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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24652/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29861/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 649/2021 R.G. depositata il 05/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’anno 2005 [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta omonima, era nominato ed assumeva l’incarico di custode giudiziario di materiale pirotecnico, sequestrato nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R n. 1311/05 pendente innanzi all’Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di detto centro ordinava la distruzione del materiale in sequestro, che veniva effettuata.

Dopo circa quattro anni [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di liquidazione del compenso per l’attività di custodia resa.

Respinta l’istanza con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. n. 115/02, cui il Ministero della Giustizia resisteva eccependo la decadenza prevista dall’art. 71 stesso D.P.R.

Con ordinanza del 2.11.2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’opposizione e liquidava in favore della parte privata la somma di € 400,00, oltre accessori di legge.

Riteneva il giudice che, non rientrando il caso in oggetto in alcuna delle previsioni di cui al D.M. n. 265/06 (Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti asequestro), né ricorrendo prova dell’esistenza di usi locali che potessero sopperire, il compenso doveva essere liquidato secondo equità.

La cassazione di questo provvedimento è chiesta dal Ministero della Giustizia con un unico motivo di ricorso.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l’unico motivo di censura il Ministero ricorrente deduce, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e con riguardo al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 71, secondo comma, D.P.R. n. 115/02, per non essersi il Tribunale pronunciato sull’eccezione di decadenza, debitamente sollevata nella fase di merito.

Così operando, afferma la parte erariale, il giudice di merito ha violato entrambe le disposizioni, atteso che il custode giudiziario, secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, rientra nella più ampia categoria degli ausiliari del giudice.

2. -Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare che «(l)'inquadramento del custode giudiziario civile nel novero degli ausiliari del giudice, da cui ripete l'investitura e sotto la cui direzione e controllo è tenuto ad operare, trova specifico e puntuale riscontro nella costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.11577/2017; Cass. 8483/2013; Cass. 5084/2010; Cass.22860/2007; Cass. 10252/2002; Cass. 6115/1984; Cass.3544/1983; Cass. 4348/1979; Cass. 1406/1971) e nel dato positivo.

Il capo II del libro primo del codice di rito, nel contemplare la disciplina della nomina, delle responsabilità e dei compensi degli ausiliari del giudice, menziona esplicitamente, agli artt. 65 e ss. anche il custode giudiziario, affiancandolo agli altri ausiliari del giudice (art. 68), quali soggetti in quanto idonei al compimento di determinati atti.

Parimenti l'art. 3, D.P.R. 115/2002 prevede, con formula onnicomprensiva e senza alcun distinguo, che ai fini del testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato, per ausiliari del giudice si intendono il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge.

L'oggettiva diversità dei compiti svolti dai singoli ausiliari, i dati letterali valorizzati in ricorso e la diversa collocazione delle rispettive discipline nell'ambito del testo unico non consentono di differenziare il regime dei compensi.

L'art. 71 del testo unico dispone che le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte su domanda degli interessati da presentare all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni.

Il successivo art. 72 dispone che l'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione dell'incarico, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168 e che, a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

Il compenso del custode è quindi oggetto di una previsione ad hoc (art. 72) che, pur non prevedendo termini di decadenza, non va isolata dall'intero contesto del testo unico e che, comunque, non offre elementi per ravvisare una reale diversità di disciplina.

Non è anzitutto decisivo che al custode competa un'indennità e non un onorario, poiché l'art. 71 assoggetta al termine di decadenza tutte le spettanze degli ausiliari, con formula che, per la sua genericità, è idonea a ricomprendere qualsiasi emolumento dovuto per le attività espletate su incarico del giudice.

Osta a differenziare - in astratto - la posizione del custode da quella degli altri collaboratori del giudice, anche il dato letterale dell'art. 3, lettera n), D.P.R. 115/2002, nel punto in cui, ai fini dell'applicabilità delle singole disposizioni del testo unico, uniforma iltrattamento normativo delle singole figure, salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato [...] L'art. 71, D.P.R. 115/2002 ha riprodotto il disposto dell'art. 24, R.D. 1043/1923, che, nella sua formulazione originaria, sottoponeva il diritto al compenso e alle indennità ivi contemplate alla prescrizione breve di cento giorni dalla data del compimento delle operazioni, con previsione che, ai sensi del successivo art. 27, trovava applicazione anche ai compensi e alle indennità in materia civile.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'intervento di riordino della materia, esitato nell'adozione del testo unico, si è tradotto nella rielaborazione degli articoli originari, eliminando le ambiguità terminologiche e adeguandoli alle novità normative in tema di modalità di pagamento, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7, comma secondo lettera, d), L. 50/1999, che autorizzavano il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti e la possibilità di apportare, compatibilmente con tale obiettivo, le modifiche - anche di carattere innovativo - necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, dovendosi "ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni", i cui principi erano già presenti nell'ordinamento, essendo sufficiente per garantire la legittimità dell'intervento normativo, anche se di carattere innovativo, il criterio del riordino di una materia delimitata (Corte cost. 53/2005; Corte cost. 174/2005).

L'equiparazione del custode agli altri ausiliari del giudice (assente nel R.D. 1043/1923) attuata, come si è detto, dagli artt. 3 e 71 D.P.R. 115/2002, non viola ma anzi realizza pienamente gli obiettivi di armonizzazione sanciti dalla L. 50/1999.

Pur in presenza di un diverso orientamento delle sezioni penali (Cass. pen.113/2005; Cass. 6715/2004), ritiene in definitiva il Collegio di dover continuità all'orientamento secondo cui il custode, per la natura stessa dell'attività demandatagli e che si concreta nella custodia, nella conservazione e nell'amministrazione dei beni sequestrati sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, rientra nella categoria degli ausiliari del giudice e, pertanto, la richiesta di liquidazione del compenso è assoggettata al termine di decadenza previsto dall'art. 71, D.P.R. 115/2002 (Cass. 11577/2017), senza potersi operare alcun distinguo tra le funzioni svolte in sede penale e quelle espletate nell'ambito di un procedimento civile» (così si esprime, in motivazione, l’ordinanza n. 21482/19, non massimata, la quale ha respinto il ricorso che contestava l’applicabilità alla richiesta di compenso del custode del termine di decadenza previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 115/02).

2.1. - Ritiene la Corte che a tale indirizzo debba assicurarsi continuità.

Ne consegue il carattere decisivo dell’omessa pronuncia in cui è incorso il provvedimento impugnato, il quale non reca traccia di decisione di sorta sull’eccezione di decadenza proposta dal Ministero.

3. - L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata con rinvio al medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, il quale provvederà an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29861/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 649/2021 R.G. depositata il 05/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’anno 2005 [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta omonima, era nominato ed assumeva l’incarico di custode giudiziario di materiale pirotecnico, sequestrato nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R n. 1311/05 pendente innanzi all’Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di detto centro ordinava la distruzione del materiale in sequestro, che veniva effettuata. Dopo circa quattro anni [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di liquidazione del compenso per l’attività di custodia resa. Respinta l’istanza con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. n. 115/02, cui il Ministero della Giustizia resisteva eccependo la decadenza prevista dall’art. 71 stesso D.P.R. Con ordinanza del 2.11.2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’opposizione e liquidava in favore della parte privata la somma di € 400,00, oltre accessori di legge. Riteneva il giudice che, non rientrando il caso in oggetto in alcuna delle previsioni di cui al D.M. n. 265/06 (Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti asequestro), né ricorrendo prova dell’esistenza di usi locali che potessero sopperire, il compenso doveva essere liquidato secondo equità. La cassazione di questo provvedimento è chiesta dal Ministero della Giustizia con un unico motivo di ricorso. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l’unico motivo di censura il Ministero ricorrente deduce, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e con riguardo al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 71, secondo comma, D.P.R. n. 115/02, per non essersi il Tribunale pronunciato sull’eccezione di decadenza, debitamente sollevata nella fase di merito. Così operando, afferma la parte erariale, il giudice di merito ha violato entrambe le disposizioni, atteso che il custode giudiziario, secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, rientra nella più ampia categoria degli ausiliari del giudice. 2. -Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che «(l)'inquadramento del custode giudiziario civile nel novero degli ausiliari del giudice, da cui ripete l'investitura e sotto la cui direzione e controllo è tenuto ad operare, trova specifico e puntuale riscontro nella costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.11577/2017; Cass. 8483/2013; Cass. 5084/2010; Cass.22860/2007; Cass. 10252/2002; Cass. 6115/1984; Cass.3544/1983; Cass. 4348/1979; Cass. 1406/1971) e nel dato positivo. Il capo II del libro primo del codice di rito, nel contemplare la disciplina della nomina, delle responsabilità e dei compensi degli ausiliari del giudice, menziona esplicitamente, agli artt. 65 e ss. anche il custode giudiziario, affiancandolo agli altri ausiliari del giudice (art. 68), quali soggetti in quanto idonei al compimento di determinati atti. Parimenti l'art. 3, D.P.R. 115/2002 prevede, con formula onnicomprensiva e senza alcun distinguo, che ai fini del testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato, per ausiliari del giudice si intendono il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge. L'oggettiva diversità dei compiti svolti dai singoli ausiliari, i dati letterali valorizzati in ricorso e la diversa collocazione delle rispettive discipline nell'ambito del testo unico non consentono di differenziare il regime dei compensi. L'art. 71 del testo unico dispone che le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte su domanda degli interessati da presentare all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni. Il successivo art. 72 dispone che l'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione dell'incarico, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168 e che, a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute. Il compenso del custode è quindi oggetto di una previsione ad hoc (art. 72) che, pur non prevedendo termini di decadenza, non va isolata dall'intero contesto del testo unico e che, comunque, non offre elementi per ravvisare una reale diversità di disciplina. Non è anzitutto decisivo che al custode competa un'indennità e non un onorario, poiché l'art. 71 assoggetta al termine di decadenza tutte le spettanze degli ausiliari, con formula che, per la sua genericità, è idonea a ricomprendere qualsiasi emolumento dovuto per le attività espletate su incarico del giudice. Osta a differenziare - in astratto - la posizione del custode da quella degli altri collaboratori del giudice, anche il dato letterale dell'art. 3, lettera n), D.P.R. 115/2002, nel punto in cui, ai fini dell'applicabilità delle singole disposizioni del testo unico, uniforma iltrattamento normativo delle singole figure, salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato [...] L'art. 71, D.P.R. 115/2002 ha riprodotto il disposto dell'art. 24, R.D. 1043/1923, che, nella sua formulazione originaria, sottoponeva il diritto al compenso e alle indennità ivi contemplate alla prescrizione breve di cento giorni dalla data del compimento delle operazioni, con previsione che, ai sensi del successivo art. 27, trovava applicazione anche ai compensi e alle indennità in materia civile. Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'intervento di riordino della materia, esitato nell'adozione del testo unico, si è tradotto nella rielaborazione degli articoli originari, eliminando le ambiguità terminologiche e adeguandoli alle novità normative in tema di modalità di pagamento, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7, comma secondo lettera, d), L. 50/1999, che autorizzavano il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti e la possibilità di apportare, compatibilmente con tale obiettivo, le modifiche - anche di carattere innovativo - necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, dovendosi "ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni", i cui principi erano già presenti nell'ordinamento, essendo sufficiente per garantire la legittimità dell'intervento normativo, anche se di carattere innovativo, il criterio del riordino di una materia delimitata (Corte cost. 53/2005; Corte cost. 174/2005). L'equiparazione del custode agli altri ausiliari del giudice (assente nel R.D. 1043/1923) attuata, come si è detto, dagli artt. 3 e 71 D.P.R. 115/2002, non viola ma anzi realizza pienamente gli obiettivi di armonizzazione sanciti dalla L. 50/1999. Pur in presenza di un diverso orientamento delle sezioni penali (Cass. pen.113/2005; Cass. 6715/2004), ritiene in definitiva il Collegio di dover continuità all'orientamento secondo cui il custode, per la natura stessa dell'attività demandatagli e che si concreta nella custodia, nella conservazione e nell'amministrazione dei beni sequestrati sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, rientra nella categoria degli ausiliari del giudice e, pertanto, la richiesta di liquidazione del compenso è assoggettata al termine di decadenza previsto dall'art. 71, D.P.R. 115/2002 (Cass. 11577/2017), senza potersi operare alcun distinguo tra le funzioni svolte in sede penale e quelle espletate nell'ambito di un procedimento civile» (così si esprime, in motivazione, l’ordinanza n. 21482/19, non massimata, la quale ha respinto il ricorso che contestava l’applicabilità alla richiesta di compenso del custode del termine di decadenza previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 115/02). 2.1. - Ritiene la Corte che a tale indirizzo debba assicurarsi continuità. Ne consegue il carattere decisivo dell’omessa pronuncia in cui è incorso il provvedimento impugnato, il quale non reca traccia di decisione di sorta sull’eccezione di decadenza proposta dal Ministero. 3. - L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata con rinvio al medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, il quale provvederà an