Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 21674/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore conclude per l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

DEK.[OSCURATO:PERSONA]:;'`4- 22 MAG 2923 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 14 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 ottobre 2019 a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 mesi di arresto ed € 33.000,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena; il Tribunale ha disposto la demolizione delle opere e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, ritenuta a continuazione, per i seguenti reati: A) ex art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, giacché in qualità di proprietaria e committente eseguiva, in assenza di permesso di costruire opere edili abusive site in Sant'Agnello, [OSCURATO:PERSONA], n. 40, indicate nei punti Al, A2, A3, A4; B) ex artt. 64 e 71, 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto realizzava le opere senza il progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al Genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente; C) ex artt. 83 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 2 legge della Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, per aver eseguito le opere in zona sismica, omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso il Genio civile; D) ex art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto eseguiva le opere su un'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. citato, senza l'autorizzazione di cui agli artt. 146 e seguenti d.lgs. citato, limitatamente alle opere indicate sub Al e A4.

Reati accertati in Sant'Agnello il 3 novembre 2017.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata.

In occasione di un accesso alla cancelleria della Corte di appello per chiedere copia degli atti del giudizio, la difesa rilevò la mancanza nel fascicolo processuale del verbale stenotipico dell'udienza tenutasi in primo grado il 17 ottobre 2019, in cui si sarebbe svolta l'intera istruzione dibattimentale.

Con nota del 12 luglio 2022, il difensore richiese l'acquisizione del verbale, al fine di consentire l'esercizio della facoltà ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Non-essendo stato acquisito il verbale, il difensore reiterò la richiesta in sede di conclusioni rassegnate il 6 settembre 2022.

La Corte territoriale, pur in assenza del verbale relativo alla celebrazione dell'istruttoria dibattimentale, senza ricorrere alle procedure ex artt. 112 e 113 cod. proc. pen., avrebbe celebrato l'udienza del 14 settembre 2022, determinando una lesione del diritto di difesa e rendendo una sentenza viziata da motivazione apparente e apodittica perché resa in assenza delle prove.

2.1. Con il primo motivo si deduce, di conseguenza, la nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c), con riferimento all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

La mancanza del verbale avrebbe impedito alla difesa della ricorrente di presentare motivi nuovi, ridondando in una lesione del diritto di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'imputato, nonché dell'effettività del contraddittorio.

2.3. Con il secondo motivo, si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. per le stesse ragioni sopra esposte; nonché dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto si sarebbero omesse le ragioni per cui non sono state ritenute attendibili le prove della difesa, anche in ordine al tempus commissi delicti.

2.4. Con il terzo motivo, per le medesime ragioni esposte, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.5.

Con il quarto motivo, infine, si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio.

2.6. È stata depositata una memoria di replica alle argomentazioni del Procuratore Generale con cui si chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi non sono manifestamente infondati.

1.1. Dall'esame del fascicolo processuale è emersa la mancanza del verbale stenotipico dell'udienza del 17 ottobre 2019, attestata anche dalla cancelleria della Corte di appello di Napoli in data 24 novembre 2022.

1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità di ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, ove la pronuncia si sia fondata su dette dichiarazioni (Sez. 4, n. 17404 del 20/03/2018, Bozzi, Rv. 272650-01, nonché Sez. 3, n. 4972 del 28/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282803-01).

1.3. Trattandosi del verbale dell'udienza in cui oltre ad essere stata espletata l'istruttoria è stato anche deciso il processo con il dispositivo, la trascrizione del verbale è necessariamente avvenuta successivamente alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado: la nullità può essere dedotta anche nel giudizio di appello.

La ricorrente, dunque, ha tempestivamente dedotto la nullità ex art. 180 cod. proc. pen., risultando in atti tanto la richiesta di verifica dell'integrità del fascicolo processuale e dell'acquisizione del verbale, quanto la reiterazione di detta richiesta in sede di conclusioni scritte durante il giudizio di appello.

1.4. La Corte di appello non ha deciso sull'eccezione di nullità.

Deve, però, prendersi atto che i reati sono estinti per il decorso del termine di prescrizione.

A prescindere della questione dibattuta nei gradi di merito sul tempus commissi delicti, i reati risultano esser stati accertati in data 3 novembre 2017: di conseguenza, il termine di prescrizione è decorso il 3 novembre 2022, in assenza di cause di sospensione della prescrizione.

La difesa della ricorrente non ha rinunciato alla causa di estinzione dei reati, avendo, anzi, più volte sollecitato la sua applicazione in sede di merito.

Va ricordato che quando si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta e insanabile della sentenza (cfr. in tal senso Sez.

U., n. del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).

Non emergono, infine, dagli atti del giudizio in modo assolutamente non contestabile, come richiesto da Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01, circostanze idonee per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2.

L'estinzione per prescrizione del reato paesaggistico comporta la revoca dell'ordine di remissione in pristino, impartito con la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che consegue alla sola sentenza di condanna ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (cfr. Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Pappalardo, Rv. 283907-07, con riguardo alla dichiarazione di prescrizione da parte del giudice dell'appello).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono esti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore conclude per l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. DEK.[OSCURATO:PERSONA]:;'`4- 22 MAG 2923 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 14 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 ottobre 2019 a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 mesi di arresto ed € 33.000,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena; il Tribunale ha disposto la demolizione delle opere e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, ritenuta a continuazione, per i seguenti reati: A) ex art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, giacché in qualità di proprietaria e committente eseguiva, in assenza di permesso di costruire opere edili abusive site in Sant'Agnello, [OSCURATO:PERSONA], n. 40, indicate nei punti Al, A2, A3, A4; B) ex artt. 64 e 71, 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto realizzava le opere senza il progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al Genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente; C) ex artt. 83 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 2 legge della Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, per aver eseguito le opere in zona sismica, omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso il Genio civile; D) ex art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto eseguiva le opere su un'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. citato, senza l'autorizzazione di cui agli artt. 146 e seguenti d.lgs. citato, limitatamente alle opere indicate sub Al e A4. Reati accertati in Sant'Agnello il 3 novembre 2017. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata. In occasione di un accesso alla cancelleria della Corte di appello per chiedere copia degli atti del giudizio, la difesa rilevò la mancanza nel fascicolo processuale del verbale stenotipico dell'udienza tenutasi in primo grado il 17 ottobre 2019, in cui si sarebbe svolta l'intera istruzione dibattimentale. Con nota del 12 luglio 2022, il difensore richiese l'acquisizione del verbale, al fine di consentire l'esercizio della facoltà ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Non-essendo stato acquisito il verbale, il difensore reiterò la richiesta in sede di conclusioni rassegnate il 6 settembre 2022. La Corte territoriale, pur in assenza del verbale relativo alla celebrazione dell'istruttoria dibattimentale, senza ricorrere alle procedure ex artt. 112 e 113 cod. proc. pen., avrebbe celebrato l'udienza del 14 settembre 2022, determinando una lesione del diritto di difesa e rendendo una sentenza viziata da motivazione apparente e apodittica perché resa in assenza delle prove. 2.1. Con il primo motivo si deduce, di conseguenza, la nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c), con riferimento all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. La mancanza del verbale avrebbe impedito alla difesa della ricorrente di presentare motivi nuovi, ridondando in una lesione del diritto di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'imputato, nonché dell'effettività del contraddittorio. 2.3. Con il secondo motivo, si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. per le stesse ragioni sopra esposte; nonché dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto si sarebbero omesse le ragioni per cui non sono state ritenute attendibili le prove della difesa, anche in ordine al tempus commissi delicti. 2.4. Con il terzo motivo, per le medesime ragioni esposte, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.5. Con il quarto motivo, infine, si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. 2.6. È stata depositata una memoria di replica alle argomentazioni del Procuratore Generale con cui si chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi non sono manifestamente infondati. 1.1. Dall'esame del fascicolo processuale è emersa la mancanza del verbale stenotipico dell'udienza del 17 ottobre 2019, attestata anche dalla cancelleria della Corte di appello di Napoli in data 24 novembre 2022. 1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità di ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, ove la pronuncia si sia fondata su dette dichiarazioni (Sez. 4, n. 17404 del 20/03/2018, Bozzi, Rv. 272650-01, nonché Sez. 3, n. 4972 del 28/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282803-01). 1.3. Trattandosi del verbale dell'udienza in cui oltre ad essere stata espletata l'istruttoria è stato anche deciso il processo con il dispositivo, la trascrizione del verbale è necessariamente avvenuta successivamente alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado: la nullità può essere dedotta anche nel giudizio di appello. La ricorrente, dunque, ha tempestivamente dedotto la nullità ex art. 180 cod. proc. pen., risultando in atti tanto la richiesta di verifica dell'integrità del fascicolo processuale e dell'acquisizione del verbale, quanto la reiterazione di detta richiesta in sede di conclusioni scritte durante il giudizio di appello. 1.4. La Corte di appello non ha deciso sull'eccezione di nullità. Deve, però, prendersi atto che i reati sono estinti per il decorso del termine di prescrizione. A prescindere della questione dibattuta nei gradi di merito sul tempus commissi delicti, i reati risultano esser stati accertati in data 3 novembre 2017: di conseguenza, il termine di prescrizione è decorso il 3 novembre 2022, in assenza di cause di sospensione della prescrizione. La difesa della ricorrente non ha rinunciato alla causa di estinzione dei reati, avendo, anzi, più volte sollecitato la sua applicazione in sede di merito. Va ricordato che quando si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta e insanabile della sentenza (cfr. in tal senso Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). Non emergono, infine, dagli atti del giudizio in modo assolutamente non contestabile, come richiesto da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01, circostanze idonee per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2. L'estinzione per prescrizione del reato paesaggistico comporta la revoca dell'ordine di remissione in pristino, impartito con la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che consegue alla sola sentenza di condanna ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (cfr. Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Pappalardo, Rv. 283907-07, con riguardo alla dichiarazione di prescrizione da parte del giudice dell'appello). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono esti
Sentenza Cassazione n. 21674/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris