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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 44531/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo del ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, e la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto pronunciata con riguardo al reato di cui all'art. 221 T.U.L.P.S. è inammissibile, perché prospetta doglianze di mero fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dalla pronuncia impugnata, che, diversamente da quanto opina il ricorrente, non ha accertato il reato ricorrendo alla prova indiziaria, ma ha del tutto logicamente interpretato la denuncia di detenzione delle armi come effettuata con riguardo all'abitazione di residenza dell'imputato, sì che il trasferimento delle stesse presso altra abitazione, pur nella disponibilità del prevenuto, certamente integra il reato contestato; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo del ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, e la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto pronunciata con riguardo al reato di cui all'art. 221 T.U.L.P.S. è inammissibile, perché prospetta doglianze di mero fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dalla pronuncia impugnata, che, diversamente da quanto opina il ricorrente, non ha accertato il reato ricorrendo alla prova indiziaria, ma ha del tutto logicamente interpretato la denuncia di detenzione delle armi come effettuata con riguardo all'abitazione di residenza dell'imputato, sì che il trasferimento delle stesse presso altra abitazione, pur nella disponibilità del prevenuto, certamente integra il reato contestato; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44531/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris