Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2023

Cassazione n. 02762/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14013/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ), in v irtù di procuraunita al ricorso ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da gli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché di GediNews Network s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani per la cassazione dellasentenza n. 1252/2019 del la CORTE d’APPELLO di GENOVA, pubblicata il 20 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani.

Rilevato che: 1.il 3 gennaio 2007, il quo t i d iano “I l T irreno ” pubblicò un articolo in cui si diceva che la Curatela del Fallimento della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto aveva proposto un’azione risarcitoria nei confronti dello Stato, ai sensi della legge n. 117 del 1988,per responsabilità civile del magistrato [OSCURATO:PERSONA], per diversi anni giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Grosseto, il quale avrebbe colpevolmenteautorizzato una lunga ser i e d i scelte sbagliate da parte del curatore fallimentare; l’azione sarebbe stata promossa suiniziativa del nuovo giudice delegato, [OSCURATO:PERSONA] , c he aveva nominato , al riguardo, un coadiutore dopo che il curatore si era rifiutato di sottoscrivere la procura al difensore incaricatodi proporre la citazione; contestualmente alla pubblicazione dell’articolo,fu esposta presso le edicole di Grossetouna locandina dello stesso quotidiano, recante la notizia del seguente tenore: “Fallimento giudice citato per danni”; la domanda risarcitoria contro lo Stato , effettivamente proposta dinanzi al Tribunale di Genova, fu dichiarata inammissibile, ex art.5 della legge n. 117 del 1988, con decreto dell’ 11 dicembre 2007, confermato in sede di reclamodalla Corte d’appello di Genova nel 2008 e, in sede di legittimità, dalla Corte dicassazione nel 2012 ; [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi allo stesso Tribunale di Genova, l’autore dell’articolo (il giornalista [OSCURATO:PERSONA]) e la società editrice del quotidiano ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a., C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani cui succedette [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivatogli a causa della diffamazione subìta; 2.la domanda è stata rigettata sia dal T ribunale che dalla Corte d’appello di Genova, la quale, con sentenza 20 settembre 2019, n. 1252, ha rigettato l’appello di P aolo C esare O tt ati, sulla base dei seguenti rilievi: I- sussisteva la pertinenza ( ovverosia, l’ interesse pubblico al la conoscenza delfatto), poiché l’iniziativa giudiziaria , di cui il quotidiano aveva dato notizia, riguardava una citazione promossa dal la C uratela del fallimento della società Mon d o Antico contro lo Stato per un rilevante danno patrimoniale asseritamente derivante dalla condotta colposa delmagistrato; e ciò, per iniziativa del successore dello ste s so magistrato nell’esercizio delle funzioni di giudice delegato al fallimento; II- sussisteva la verità sostanziale dei fatti narrati , atteso che il giornalista aveva avvertitoche l’affermazione della condotta colpevole del giudice delegato, da cui sarebbero derivatiingenti danni, costituiva oggetto di una tesi di parte che avrebbe dovuto essere dimostrata nel merito, potendo, anzi, la domanda essere anche dichiarata inammissibile – come poi fu – anche pe r ragioni meramente procedurali; in proposito la Corte territoriale ha osservato che l’obiezione per cui l’autore dell’articolo avrebb e dovuto verificare la fondatezza delle imputazionicontestate al magistrato non coglieva nel segno,poiché, nel momento in cui il giornalista riferisce notizie relative ad atti giudiziari, il criterio della verità sostanziale della notizia non riguarderebbeil contenuto della dichiarazione resa in sede giudiziaria e l’attendibilità del dichiarante; piuttosto, la verità andrebberiferita al fatto rappresentato, cioè al fatto che vi sia stata effettivamente quella dichiarazione, con indicazione, se necessario, del contesto giudiziario nel quale è stata resa, sempre che quanto riportato corrisponda al reale C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani contenuto della dichiarazione, senza alterazioni del significato sostanziale che possano creare nel lettore la rappresentazione di una realtà diversa da quella effettivamente attribuibile alla dichiarazione; il giornalista, infatti– secondo la Corte territoriale – si porrebbe quale semplice intermediario tra i fatti e le situazioni realmente accaduti nell’attività giudiziaria, da un lato , e l ’ opinione pubblica , dall ’ altro , e non sarebbe tenuto a svolgere specifiche indagini sull’attendibilità del dichiarante; III-sussisteva, ancora, la continenza ( vale a dire, la correttezza formale nell’esposizione), dal momento che l’articolo era privo di espressioni volgari , offensive o ingiuriose e non venivano formulate, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], censure o critiche con espressioni denigratorie e trasmodanti i limiti del diritto di cronaca; IV- quanto al la locandina , sebbene l ’espressione “ Fallimento giudice citato per danni” fosse erronea,perché l’azione giudiziaria era stata proposta nei confronti dello Stato, tuttavia l’ errore poteva reputarsi neutralizzato, da un lato, dall’assenza del nome del giudice; ed era superato, dall’altro, dal preciso riferimento all’articolo evocato nella locandina stessa, ove si spiegava che chiamata a comparire in Tribunale non era la persona del giudice Ottati,bensì la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3. propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di quattro motivi; rispondecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]; non svolge attività difensiva in questa sede la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che resta intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; Il pubblico ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte; C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani non sono statedepositate memorie.

Considerato che: 1.1.con il primo motivo viene denunciata, in primo luogo, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt.2043, 2055, 2697 cod. civ.;115 cod. proc. civ.; 76 disp. att. cod. proc. civ.; 2, 24 e 111 Cost.; 6, 8 , 13 CEDU : il ricorrente deduce, segnatamente, la «violazione dei principi in materia di cronaca giudiziaria civile e non penale con particolare riguardo alla disciplina dell’onere della prova circa la verità della notizia denigratoria»; con lo stesso primo motivo, viene denunciata,in secondo luogo, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ.: il ricorrente deduce , segnatamente, l’omessa pronuncia sui motivi di gravame che chiedevano di confrontare il rilievo della “clausola di salvaguardia”con il tenore denigratorio complessivo della notizia divulgata, in relazione, non solo al contenuto,ma anche alle modalità della pubblicazione; sempre con il primo motivo, viene denunciata, in terzo luogo, ancora ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ.: il ricorrente deduce, segnatamente, la «totale assenza di motivazione riguardo la comparazione tra “clausola di esonero” e contesto giornalistico»; 1.2.con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazionedegli artt.2043, 2055, 2697 cod. civ.; 115 cod. proc. civ.; 76 disp. att. cod. proc. civ.;2.

Cost.; 8 e 13 CEDU; il ricorrente deduce, segnatamente, la «violazione dei principi in materia di cronaca giudiziaria civile e non penale con particolare riguardo alla disciplina dell’onere della prova circa la verità della notizia C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani denigratoria e al ruolo della stampa quale intermediario del fatto di cronaca giudiziaria, narrato professionalmente senza alterare enfatizzare o sposare la notizia»; osservache la Corte d’appello avrebbe impropriamente richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimitànella massima di cui alla pronuncia n. 12358del 2006; si duole che il giornalista, nella fattispecie, non avrebbe mediato tra “dichiarazione giudiziaria” e la pubblica comunità, destinataria dell’informazione, ma, insieme all’editore, avrebbe creato la notizia, non attribuibile alla dichiarazione di un terzo, non identificato, contro cui la vittima avrebbe potuto esigere riparazione; sostiene che, pertanto, non opererebbe la “scriminante” sull’attività di intermediazione nella diffusione delle dichiarazioni giudiziarie; deduce la violazione del regime di riparto dell’onere dellaprova, per es sere stato onerato della dimostrazione di una circostanza negativa; evidenzia che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere accertato ex art. 115 cod. proc. civ., il «fatto pacifico non contestato riguardo l’archiviazione della vicenda sul presunto danno erariale», la quale avrebbe precedutodi oltre sei mesi la pubblicazione; 1.3.con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per omessa pronuncia e incoerenza rispetto «al tema di fatto connesso con il motivo di impugnazione»; la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art.132 n. 4 cod. proc. civ., per «assenza totale di motivazione sul collegamento logico tra la risposta, disallineata dalla domanda processuale, ed i fatti valutati a giustificazione della decisione incoerente», nonché, anche ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., «sulle ragioni della concessione, estesa all’editore, dell’esimente della C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani “clausola di salvaguardia” nonostante la accertata e non controversa disomogeneità dei comportamenti tra giornalista ed editore»; il ricorrente deduce, segnatamente, il giudizio sulla sussistenza della continenza espositiva, espresso dalla Corte di merito attraverso l’improprio riferimento a lla “ clausola di riserva ” in favore del pubblicista, inopinatamente estesa all’editore, che, a fronte della cautela e della misura attribuite al primo, aveva reclamizzato e venduto la notizia con sensazionalità; 1.4.con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3, la violazione degliartt. 2043, 2055, 2697 c od. civ.; 115 c od. proc. civ.(in relazione alla pretermissione del fatto pacifico non contestato dell’archiviazione della vicenda sul presunto danno erariale); 76 disp. att. cod. proc. civ.; 2 Cost.; 8, 13 CEDU ; viene inoltre denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia ex artt. 112 e 342 cod. proc. civ. e la totale mancanza di motivazioneex artt. 111 Cost. e 132 n.4 cod. proc. civ.

«sui motivi di impugnazione che commettevano indagine comparata richiedendo fosse bilanciato il contrappeso della clausola di salvaguardia rispetto al peso del contenuto denigratorio della notizia pubblicata, soprattutto nellalocandina e nei titoli, tenuto conto anche delle modalità della pubblicazione»; il ricorrente censura la mancatarisposta della Corte territoriale alle critiche rivolte alla sentenza di primo grado in ordine al la valutazione della “clausola di salvaguardia”,compiuta in modo avulso dal contesto complessivo; critica la valutazione di “inoffensività” della , pur accertata, “inesattezza” contenuta nel titolo della locandina, della prima pagina e dellapagina di cronaca del giornale; evidenzia il valore preponderante del titolo in quanto, nella sua «icastica perentorietà», idoneo ad « impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani lesivi sull’altrui reputazione»; censura l’esclusione della portata diffamatoria della circostanza che il Fallimento, quale attore nella causa risarcitoria contro lo Stato, fosse stato identificato con la Curatela e non con il coadiutore appositamente nominato dal nuovo giudice delegato.

2. i motivi – da esaminarsi congiuntamente stan te la loro connessione– sono inammissibili per plurime ragioni ;

2.1. anzitutto , essi difetta no di tassatività in ragione della mescolanza e sovrapposizione di molteplici ed eterogenee ragioni di doglianza; al riguardo giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 cod. proc. civ., può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez.

Un., 06/05/2015, n. 9100; Cass. 09/12/2021, n.39169); al contrario, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (quali quello della violazione di norme di diritto e dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso), allorché, come nel caso di specie, l’esposizione diretta e cumulativa della questioni, per un verso, venga formulata pretermettendo gli oneri processuali, distinti per ogni doglianza, gravanti sulla parte ricorrente (avuto riguardo alla circostanza che il mezzo relativo alla violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani mentre quello dell’omesso esame richiede l’allegazione della mancata considerazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico); per altroverso (anche con riferimento alla contestuale e promiscua deduzione dei vizi di violazione di norme di diritto e di nullità della sentenza e del procedimento), risolvendosi nella commistione di diversi profili, tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non consente al giudice di legittimità di individuare il nucleo delle censure proposte, onde ricondurne ognuna ad uno specifico motivo di impugnazione tra quelli enunciati dall’art.360cod. proc. civ.;

2.2. i n secondo luogo, il ricorso è inammissibile , ai sensi dell’art.366nn. 3 e 4 c od. proc. civ., perché privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonché della chiara illustrazione dell'errore da quest'ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, così rendendosi pressoché incomprensibileil mezzo processuale, addossando in tal modo a questa Corteil compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere;

2.3. i n terzo luogo, nei limiti in cui le critiche svolte ne l mezz o processualerisultano comprensibili, esse si rivolgono s ostanzialmente nei confronti dei giudizi di verità e di continenza espositiva formulati dal giudice del merito, contestando, per un verso,il peso attribuito alla c.d. clausola di salvaguardia e, per l’a l tro, l’omesso rilievo della mancatamediazione tra la dichiarazione giudiziaria e la destinazione pubblica dell’informazione da essa tratta; tali specifichecensure, che con molta fatica possono essere tratte dalla mescolanza delle argomentazioni invece inintelligibili C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani promiscuamente formulate nel ricorso, sono tuttavia ugualmente inammissibili, dovendosial riguardo riaffermare il consolidato principio secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n.80; Cass. 21/05/2014, n. 11268; Cass.27/07/2015, n.15759; Cass. 30/05/2017, n. 13520); il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis; resta invece del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento;

3. in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile;

4. l e spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo; sulle spese del giudizio di legittimità concernenti ilrapporto processuale vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l’intimata [OSCURATO:PERSONA] C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, non vi è luogo a provvedere, stante l’indefensio di quest’ultima; 5.avuto riguardo al tenore della pronuncia, va infine dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.650,00per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14013/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ), in v irtù di procuraunita al ricorso ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da gli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché di GediNews Network s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani per la cassazione dellasentenza n. 1252/2019 del la CORTE d’APPELLO di GENOVA, pubblicata il 20 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. Rilevato che: 1.il 3 gennaio 2007, il quo t i d iano “I l T irreno ” pubblicò un articolo in cui si diceva che la Curatela del Fallimento della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto aveva proposto un’azione risarcitoria nei confronti dello Stato, ai sensi della legge n. 117 del 1988,per responsabilità civile del magistrato [OSCURATO:PERSONA], per diversi anni giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Grosseto, il quale avrebbe colpevolmenteautorizzato una lunga ser i e d i scelte sbagliate da parte del curatore fallimentare; l’azione sarebbe stata promossa suiniziativa del nuovo giudice delegato, [OSCURATO:PERSONA] , c he aveva nominato , al riguardo, un coadiutore dopo che il curatore si era rifiutato di sottoscrivere la procura al difensore incaricatodi proporre la citazione; contestualmente alla pubblicazione dell’articolo,fu esposta presso le edicole di Grossetouna locandina dello stesso quotidiano, recante la notizia del seguente tenore: “Fallimento giudice citato per danni”; la domanda risarcitoria contro lo Stato , effettivamente proposta dinanzi al Tribunale di Genova, fu dichiarata inammissibile, ex art.5 della legge n. 117 del 1988, con decreto dell’ 11 dicembre 2007, confermato in sede di reclamodalla Corte d’appello di Genova nel 2008 e, in sede di legittimità, dalla Corte dicassazione nel 2012 ; [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi allo stesso Tribunale di Genova, l’autore dell’articolo (il giornalista [OSCURATO:PERSONA]) e la società editrice del quotidiano ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a., C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani cui succedette [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivatogli a causa della diffamazione subìta; 2.la domanda è stata rigettata sia dal T ribunale che dalla Corte d’appello di Genova, la quale, con sentenza 20 settembre 2019, n. 1252, ha rigettato l’appello di P aolo C esare O tt ati, sulla base dei seguenti rilievi: I- sussisteva la pertinenza ( ovverosia, l’ interesse pubblico al la conoscenza delfatto), poiché l’iniziativa giudiziaria , di cui il quotidiano aveva dato notizia, riguardava una citazione promossa dal la C uratela del fallimento della società Mon d o Antico contro lo Stato per un rilevante danno patrimoniale asseritamente derivante dalla condotta colposa delmagistrato; e ciò, per iniziativa del successore dello ste s so magistrato nell’esercizio delle funzioni di giudice delegato al fallimento; II- sussisteva la verità sostanziale dei fatti narrati , atteso che il giornalista aveva avvertitoche l’affermazione della condotta colpevole del giudice delegato, da cui sarebbero derivatiingenti danni, costituiva oggetto di una tesi di parte che avrebbe dovuto essere dimostrata nel merito, potendo, anzi, la domanda essere anche dichiarata inammissibile – come poi fu – anche pe r ragioni meramente procedurali; in proposito la Corte territoriale ha osservato che l’obiezione per cui l’autore dell’articolo avrebb e dovuto verificare la fondatezza delle imputazionicontestate al magistrato non coglieva nel segno,poiché, nel momento in cui il giornalista riferisce notizie relative ad atti giudiziari, il criterio della verità sostanziale della notizia non riguarderebbeil contenuto della dichiarazione resa in sede giudiziaria e l’attendibilità del dichiarante; piuttosto, la verità andrebberiferita al fatto rappresentato, cioè al fatto che vi sia stata effettivamente quella dichiarazione, con indicazione, se necessario, del contesto giudiziario nel quale è stata resa, sempre che quanto riportato corrisponda al reale C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani contenuto della dichiarazione, senza alterazioni del significato sostanziale che possano creare nel lettore la rappresentazione di una realtà diversa da quella effettivamente attribuibile alla dichiarazione; il giornalista, infatti– secondo la Corte territoriale – si porrebbe quale semplice intermediario tra i fatti e le situazioni realmente accaduti nell’attività giudiziaria, da un lato , e l ’ opinione pubblica , dall ’ altro , e non sarebbe tenuto a svolgere specifiche indagini sull’attendibilità del dichiarante; III-sussisteva, ancora, la continenza ( vale a dire, la correttezza formale nell’esposizione), dal momento che l’articolo era privo di espressioni volgari , offensive o ingiuriose e non venivano formulate, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], censure o critiche con espressioni denigratorie e trasmodanti i limiti del diritto di cronaca; IV- quanto al la locandina , sebbene l ’espressione “ Fallimento giudice citato per danni” fosse erronea,perché l’azione giudiziaria era stata proposta nei confronti dello Stato, tuttavia l’ errore poteva reputarsi neutralizzato, da un lato, dall’assenza del nome del giudice; ed era superato, dall’altro, dal preciso riferimento all’articolo evocato nella locandina stessa, ove si spiegava che chiamata a comparire in Tribunale non era la persona del giudice Ottati,bensì la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3. propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di quattro motivi; rispondecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]; non svolge attività difensiva in questa sede la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che resta intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; Il pubblico ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte; C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani non sono statedepositate memorie. Considerato che: 1.1.con il primo motivo viene denunciata, in primo luogo, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt.2043, 2055, 2697 cod. civ.;115 cod. proc. civ.; 76 disp. att. cod. proc. civ.; 2, 24 e 111 Cost.; 6, 8 , 13 CEDU : il ricorrente deduce, segnatamente, la «violazione dei principi in materia di cronaca giudiziaria civile e non penale con particolare riguardo alla disciplina dell’onere della prova circa la verità della notizia denigratoria»; con lo stesso primo motivo, viene denunciata,in secondo luogo, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ.: il ricorrente deduce , segnatamente, l’omessa pronuncia sui motivi di gravame che chiedevano di confrontare il rilievo della “clausola di salvaguardia”con il tenore denigratorio complessivo della notizia divulgata, in relazione, non solo al contenuto,ma anche alle modalità della pubblicazione; sempre con il primo motivo, viene denunciata, in terzo luogo, ancora ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ.: il ricorrente deduce, segnatamente, la «totale assenza di motivazione riguardo la comparazione tra “clausola di esonero” e contesto giornalistico»; 1.2.con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazionedegli artt.2043, 2055, 2697 cod. civ.; 115 cod. proc. civ.; 76 disp. att. cod. proc. civ.;2. Cost.; 8 e 13 CEDU; il ricorrente deduce, segnatamente, la «violazione dei principi in materia di cronaca giudiziaria civile e non penale con particolare riguardo alla disciplina dell’onere della prova circa la verità della notizia C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani denigratoria e al ruolo della stampa quale intermediario del fatto di cronaca giudiziaria, narrato professionalmente senza alterare enfatizzare o sposare la notizia»; osservache la Corte d’appello avrebbe impropriamente richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimitànella massima di cui alla pronuncia n. 12358del 2006; si duole che il giornalista, nella fattispecie, non avrebbe mediato tra “dichiarazione giudiziaria” e la pubblica comunità, destinataria dell’informazione, ma, insieme all’editore, avrebbe creato la notizia, non attribuibile alla dichiarazione di un terzo, non identificato, contro cui la vittima avrebbe potuto esigere riparazione; sostiene che, pertanto, non opererebbe la “scriminante” sull’attività di intermediazione nella diffusione delle dichiarazioni giudiziarie; deduce la violazione del regime di riparto dell’onere dellaprova, per es sere stato onerato della dimostrazione di una circostanza negativa; evidenzia che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere accertato ex art. 115 cod. proc. civ., il «fatto pacifico non contestato riguardo l’archiviazione della vicenda sul presunto danno erariale», la quale avrebbe precedutodi oltre sei mesi la pubblicazione; 1.3.con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per omessa pronuncia e incoerenza rispetto «al tema di fatto connesso con il motivo di impugnazione»; la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art.132 n. 4 cod. proc. civ., per «assenza totale di motivazione sul collegamento logico tra la risposta, disallineata dalla domanda processuale, ed i fatti valutati a giustificazione della decisione incoerente», nonché, anche ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., «sulle ragioni della concessione, estesa all’editore, dell’esimente della C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani “clausola di salvaguardia” nonostante la accertata e non controversa disomogeneità dei comportamenti tra giornalista ed editore»; il ricorrente deduce, segnatamente, il giudizio sulla sussistenza della continenza espositiva, espresso dalla Corte di merito attraverso l’improprio riferimento a lla “ clausola di riserva ” in favore del pubblicista, inopinatamente estesa all’editore, che, a fronte della cautela e della misura attribuite al primo, aveva reclamizzato e venduto la notizia con sensazionalità; 1.4.con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3, la violazione degliartt. 2043, 2055, 2697 c od. civ.; 115 c od. proc. civ.(in relazione alla pretermissione del fatto pacifico non contestato dell’archiviazione della vicenda sul presunto danno erariale); 76 disp. att. cod. proc. civ.; 2 Cost.; 8, 13 CEDU ; viene inoltre denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia ex artt. 112 e 342 cod. proc. civ. e la totale mancanza di motivazioneex artt. 111 Cost. e 132 n.4 cod. proc. civ. «sui motivi di impugnazione che commettevano indagine comparata richiedendo fosse bilanciato il contrappeso della clausola di salvaguardia rispetto al peso del contenuto denigratorio della notizia pubblicata, soprattutto nellalocandina e nei titoli, tenuto conto anche delle modalità della pubblicazione»; il ricorrente censura la mancatarisposta della Corte territoriale alle critiche rivolte alla sentenza di primo grado in ordine al la valutazione della “clausola di salvaguardia”,compiuta in modo avulso dal contesto complessivo; critica la valutazione di “inoffensività” della , pur accertata, “inesattezza” contenuta nel titolo della locandina, della prima pagina e dellapagina di cronaca del giornale; evidenzia il valore preponderante del titolo in quanto, nella sua «icastica perentorietà», idoneo ad « impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani lesivi sull’altrui reputazione»; censura l’esclusione della portata diffamatoria della circostanza che il Fallimento, quale attore nella causa risarcitoria contro lo Stato, fosse stato identificato con la Curatela e non con il coadiutore appositamente nominato dal nuovo giudice delegato. 2. i motivi – da esaminarsi congiuntamente stan te la loro connessione– sono inammissibili per plurime ragioni ; 2.1. anzitutto , essi difetta no di tassatività in ragione della mescolanza e sovrapposizione di molteplici ed eterogenee ragioni di doglianza; al riguardo giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 cod. proc. civ., può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. Un., 06/05/2015, n. 9100; Cass. 09/12/2021, n.39169); al contrario, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (quali quello della violazione di norme di diritto e dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso), allorché, come nel caso di specie, l’esposizione diretta e cumulativa della questioni, per un verso, venga formulata pretermettendo gli oneri processuali, distinti per ogni doglianza, gravanti sulla parte ricorrente (avuto riguardo alla circostanza che il mezzo relativo alla violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani mentre quello dell’omesso esame richiede l’allegazione della mancata considerazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico); per altroverso (anche con riferimento alla contestuale e promiscua deduzione dei vizi di violazione di norme di diritto e di nullità della sentenza e del procedimento), risolvendosi nella commistione di diversi profili, tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non consente al giudice di legittimità di individuare il nucleo delle censure proposte, onde ricondurne ognuna ad uno specifico motivo di impugnazione tra quelli enunciati dall’art.360cod. proc. civ.; 2.2. i n secondo luogo, il ricorso è inammissibile , ai sensi dell’art.366nn. 3 e 4 c od. proc. civ., perché privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonché della chiara illustrazione dell'errore da quest'ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, così rendendosi pressoché incomprensibileil mezzo processuale, addossando in tal modo a questa Corteil compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere; 2.3. i n terzo luogo, nei limiti in cui le critiche svolte ne l mezz o processualerisultano comprensibili, esse si rivolgono s ostanzialmente nei confronti dei giudizi di verità e di continenza espositiva formulati dal giudice del merito, contestando, per un verso,il peso attribuito alla c.d. clausola di salvaguardia e, per l’a l tro, l’omesso rilievo della mancatamediazione tra la dichiarazione giudiziaria e la destinazione pubblica dell’informazione da essa tratta; tali specifichecensure, che con molta fatica possono essere tratte dalla mescolanza delle argomentazioni invece inintelligibili C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani promiscuamente formulate nel ricorso, sono tuttavia ugualmente inammissibili, dovendosial riguardo riaffermare il consolidato principio secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n.80; Cass. 21/05/2014, n. 11268; Cass.27/07/2015, n.15759; Cass. 30/05/2017, n. 13520); il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis; resta invece del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento; 3. in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; 4. l e spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo; sulle spese del giudizio di legittimità concernenti ilrapporto processuale vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l’intimata [OSCURATO:PERSONA] C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, non vi è luogo a provvedere, stante l’indefensio di quest’ultima; 5.avuto riguardo al tenore della pronuncia, va infine dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.650,00per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pres
Sentenza Cassazione n. 02762/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris