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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 27258/2022

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8/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6698/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 34 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legal e rappresentant e pro tempore , domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge - controricorrente – N. 6698/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 1813/2020depositata in data 27.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: il giudizio inerente all’impugnazione della cartella n. 06820110402818513, emessa a carico della società contribuente per omesso versamento IVA anno 2008, venne dichiarato estinto per inattività delle parti con decreto della C.T.R. della Lombardia del 16.11.2018, stante la mancata riassunzione a seguito di Cass. n. 3369/2016, che aveva cassato con rinvio la sentenza d’appello, favorevole alla società; conseguentemente, stante il precedente sgravio in via provvisoriadella cartella (in ossequio alla sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente), venne emessa una nuova cartellaa carico della stessa società, n. 06820180015924432000, per le medesime causali , anch’essa impugnata dinanzi alla C.T.P. di Milano, ma con esito sfavorevole; con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Lombardia respinse l’appello conseguentemente proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò testualmente la C.T.R.: “All’estinzione del processo consegue pacificamente la definitività dell’atto impositivo impugnato, anche nel merito della pretesa.

Se (…) l’atto era stato oggetto di provvedimento di sgravio in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado, la successiva estinzione del giudizio importa la reviviscenza, definitiva ed ex tunc, della pretesa erariale.

Ben legittimato è dunque l’Ufficio N. 6698/21 R.G. (…) a emettere nuova cartella (sulla base di identico dettaglio contabile del dovuto: cfr. atto di sgravio cartella e nuova iscrizione a ruolo, in atti) non autonomamente impugnabile nel merito, il cui esame è ormai precluso”; avverso la predetta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso; consideratoche: 1.1 - con l’unico motivo d'impugnazione l a ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 63 del d.lgs. n. 546/1992, rilevando che la cartella di pagamento e il ruolo sottostante sono atti di per sé impugnabili, anche in fattispecie come quella che occupa, tanto più che la seconda cartella reca un importo diverso rispetto alla prima cartella e fa riferimento ad un ruolo (n. 2018/900799) del tutto diverso rispetto a quello precedente, oggetto di sgravio (n. 2011/002572); secondo la contribuente, dunque, la seconda pretesa impositiva è del tutto diversa e autonoma rispetto alla prima, donde l’erronea declaratoria di inammissibilità della relativa impugnazione; 1.2 –il motivo è infondato; è noto, infatti, che –stanti la natura amministrativa dell’atto impositivo e quella impugnatoria del giudizio tributario –nel caso in cui quest’ultimo si estingua, da ciò consegue la definitiva cristallizzazione della pretesa tributaria(da ultimo, con specifico riferimento all’omessa riassunzione in sede di rinvio, v.

Cass. n. 25014/2021; sugli effetti dell’estinzione del processo tributario, in generale, si vedano Cass. n. 23502/2016, nonché Cass. n. 31904/2021); N. 6698/21 R.G. a nulla rileva, dunque, che – come del resto è perfino ovvio – sia la seconda cartella che il ruolo sottostante costituiscano entità diverse rispetto ai precedenti atti impositivi, oggetto di sgravio in via provvisoria, perché ciò che viene in rilievo è l’incontestabilità della primigenia pretesa tributaria, sulla cui coincidenza con quella riportata dalla seconda cartella non v’è contestazione alcuna; in altre parole, l’impugnazione della seconda cartella non è stata dichiarata inammissibile dal giudice d’appelloper la sua intrinseca inoppugnabilità, bensì perché il merito della pretesa tributarianon è più contendibile; né, del resto (come pure correttamente osserva l’Agenzia), la società ha denunciato vizi propri della cartella, i soli che –per quanto detto –ben avrebbero potuto (in ipotesi) sostenere l’impugnazione; la sentenza impugnata è dunque esente da censure; 2.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 6698/21 R.G. dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6698/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 34 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legal e rappresentant e pro tempore , domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge - controricorrente – N. 6698/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 1813/2020depositata in data 27.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: il giudizio inerente all’impugnazione della cartella n. 06820110402818513, emessa a carico della società contribuente per omesso versamento IVA anno 2008, venne dichiarato estinto per inattività delle parti con decreto della C.T.R. della Lombardia del 16.11.2018, stante la mancata riassunzione a seguito di Cass. n. 3369/2016, che aveva cassato con rinvio la sentenza d’appello, favorevole alla società; conseguentemente, stante il precedente sgravio in via provvisoriadella cartella (in ossequio alla sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente), venne emessa una nuova cartellaa carico della stessa società, n. 06820180015924432000, per le medesime causali , anch’essa impugnata dinanzi alla C.T.P. di Milano, ma con esito sfavorevole; con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Lombardia respinse l’appello conseguentemente proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò testualmente la C.T.R.: “All’estinzione del processo consegue pacificamente la definitività dell’atto impositivo impugnato, anche nel merito della pretesa. Se (…) l’atto era stato oggetto di provvedimento di sgravio in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado, la successiva estinzione del giudizio importa la reviviscenza, definitiva ed ex tunc, della pretesa erariale. Ben legittimato è dunque l’Ufficio N. 6698/21 R.G. (…) a emettere nuova cartella (sulla base di identico dettaglio contabile del dovuto: cfr. atto di sgravio cartella e nuova iscrizione a ruolo, in atti) non autonomamente impugnabile nel merito, il cui esame è ormai precluso”; avverso la predetta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso; consideratoche: 1.1 - con l’unico motivo d'impugnazione l a ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 63 del d.lgs. n. 546/1992, rilevando che la cartella di pagamento e il ruolo sottostante sono atti di per sé impugnabili, anche in fattispecie come quella che occupa, tanto più che la seconda cartella reca un importo diverso rispetto alla prima cartella e fa riferimento ad un ruolo (n. 2018/900799) del tutto diverso rispetto a quello precedente, oggetto di sgravio (n. 2011/002572); secondo la contribuente, dunque, la seconda pretesa impositiva è del tutto diversa e autonoma rispetto alla prima, donde l’erronea declaratoria di inammissibilità della relativa impugnazione; 1.2 –il motivo è infondato; è noto, infatti, che –stanti la natura amministrativa dell’atto impositivo e quella impugnatoria del giudizio tributario –nel caso in cui quest’ultimo si estingua, da ciò consegue la definitiva cristallizzazione della pretesa tributaria(da ultimo, con specifico riferimento all’omessa riassunzione in sede di rinvio, v. Cass. n. 25014/2021; sugli effetti dell’estinzione del processo tributario, in generale, si vedano Cass. n. 23502/2016, nonché Cass. n. 31904/2021); N. 6698/21 R.G. a nulla rileva, dunque, che – come del resto è perfino ovvio – sia la seconda cartella che il ruolo sottostante costituiscano entità diverse rispetto ai precedenti atti impositivi, oggetto di sgravio in via provvisoria, perché ciò che viene in rilievo è l’incontestabilità della primigenia pretesa tributaria, sulla cui coincidenza con quella riportata dalla seconda cartella non v’è contestazione alcuna; in altre parole, l’impugnazione della seconda cartella non è stata dichiarata inammissibile dal giudice d’appelloper la sua intrinseca inoppugnabilità, bensì perché il merito della pretesa tributarianon è più contendibile; né, del resto (come pure correttamente osserva l’Agenzia), la società ha denunciato vizi propri della cartella, i soli che –per quanto detto –ben avrebbero potuto (in ipotesi) sostenere l’impugnazione; la sentenza impugnata è dunque esente da censure; 2.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 6698/21 R.G. dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
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