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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40477/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ha parzialmente riformato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art 625 n 2 e 7 cp, rideterminando la pena.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità e mancanza di motivazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico.

Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che ha individuato le ragioni per l'affermazione della responsabilità dell'imputato e per la negatoria delle attenuati generiche, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di appiglio concreto alla motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ha parzialmente riformato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art 625 n 2 e 7 cp, rideterminando la pena. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità e mancanza di motivazione. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che ha individuato le ragioni per l'affermazione della responsabilità dell'imputato e per la negatoria delle attenuati generiche, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di appiglio concreto alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Slejatom_TIAA„,.. I O E. P O ..".•-- : -
Sentenza Cassazione n. 40477/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris