CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12137/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, nell'interesse di Laura e [OSCURATO:PERSONA], tesa a ottenere la sostituzione della pena di un anno e otto mesi di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di appello della stessa città in data 27 maggio 2021, irrevocabile il 24 gennaio 2023, con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare. Secondo il Collegio, infatti, per [OSCURATO:PERSONA] tali pene sostitutive non potevano ritenersi idonee alla rieducazione della condannata / avuto riguardo alla personalità della stessa, quale emergente dai numerosi precedenti penali di cui risultava gravata, arricchitisi‘t v jdeflladsl'uTteriore pena di un anno e otto mesi di reclusione, come risultava dal nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Analoghe considerazioni erano svolte per [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla quale il giudizio prognostico negativo era ancorato al suo curriculum criminale. 2. Laura e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi d'impugnazione, con i quali lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 20-bis cod.pen. e 53, legge n. 689 del 1981 (come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione delle pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e della detenzione domiciliare. La Corte di appello avrebbe in primo luogo erroneamente valorizzato, al fine di negare l'invocata sostituzione, l'intera pena indicata - per ciascuna delle ricorrenti - nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, laddove avrebbe dovuto, invece, considerare esclusivamente la pena irrogata dalla Corte di appello di appello di Bologna con sentenza del 27 maggio 2021, irrevocabile il 24 gennaio 2023. In ogni caso, il giudizio di prognosi sfavorevole non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la previsione dell'art. 58 L. 689/81 utilizzando, quale metro della discrezionalità, i soli curricula criminali delle istanti.3. In data 13 giugno 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata chiesta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. In virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa. Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. 3. Nel caso in esame la Corte di appello di Bologna ha fornito una motivazione incompleta, poiché meramente imperniata sulle precedenti condanne e priva di qualsiasi considerazione sulla previsione d'inadeguatezza delle misure sostitutive invocate. Ciò che è mancato è, dunque, il doveroso giudizio prognostico nei termini suindicati che, pur certamente dovendo comprendere la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, deve altresì tener conto altr-e&ì della condotta post delictum, e che - più in generale - necessita una compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita e personali, se del caso anche attivando i poteri istruttori di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. 4. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, per un nuovo esame che, libero negli esisti, dovrà essere svolto sulla scorta dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna