ipotesi d’accusa vi sarebbero esclusivamente ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non corroborate da riscontri; esse, peraltro,risulterebbero illogiche sotto più profili.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge penale,illogicità della motivazione e travisamento del fatto con riferimento allaaffermazione di responsabilità per il reato associativo. La durata dei rapporti traGioffré e [OSCURATO:PERSONA] è circoscritta nel tempo (da fine 2019 a febbraio2020, essendovi un travisamento sulla data del commesso reato contestato alcapo 22, erroneamente indicata come 29 febbraio 2021, anziché 2020). Mancaadeguata dimostrazione sull’esistenza di un rapporto che leghi – in modostrutturale e organico – [OSCURATO:PERSONA] al gruppo [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, poteva giovarsidi una pluralità di canali di approvvigionamento di stupefacente; la sentenzaimpugnata propone una motivazione insufficiente sulla affectio che dovrebbelegare il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ai fornitori calabresi (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), che, viceversa, sonoportatori di propri interessi; si trascura che [OSCURATO:PERSONA], a tutto concedere, ha rapportisolo con [OSCURATO:PERSONA], e non con gli altri membri del sodalizio, di cuipoteva ignorare l’esistenza.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata non motiva suldiniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sui criteri dideterminazione della pena individuata per il reato più grave del cumulo giuridico,sui criteri adottati per determinare la misura degli aumenti applicati per i c.d. reatisatellite.3. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi. Si stigmatizza latecnica motivazionale adottata dalla Corte territoriale, che avrebbe fatto ricorsodella motivazione per relationem ben oltre i limiti in cui ciò è ammesso dallagiurisprudenza e – con riferimento al merito delle censure – si ripercorronosostanzialmente gli stessi temi già esposti nel ricorso per cassazione.4. Il giudizio di legittimità – inizialmente fissato all’udienza del 3 marzo 2026,per la trattazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] unitamente a quelli proposti dagli altri co-imputati – è stato oggetto di stralcio (resosi necessario per problemi di notifica) erinvio all’udienza pubblica dell’ 8 aprile 2026. A tale udienza, le parti hannoillustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Sintesi delle sentenze di meritoPer una miglior comprensione delle ragioni della decisione è utile delineareuna sintesi schematica degli elementi emersi in sede di merito.La Corte territoriale ha preso le mosse dalla constatazione del fatto che – trala fine del 2019 e i primi mesi del 2021 – si sono verificate centinaia di transazioniillecite, aventi ad oggetto la compravendita di sostanza stupefacente; è stato poiosservato che dette transazioni illecite hanno visto protagonisti in numeroseoccasioni le medesime persone, gravitanti attorno alla famiglia di GiovanbattistaCuscinà (il cui nucleo ristretto era costituito da quest’ultimo, dai genitori FrancescoCuscinà e [OSCURATO:PERSONA] e dalla compagna [OSCURATO:PERSONA]); la Corte territorialeha poi valorizzato il fatto che molte di quelle persone erano tra loro legate da unaconsuetudine di rapporti, amicali, familiari o anche solo “commerciali”; ha datoconto del fatto che le attività illecite sono state consumate, per lo più, nello stessoterritorio (in prossimità di [OSCURATO:PERSONA], luogo che presentava condizioni logisticheottimali, avendo accessi limitati e facilmente controllabili e potendosi giovare dellaconnivenza del vicinato); ha valorizzato il fatto che la casa di abitazione di Cuscinàsia stata adibita a base logistica per le operazioni illecite e che siano stateutilizzate, come luogo di stoccaggio dello stupefacente, alcune casupole diroccatepresenti nei pressi, ove lo stupefacente acquistato veniva custodito e detenuto afini di successiva commercializzazione a favore dei venditori al dettaglio.La Corte territoriale ha poi evidenziato come la commissione dei vari reati finesi articolava secondo modalità sufficientemente consolidate e che la comuneazione del gruppo vedeva altresì una ripartizione dei ruoli operativi: aGiovanbattista [OSCURATO:PERSONA] è attribuito un ruolo primario (di interlocuzione con ifornitori e con gli acquirenti, di conduzione delle contrattazioni, di tenuta dei conti,di direzione dell’altrui attività); a spalleggiare l’attività di [OSCURATO:PERSONA] in primis il padre [OSCURATO:PERSONA] (oggi deceduto) e [OSCURATO:PERSONA],spesso incaricati – in assenza di [OSCURATO:PERSONA] – di accogliere e riceverefornitori e clienti e di ricevere o consegnare lo stupefacente o il danaro oggettodella transazione illecita; [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], eraspesso presente nel corso delle attività illecite, pienamente consapevole dellanatura degli episodi cui assisteva e cui – senza bisogno di particolari indicazioni –contribuiva, talora “accogliendo” i fornitori giunti in vico [OSCURATO:PERSONA], talaltramovimentando lo stupefacente appena acquistato dai fornitori o quello daconsegnare ai clienti; [OSCURATO:PERSONA] – secondo quanto ricostruito in sede dimerito – aveva un ruolo di tesoriere, custodendo il denaro ricevuto dai clienti(coadiuvando anche il compagno nella gestione della contabilità) e preparandoquello da consegnare ai fornitori (talora preparando mazzette di banconote eavviluppandole nel cellophane secondo particolari modalità) (cfr. sentenza diappello, pag. 34-37 e, con riferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pag. 61-62; v. anche la sentenza di primo grado: pag. 329 e ss. sul programma criminoso;pag. 330 e s. sulla gestione del danaro; pag. 335 - 346 sulla ripartizione dei ruolirivestiti dai vari associati e, primariamente da [OSCURATO:PERSONA], FrancescoCuscinà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).Elementi di conferma, del tutto coerenti alla ricostruzione di sintesi effettuatanei passaggi delle sentenze di merito appena richiamati, emergono poi dalle provevalorizzate dai giudici di merito nel trattare dei singoli reati fine.La Corte territoriale giunge alla conclusione probatoria appena sintetizzatavalorizzando: i risultati dell’attività di intercettazione telefonica e ambientale;elementi di prova documentale (le videoriprese effettuate con telecamereinstallate nei pressi dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]); gli esiti di servizi diosservazione, controllo e pedinamento; gli esiti di altri accertamenti documentalisvolti dalla polizia giudiziaria; gli esiti di attività di perquisizione e sequestro; fontidi prova di natura dichiarativa (si allude, principalmente, alle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e, con minor rilievo, a quelle diMantineo, essendo state queste ultime ritenute solo parzialmente attendibili dallaCorte di merito).2. Censure relative alla struttura della motivazioneNei motivi aggiunti – e, implicitamente, anche nel ricorso introduttivo delgiudizio di legittimità – si censura la tecnica motivazionale adottata dalla Corteterritoriale.2.1. Va al riguardo ribadito il risalente insegnamento giurisprudenzialesecondo il quale è legittima la motivazione "per relationem" di un provvedimentogiudiziale quando esso: «1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a unlegittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispettoall'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenutosostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate eritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non vengaallegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessatoo almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'eserciziodella facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e,conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione»(Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01).Si deve inoltre aggiungere che il livello di approfondimento dell’apparatomotivazionale è proporzionale al livello di specificità della doglianza espressanell’atto di gravame; sicché il giudice dell’impugnazione «non è tenuto a compiereun'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato,le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fattodecisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzionidifensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021,Depretis, Rv. 281935 - 01).Tanto premesso, si deve evidenziare che – salvo quanto si dirà con riferimentoall’addebito associativo – la motivazione della sentenza impugnata soddisfa lecondizioni delineate dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.Allorché la Corte di appello ha effettuato – esplicitamente o implicitamente –un rinvio per relationem alla decisione di primo grado (evidentemente notaall’imputato), il rinvio è stato formulato a fronte di censure che, nella sostanza,articolavano un mero dissenso rispetto alla decisione di primo grado, che, sulpunto, aveva sviluppato un adeguato apparato motivazionale.Né, del resto, si può ritenere che la Corte di appello si sia limitata a recepirein modo acritico la decisione di primo grado; è sufficiente, sul punto, ricordare lavalutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alle dichiarazioni di NicolaMantineo (diversificata rispetto alla valutazione del primo giudice), o, ancora,rilevare che la sentenza di appello ha riformato significativamente quella appellata,assolvendo numerosi co-imputati dall’addebito associativo e da diversi reati fine,riqualificando svariati addebiti (con qualificazione delle contestazioni comeviolazione dell’art. 73, comma 4, o comma 5, anziché come violazione dell’art. 73,comma 1, d.P.R. n. 309/90, come in origine contestato); riconoscendo attenuantinon riconosciute nel primo giudizio e/o rideterminando le pene inflitte a diversiimputati.Si tratta di un dato che, complessivamente considerato, dimostra che il vagliooperato dai giudici di appello è stato tutt’altro che acritico.Sicché – esclusa la sussistenza di un radicale vizio di motivazione per effettodel ricorso alla tecnica della motivazione per relationem – il vizio dedotto potràassumere rilievo laddove vi sia una mancanza di motivazione su uno specifico temasollevato con i motivi di appello, o laddove la motivazione della Corte territorialerisulti affetta da manifesta illogicità.Viceversa, quando i motivi di appello erano privi della necessaria specificità,sì da non mettere in discussione né l’interpretazione dei dati probatori, né la tenutalogica della sentenza di primo grado, si deve ritenere che la tecnica del rinvio perrelationem non possa essere interpretata come un’elusione del dovere dimotivazione.2.2. Ciò posto, quanto alla completezza della motivazione, con specificoriferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che è dato registrare unconforme accertamento da parte dei giudici di primo e secondo grado. Valgonodunque gli approdi giurisprudenziali in materia di c.d. doppia conforme; sicché,ove i giudici di merito abbiano ricostruito i fatti oggetto di giudizio proponendo unaconforme ricostruzione storica, con argomenti – in fatto e in diritto – coerenti traloro, è possibile ritenere che la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si saldi con quella di primo grado sia attraverso diversi richiami aquest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove.Ne discende che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ledue sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unicocomplessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218 – 01).2.3. Con riferimento alle deduzioni con cui si censura la contraddittorietàprocessuale o la illogicità della motivazione, va ancora osservato quanto segue.Diversi motivi di ricorso lamentano vizi di contraddittorietà della decisione odi illogicità della motivazione.Al riguardo, si osserva che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o"travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitàalla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito deldato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale,incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divietodi rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n.26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01); ciò in ragione dellapersistente «preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01; Sez. 6,n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 – 01).Con riferimento alle nozioni di contraddittorietà e illogicità manifesta dellemotivazioni giova richiamare – per la loro chiarezza esplicativa – alcuni passaggidi una decisione delle Sezioni unite che ha affermato che il vizio della“contraddittorietà della motivazione” «consiste nel concorso di proposizioni(testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamenteindicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili traloro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente lanegazione dell'altra e viceversa»; e che il vizio della “illogicità manifesta”«consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o deicanoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc.pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza diconnessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenzatra le stesse e la conclusione» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013,Aquilina, non massimata sul punto; conf. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep.2017, Sanfilippo, Rv. 271636 – 01; v. anche Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di– 01).3. Sul primo motivo: la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni diGiovanni BonannoSi tratta di motivo infondato.3.1. Vanno ribaditi gli approdi raggiunti dalla consolidata giurisprudenza dilegittimità che – in materia di chiamata in correità – ha chiarito che «il giudice,ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare lacredibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle suedichiarazioni», precisando che «tale percorso valutativo non deve muoversidichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliateunitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcunaspecifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012,dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). Si deve trattare di una «valutazione dellacredibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ognisingola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, dellacostanza, della spontaneità (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013,Aquilina, Rv. 255143 - 01).3.2. La Corte di appello ha offerto una adeguata motivazione in ordine aicriteri adottati per valutare la credibilità soggettiva e l’attendibilità oggettiva delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], distinguendo la posizione di quest’ultimo daquella di [OSCURATO:PERSONA], la cui credibilità è stata viceversa – e in modo motivato– messa in discussione, pur annettendosi rilievo ad alcune sue dichiarazioni, oveesse siano corroborate da necessari riscontri.Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute probatoriamente “affidabili”,in ragione del momento in cui ha preso avvio la collaborazione del dichiarante (inepoca significativamente anteriore all’emissione delle misure cautelari applicate inquesto procedimento), alla completezza e precisione delle informazioni rese,coerenti con il livello di radicamento nelle dinamiche delittuose, all’esistenza disignificativi riscontri (v. sentenza d’appello, pag. 35-36 e sentenza di primo grado,pag. 2-4 della motivazione; v. anche, con specifico riferimento alla posizionedell’odierno ricorrente, sentenza di appello, pag. 99-100). Nel tessuto dellamotivazione relativa ai vari reati fine (ma anche al reato associativo), poi, i giudicidi merito evidenziano come dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] siano corroborateda elementi di riscontro.3.2. Va al riguardo ricordato che i riscontri possono essere rappresentati da“altri elementi di prova” che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o datoprobatorio, sia rappresentativo che logico, non risultando nemmeno necessarioabbiano lo «spessore di una prova "autosufficiente", perché, in caso contrario, (…)la prova si fonderebbe su tali elementi esterni» e non sulla testimonianza dariscontrare (così, con riferimento alla chiamata in correità, Sez. 2, n. 35923 del11/07/2019, Pg, Rv. 276744 – 01; conf., tra le altre, Sez. 4, n. 5821 del10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301 – 01).In questa prospettiva, non risulta decisiva la censura mossa dal ricorrenterelativamente ad altri possibili elementi di riscontro che gli inquirenti avrebberopotuto valorizzare e che non sarebbero stati viceversa valorizzati.È viceversa rilevante verificare che – come si dirà – gli elementi di riscontrologico o documentale concretamente valorizzati in sede di merito sono tali dacorroborare in modo adeguato le dichiarazioni etero-accusatorie formulate dal co-imputato [OSCURATO:PERSONA].4. Sul secondo motivo di ricorso: sui reati fine.Il ricorrente si duole di plurimi vizi della decisione impugnata: in punto disussistenza dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA]; inpunto logicità della motivazione; in tema di adeguatezza dell’accertamento relativoalla sussistenza del fatto e della sua qualificazione giuridica (non essendo adeguatala motivazione relativa alla ragione per cui non possa ravvisarsi una violazionedell’art. 73, comma 5 o comma 4, d.P.R. n. 309/90).4.1. I temi sollevati in detti motivi di ricorso sollecitano, all’evidenza,accertamenti di fatto, sottratti al giudizio di legittimità, laddove espressi conmotivazione non manifestamente illogica che tragga argomento da elementiprobatori non travisati.Con riferimento all’identificazione di [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che igiudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che siriferisce a lui, con l’appellativo di “Peppe”), le immagini registrate dai sistemi divideosorveglianza installati dagli inquirenti, gli accertamenti svolti su alcune autoprese a nolo, un’identificazione di polizia effettuata a [OSCURATO:PERSONA] in data 30gennaio 2020 (su cui v. sentenza di primo grado, pag. 43, nota 57).Con riferimento alla ricostruzione dei fatti e alla loro qualificazione giuridica,va evidenziato che tale accertamento non risulta condizionato in modo decisivodal mancato sequestro della sostanza stupefacente (qualora si pervenga per viaindiretta, sulla base di altri elementi di prova, alla individuazione di un significativodato ponderale; Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391 - 01).È comunque necessaria «un'adeguata valutazione complessiva del fatto, inrelazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità dellesostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione dilieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalitàdella pena» (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01).In quanto accertamento di fatto, esso è sottratto al sindacato di legittimità,ove esso sia restituito con motivazione non viziata.4.2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che le sentenze di merito abbiano datocompiuta motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova raccolti nelcorso del giudizio.Va detto – come premessa generale – che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbiadichiarato di non riconoscere [OSCURATO:PERSONA] non sovverte la concludenza deglielementi probatori valorizzati in sede di merito.Ciò in ragione del fatto – che in modo argomentato, non manifestamenteillogico e non efficacemente confutato nel ricorso (con valutazione che, dunque,risulta insindacabile in questa sede) – la Corte territoriale ha evidenziato la scarsacredibilità di [OSCURATO:PERSONA], cui si ascrive un contegno dichiarativo selettivo,avendo egli evitato «accuratamente di fare menzione di qualsivoglia soggettocalabrese tra i fornitori del gruppo» (sentenza di secondo grado, pag. 35), tantoda indurre a ritenere – proprio con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] - «lampante e quasisfrontata» la reticenza di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza di secondo grado, pag. 35).Nemmeno risulta fondata la doglianza relativa alla mancata acquisizione deitabulati telefonici di [OSCURATO:PERSONA]. Le risultanze dei tabulati – e gli elementiche consentono di localizzare la posizione del dichiarante, a riscontro delle suedichiarazioni – sono ampiamente citati nella sentenza di primo grado, che traequelle informazioni dall’annotazione di polizia giudiziaria. Ne discendel’infondatezza del rilievo del ricorrente: infatti, in sede di giudizio abbreviato (ritoche, in questo giudizio, è stato prescelto in sede di cognizione), sono utilizzabili leannotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano,in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti non ritualmente depositati dalpubblico ministero ex art. 416 cod. proc. pen. (così, con riferimento ai tabulatitelefonici, Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, Castiglioni, Rv. 250765 – 01); né ilricorrente allega che i riferimenti effettuati in sentenza alle risultanze dei tabulatitelefonici siano state travisate dai giudici di merito.Sicché i riferimenti ai tabulati telefonici possono essere efficacementeutilizzati in chiave di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].4.2.1. Con riferimento al capo 1), la ricostruzione dei giudici di merito sarebbeillogica e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non riscontrate.Si tratta di motivo infondato.Il giudice di primo grado (sentenza di primo grado, pag. 9-11) e quello disecondo grado (pag. 99-101) hanno ricostruito in modo non illogico la transazioneillecita: lo stupefacente – precedentemente consegnato da [OSCURATO:PERSONA] a GiovanniBonanno – viene da questi trasportato in [OSCURATO:PERSONA]; come avviene in molteoccasioni, esso viene preso in carico da [OSCURATO:PERSONA]; poco dopo, in vico [OSCURATO:PERSONA],sopraggiungono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ricevono il prezzo dellatransazione, che [OSCURATO:PERSONA] ha prelevato presso l’abitazione di VivianaDi [OSCURATO:PERSONA] (come accertato in numerosi altri episodi illeciti).Tali scansioni sono ricostruite sulla base delle dichiarazioni di GiovanniBonanno, riscontrate dalle videoriprese che consentono di documentare imovimenti dei vari protagonisti della vicenda. Il fatto che i movimenti dei variprotagonisti della vicenda ricalchino lo schema consueto utilizzato per le consegnedi droga (uso del medesimo luogo di occultamento dello stupefacente; uso delmedesimo luogo di custodia del danaro) costituisce un riscontro logico alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto eccepito in ricorso, levideoriprese costituiscono un riscontro alle dichiarazioni del collaboratore digiustizia anche con riferimento all’identificazione. Se è vero che, in un primopassaggio dell’atto dichiarativo, [OSCURATO:PERSONA] afferma di non essere in gradodi riconoscere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle immagini a lui mostrate (perché troppo piccole),è altrettanto vero che, nel successivo dispiegarsi della deposizione (trascritta nellesentenze di merito), il dichiarante è in grado di individuare i predetti (comericavabile dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver evidenziato che le immagini eranopiccole, è in grado di individuare il soggetto vicino a lui come “Totò” – ossia [OSCURATO:PERSONA]– e quello più in là come “Peppe”, ossia [OSCURATO:PERSONA]; v. sentenza di primo grado, pag.10).È da escludere che si sia trattato di violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309/90 (ipotesi che – oltre ad essere in contrasto con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]– stride logicamente con la dinamica del fatto, considerato che risultamanifestamente illogica l’ipotesi di una cessione di modesta quantità che vedaimpegnati due venditori in una trasferta dalla [OSCURATO:PERSONA] a Messina). La qualità dellasostanza stupefacente oggetto della transazione (cocaina) è attestata dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dal riscontro logico, costituito dal fatto che – in tutte lealtre transazioni che vedono coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – l’oggetto dellatransazione è rappresentato proprio da cocaina.È da escludere pertanto la sussistenza del vizio denunciato.4.2.2. Con riferimento al capo 2), la sentenza di primo grado (pag. 12-14)documenta – grazie alle videoriprese – una visita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in vico Bensaiain data 28 dicembre 2019. L’identificazione è possibile, oltre che alla luce dellevideoriprese, anche dal fatto che i due si sono recati a Messina con un’auto presaa noleggio (avendo gli inquirenti accertato che il noleggio era stato effettuatoproprio da [OSCURATO:PERSONA]). Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] – che collega quella visita allanecessità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di ricevere il pagamento di una pregressa consegna –sono corroborate dalle immagini del sistema di videosorveglianza, chedocumentano che [OSCURATO:PERSONA] – dopo essere uscito da casa di VivianaDi [OSCURATO:PERSONA] (ove veniva custodito il denaro) – consegnava un involucro bianco a [OSCURATO:PERSONA].Analoghi fatti vengono accertati – con il medesimo schema probatorio – per legiornate del 4 e del 5 gennaio 2020.L’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è effettuata in modo non viziato sulla scortadelle videoriprese, dell’uso dell’auto presa a nolo da [OSCURATO:PERSONA] e sulla scorta delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Queste ultime sarebbero ambigue, posto che, secondo ilricorrente, egli avrebbe parlato solo di una “verosimile” transazione illecita. Il datoriferito è inesatto, posto che – se è vero che con riferimento al 28 dicembre 2019– [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad una verosimile transazione illecita avente ad oggettosostanza stupefacente, è altrettanto vero che egli si esprime in termini netti conriferimento all’episodio del 5 gennaio 2020, evidentemente collegato a quello del28 dicembre 2019. E si tratta di episodi che sono – ambedue – oggetto dicontestazione al capo 2).Con riferimento a qualità, quantità della sostanza oggetto della transazioneillecita e qualificazione giuridica del fatto, vale quanto osservato in chiusura delparagrafo 4.2.1. che precede.È da escludere pertanto la sussistenza del vizio motivazionale denunciato.4.2.3. Con riferimento al capo 5), il ricorrente lamenta l’assenza di riscontrialle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento a tale addebito, il giudice di primo grado (pag. 15-18), ripresodalla sentenza della Corte territoriale, ha valorizzato le risultanze dellevideoriprese, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze emergenti dai tabulati diquest’ultimo.Sulla scorta di tali dati probatori i giudici di merito hanno ritenuto dimostratoche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano incontrato a [OSCURATO:PERSONA] che, prelevato uninvolucro a casa di [OSCURATO:PERSONA] (ove il gruppo custodiva il denaro), loconsegnava a [OSCURATO:PERSONA]; il giorno successivo le videoriprese documentano la consegnadi un’altra busta a [OSCURATO:PERSONA] che, poi, si recherà in [OSCURATO:PERSONA] (come documentatodai tabulati), per poi tornare in serata, consegnare qualcosa a GiovanbattistaCuscinà; a tale consegna segue poi un trasferimento ad opera di [OSCURATO:PERSONA] di uninvolucro nel rudere ove veniva custodito lo stupefacente.Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che afferma di avere ricevuto denaro daconsegnare ai fornitori calabresi, di essersi recato in [OSCURATO:PERSONA] incontrando Gioffrée di avere poi riportato lo stupefacente a Messina, consegnandolo a Cuscinàtrovano dunque adeguati riscontri (nelle videoriprese del giorno precedente – chedocumentano la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in vico [OSCURATO:PERSONA] – e nei tabulati, chedocumentano il viaggio di [OSCURATO:PERSONA] sulla costa jonica calabrese).Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono adeguatamente corroborate da riscontri (che– si ricorda – non devono necessariamente avere la consistenza di autonomielementi di prova) e sono valorizzate in modo non manifestamente illogico daigiudici di merito.Con riferimento a qualità, quantità della sostanza oggetto della transazioneillecita e qualificazione giuridica del fatto, vale quanto osservato in chiusura delparagrafo 4.2.1. che precede.È da escludere pertanto la sussistenza del vizio di motivazione denunciato.4.2.4. Con riferimento al capo 8), il ricorrente lamenta “l’insufficienza dei datidi prova”, rappresentati unicamente dalle videoriprese.Il motivo è infondato. I giudici di merito valorizzano in modo congruo levideoriprese, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano incontratoGiovanbattista [OSCURATO:PERSONA] e come le videoriprese documentino che [OSCURATO:PERSONA] – cheaccompagnava [OSCURATO:PERSONA] – teneva in mano un involucro bianco, subito prima dientrare in casa di [OSCURATO:PERSONA]; subito dopo le videoriprese documentano la manovradi [OSCURATO:PERSONA], che si reca a casa di [OSCURATO:PERSONA] (ove veniva custodito il danaro),per uscirne con un pacchetto che egli porterà a casa di [OSCURATO:PERSONA], ove erano ancorapresenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di dati probatori che non risultano travisati (aspetto nemmenocontestato dal ricorrente) e che risultano valutati in modo non manifestamenteillogico dai giudici di merito.È da escludere pertanto la sussistenza del vizio di motivazione denunciato.4.2.5. Con riferimento al capo 16), valorizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], gliesiti delle videoriprese, le risultanze dei tabulati (che restituiscono spostamenticoerenti con le dichiarazioni del collaboratore) e le attività di intercettazionetelefonica, i giudici di merito hanno ritenuto che, nella mattina dell’8 febbraio2020, [OSCURATO:PERSONA] si sia recato a casa [OSCURATO:PERSONA] ricevendo da [OSCURATO:PERSONA] e MariaCacopardo del danaro; si sia poi recato in [OSCURATO:PERSONA], incontrando sulla costa jonicail ricorrente; abbia in quel contesto ricevuto della cocaina da Gioffrè; abbiatrasportato la droga a Messina, sino a casa [OSCURATO:PERSONA]; detta droga sia stata poi presain consegna da [OSCURATO:PERSONA] che, in parte, l’ha poi ceduta a [OSCURATO:PERSONA] (sentenza diprimo grado, pagg. 43-47). Dalla ricostruzione (sentenza di primo grado, pag. 26e seg.) dell’addebito formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo 11) – ovesi legge di una comunicazione tra i due avente ad oggetto la “bamba”, ossia lacocaina – i giudici di merito traggono, in modo non manifestamente illogicoconferma del fatto che lo stupefacente consegnato da Gioffrè a [OSCURATO:PERSONA] è cocaina.Si lamenta che i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero costituireriscontro all’ipotesi d’accusa, considerato che essi potrebbero trovare autonomaspiegazione in ulteriori affari illeciti che coinvolgevano i due. Tale allegazione – peril vero declinata in modo quasi congetturale – non si confronta con il fatto che, trale condotte di [OSCURATO:PERSONA] (che trasporta lo stupefacente) e i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] eSpadaro, vi è una stretta contiguità cronologica, che rende non illogica l’inferenzaformulata dai giudici di merito.Si tratta dunque di motivazione non manifestamente illogica e correttamenterecepita dai giudici di secondo grado. È da escludere pertanto la sussistenza delvizio denunciato.4.2.6. Con riferimento al capo 17), la ricostruzione dei giudici di merito èanaloga. Anche in questo caso, vengono valorizzati le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],corroborate dagli esiti delle videoriprese, di alcune intercettazioni telefoniche e unservizio di pedinamento. Sulla scorta di tali dati i giudici di merito hanno ritenutoche [OSCURATO:PERSONA] si sia recato in mattinata a casa di [OSCURATO:PERSONA], incontrando MariaCacopardo che gli consegnò del denaro prelevato da casa di [OSCURATO:PERSONA]. Conquel denaro, [OSCURATO:PERSONA] si è recato in [OSCURATO:PERSONA] (pedinato dagli inquirenti sino adAfrico Nuovo, sulla costa jonica reggina); lì (non osservato dagli inquirenti)[OSCURATO:PERSONA] ha incontrato [OSCURATO:PERSONA] ricevendo sostanza stupefacente che, poi, è stataportata a Messina e consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come documentato dallevideoriprese, che raffigurano [OSCURATO:PERSONA] scaricare l’auto e lasciare una busta davantia casa di [OSCURATO:PERSONA], che verrà poco dopo recuperata da [OSCURATO:PERSONA]);quest’ultimo è stato poi raggiunto da [OSCURATO:PERSONA] che ha quindi contattato [OSCURATO:PERSONA],al quale ha ceduto la sostanza stupefacente che – come accertato trattando delcapo 11) – è stata identificata in bamba, ossia cocaina (cfr. sentenza di primogrado, pag. 47-51 e pag. 26 e seg.).Anche in questo caso, la ricostruzione operata dai giudici di merito – con duesentenze che si integrano fra loro – non risulta manifestamente illogica. Anche inquesto caso, il ricorrente contesta che i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possanocostituire riscontro all’ipotesi d’accusa. Anche con riferimento a tale addebito, siosserva che, tra le condotte di [OSCURATO:PERSONA] (che trasporta lo stupefacente) e i contattitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è dato rilevare una stretta contiguità cronologica, cherende non illogica l’inferenza formulata dai giudici di merito.È da escludere pertanto la sussistenza del vizio denunciato.4.2.7. Con riferimento al capo 22), la ricostruzione dei giudici di merito èanaloga. Anche in questo caso, vengono valorizzate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],corroborate dalle risultanze dei tabulati telefonici. Le dichiarazioni di Bonannoricevono puntuale riscontro dai tabulati telefonici che documentano i suoispostamenti in modo del tutto coerente al dato dichiarativo. Tali elementi di prova– secondo il conforme accertamento della Corte di appello e del giudice di primogrado – che documentano: una prima visita di [OSCURATO:PERSONA] a casa [OSCURATO:PERSONA], perrecuperare il denaro da [OSCURATO:PERSONA] per pagare lo stupefacente; il successivotrasferimento di [OSCURATO:PERSONA] da Messina alla costa jonica della [OSCURATO:PERSONA], e piùprecisamente a Bianco e, poi, a [OSCURATO:PERSONA], vale a dire, in prossimità dei luoghiove gravita [OSCURATO:PERSONA]; tale trasferta – documentano i tabulati – è seguita da unrientro – quello stesso giorno – a Messina, ove [OSCURATO:PERSONA] viene «nuovamenteripreso in vico [OSCURATO:PERSONA], in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]» (sentenza diprimo grado, pag. 62-64).Anche in questo caso, la ricostruzione operata dai giudici di merito – con duesentenze che si integrano fra loro – non risulta manifestamente illogica. È daescludere pertanto la sussistenza del vizio denunciato.5. Terzo motivo di ricorso: sul reato associativo contestato al ricorrenteSi tratta di motivo fondato.5.1. Quanto reato associativo, va anzitutto evidenziato che la Corte territorialeha valorizzato – con motivazione non manifestamente illogica – elementisicuramente pertinenti per la dimostrazione dell’esistenza di un’associazione perdelinquere dedita al narco traffico costituita da [OSCURATO:PERSONA], i suoifamiliari e gli stretti collaboratori (come [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso GiovanniBonanno): la Corte – come anticipato al considerato in diritto n. 1 – ha valorizzatoi numerosi reati fine, la protrazione nel tempo delle condotte delittuose, il carattereorganizzato dell’attività e il suo ripetersi secondo schemi operativi consolidati,l’esistenza di basi logistiche ove nascondere lo stupefacente e ove custodire ildenaro, l’esistenza di una suddivisione di ruoli piuttosto chiara.Si tratta di dati su cui i giudici di merito hanno offerto una congrua motivazioneche, del resto, nemmeno viene contestata dal ricorrente, che circoscrive la propriacensura limitatamente ai profili che investono la sua partecipazione al sodaliziocriminale (o all’elemento soggettivo del reato).5.2. Venendo dunque al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che – aquest’ultimo, in sede di merito – è stata attribuita la qualità di partecipe delsodalizio criminale in quanto stabile fornitore del sodalizio capeggiato daGiovanbattista [OSCURATO:PERSONA].Nelle sentenze di merito, infatti, si distingue la posizione degli imputati ritenutipartecipi al c.d. nucleo ristretto dell’associazione (tra gli altri, primariamente,[OSCURATO:PERSONA], i familiari di questi e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])e quelle di altri soggetti.In primo grado, si era ritenuta l’esistenza di un vincolo associativo conriferimento alle figure degli “stabili fornitori” del sodalizio e con riferimento allefigure degli “stabili acquirenti” (o “pusher dell’associazione”).Nella sentenza impugnata, invece, si è ritenuto che il ruolo di partecipeall’associazione per delinquere possa essere attribuito soltanto agli “stabilifornitori” (tra cui vengono considerati – oltre al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – i co-imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])e alcuni imputati cui la sentenza impugnata allude attribuendo loro la veste di“figure atipiche”, ma comunque partecipi del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], checoadiuva il fornitore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiAmico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).5.3. Con riferimento alla attribuzione del ruolo di “partecipe” agli “stabilifornitori”, il Collegio ritiene di dover confermare l’orientamento recentementeespresso da questa Corte che – avvertendo la necessità di distinguere lapartecipazione ad un’associazione per delinquere dal concorso (eventuale) in unoo più reati (anche posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso)– ha declinato alcuni criteri utili ad orientare il giudizio.Si è così affermato che «il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente,da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non puòritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che lastessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanzaquantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cuiinterruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, unprevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che siaccerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e dicontribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi» (Sez. 6, n.47576 del 03/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287375 - 01).5.4. Le sentenze di merito – con un accertamento conforme nei due gradi –non si sono confrontate con il suddetto principio di diritto.5.4.1. Giova evidenziare che le due sentenze di merito hanno ritenutodimostrato che il sodalizio criminale che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] giovarsi di una pluralità di canali di approvvigionamento di sostanzastupefacente.La ricostruzione dei fatti ha infatti permesso di documentare l’esistenza dialmeno cinque diversi canali di approvvigionamento:(i) un primo canale riferibile alle forniture garantite da [OSCURATO:PERSONA] e PelleAntonio (gravitanti in [OSCURATO:PERSONA], sulla costa jonica, nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]),oggetto di contestazione ai capi 1-2-5-8-16-17-22 (le ultime tre, contestate al soloGioffré);(ii) un secondo canale riferibile alle forniture garantite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](gravitanti in [OSCURATO:PERSONA], nel territorio fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coadiuvati daPasquale Mollica) e oggetto di contestazione ai capi 12-89-100-104 (tuttecontestate a [OSCURATO:PERSONA], mentre a [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il concorso nelle sole forniturecontestate ai capi 12 e 100);(iii) un terzo canale, riferibile alle forniture garantite da [OSCURATO:PERSONA](anch’egli calabrese, coadiuvato sul territorio messinese da [OSCURATO:PERSONA]) eoggetto di contestazione ai capi 80-94-107;(iv) un quarto canale riferibile ad approvvigionamenti garantiti da “fornitoricatanesi” (si tratta delle forniture descritte ai capi 19-24-41, ascrivibili – tra glialtri – a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali non è contestato l’addebitoassociativo);(v) un quinto canale di approvvigionamento, riferibile ad alcune fornituregarantite al gruppo [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (cui sono contestati i capi 69-96-97-123). Con riferimento a quest’ultimo, è la stessa sentenza di merito aqualificare [OSCURATO:PERSONA] come figura “atipica” e intermedia, posto che alcune delleimputazioni appena evocate sono relative a cessioni che [OSCURATO:PERSONA] effettua in favoredi [OSCURATO:PERSONA] (capi 69, 96, 123) e altre relative a cessioni da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA](capo 97).Le sentenze di merito danno esplicitamente atto del fatto che non risultanocollegamenti reciproci o rapporti tra detti canali di approvvigionamento, cherisultano tra loro autonomi.5.4.2. Si deve poi aggiungere che – in relazione a ciascuno di tali “canali diapprovvigionamento” – le sentenze di merito permettono di registrare dati che sipongono logicamente in frizione con l’ipotesi dell’esistenza di un pattodelinquenziale non limitato alle forniture di volta in volta concordate, bensìdestinato a durare nel tempo, con proiezione dell’accordo a beneficiodell’operatività del sodalizio.Con riferimento al “primo canale” di approvvigionamento (il canale [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), sono documentati rapporti di fornitura nel periodo compreso tra il 17dicembre 2019 e il 29 febbraio 2020 (in imputazione è scritto 2021, ma – comeemerge dalla motivazione della sentenza relativa a tale addebito – si tratta dierrore materiale, posto che l’anno 2021 non è bisestile e che gli elementi di provavalorizzati in sede di merito fanno riferimento all’anno 2020). Si tratta di unrapporto durato solo due mesi e mezzo, che, dunque, ha un punto di inizio e,soprattutto, ha un preciso punto terminale.Con riferimento al “secondo canale” di approvvigionamento (il canaleMaisano-[OSCURATO:PERSONA]), le sentenze di merito documentano una prima fornitura agennaio 2020 (capo 12), seguita da sei mesi di assenza di contatti; vengono poidocumentati tre ulteriori episodi (capi 89-100-104), consumati nel breve volgeredi due settimane (tra il 21 luglio e il 3 agosto 2020). La perdurante sospensionedei contatti per sei mesi è un dato che si pone in controtendenza rispetto all’ipotesidi una perdurante affectio; soprattutto, risulta in frizione logica con l’ipotesidell’esistenza di un vincolo associativo il fatto che – dopo le tre forniture dell’estatedel 2020 – non siano più documentati episodi di approvvigionamento ascrivibili aMaisano e [OSCURATO:PERSONA], pur essendo perdurate oltre le indagini.Con riferimento al “terzo canale” di approvvigionamento (il canale [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), si tratta di tre episodi di fornitura, ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] tra il 18 luglio 2020e il 9 agosto 2020.5.4.3. Dalle sentenze di merito, dunque, emerge un accertamento di fatto cherestituisce l’immagine di singole forniture, consumate in un lasso di tempo che –per ciascun fornitore – è piuttosto circoscritto, talora intervallato da periodi diassenza di rapporti.A ciò si aggiunga che i canali di approvvigionamento che qui vengono inconsiderazione – oltre a risultare tra loro autonomi – sono talora protagonisti divicende che, cronologicamente, si sovrappongono tra loro nel tempo.Va poi evidenziato che – seppure le sentenze di merito diano conto conmotivazione non illogica che si è trattato di approvvigionamenti di una certarilevanza (non trattandosi certamente di transazioni relative a quantitativi dimodesta entità) – nemmeno è noto il dato quantitativo delle singole forniture. Néle sentenze di merito affrontano il tema relativo all’essenzialità o alla rilevanza didette forniture non tanto per la consumazione delle singole transazioni illecite, maper la persistenza del sodalizio criminale.5.4.4. Tutti i predetti aspetti si pongono in irrimediabile frizione logica con ladimostrazione dell’esistenza di un vincolo di stabile fornitura, destinato aproiettarsi oltre la singola transazione illecita, a beneficio della persistenza delsodalizio.Infatti, gli elementi probatori valorizzati dalle sentenze di merito nonpermettono – già sul piano logico – di ritenere dimostrato che le singole forniture«per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa edeconomica» abbiano assunto un rilievo tale per cui l’interruzione della relazionecommerciale tra fornitore e gruppo associato acquirente «comporterebbe, allastregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzanteper l'operatività del sodalizio» (per evocare la già citata Sez. 6, n. 47576 del03/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287375 – 01).Del resto, non si può trascurare che – dopo l’interruzione dei rapporti tra i varifornitori e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] – l’attività del sodalizio è perdurata e che – conspecifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] – la posizione di quest’ultimo è statapresto surrogata, senza che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] abbia registrato particolarifibrillazioni.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamenteall’affermazione di responsabilità penale per il reato associativo contestato al capo164), non avendo i giudici di merito dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] abbia commessoil fatto. L’annullamento può essere disposto senza rinvio, posto che i giudici dimerito hanno valutato tutto il materiale probatorio disponibile, sicché un eventualerinvio al giudice di merito non potrebbe comunque colmare il deficit probatorioutile a soddisfare lo standard probatorio richiesto dalla citata Sez. 6, n. 47576 del03/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287375 – 01).6. Quarto motivo: sul trattamento sanzionatorioIl ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione su:determinazione della pena per il reato più grave; diniego delle circostanzecontinuazione con i reati satellite.Con riferimento alla questione relativa al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, la censura è del tutto a-specifica. Il ricorrente,a ben vedere, non indica alcun vizio della motivazione della Corte territoriale,limitandosi ad evidenziare che quest’ultima avrebbe stigmatizzato l’assenza disegni di resipiscenza o di dissociazione con una argomentazione che «non appareconvincente», considerato che altri imputati, anch’essi non dissociatisi dal contestodelinquenziale, hanno visto riconoscere le circostanze attenuanti generiche.Ma si tratta di un motivo a-specifico, come tale inammissibile in sede dilegittimità, risultando adeguata la motivazione della Corte territoriale che – afronte di una persona nemmeno incensurata – ha rilevato l’inesistenza di elementipositivi, presenti, concomitanti o successivi ai fatti per cui si procede, capaci digiustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (ed essendoevidentemente irrilevanti le decisioni assunte con riferimento ad altri imputati, indiversa posizione processuale).Con riferimento alle residue censure sul trattamento sanzionatorio, sievidenzia che l’annullamento della sentenza per il reato più grave che compone ilcumulo giuridico impone comunque la trasmissione degli atti al giudice di meritoper la rideterminazione della pena per il reato più grave e la misura degli aumentiper i reati satellite.Sicché le relative doglianze risultano assorbite dalla presente decisione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al capo 164 per non avere commesso il fatto.Rigetta nel resto il ricorso.Rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la determinazionedel trattamento sanzionatorio.Così deciso il 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]