CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12910/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 17 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia del Gup del Tribunale cittadino con la quale l'imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo - con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio in relazione alla quantificazione della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. - è: -generico quanto alla richiesta di proscioglimento; - manifestamente infondato con riferimento al trattamento sanzionatorio in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis