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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44405/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia del 25/2/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile: il motivo incentrato sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, senza individuare vizi della motivazione, con cui la Corte ha dato conto non illogicamente della circostanza che il ricorrente era stato rintracciato in ora serale fuori dell'abitazione con l'allegato intento di procurarsi cibo, quando era la sorella ad occuparsi solitamente di tale profilo e per giunta il ricorrente disponeva della facoltà di assentarsi ogni giorno per due ore per proprie esigenze di vita, elementi valorizzati per attestare che l'allontanamento, protrattosi per una durata non determinata, derivava dall'insensibilità del ricorrente per i vincoli su di lui gravanti e non poteva essere inquadrato nell'ambito della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 ‹,) Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t assimo [OSCURATO:PERSONA] I i DEPOSITATA tN CANSELLERI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia del 25/2/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile: il motivo incentrato sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, senza individuare vizi della motivazione, con cui la Corte ha dato conto non illogicamente della circostanza che il ricorrente era stato rintracciato in ora serale fuori dell'abitazione con l'allegato intento di procurarsi cibo, quando era la sorella ad occuparsi solitamente di tale profilo e per giunta il ricorrente disponeva della facoltà di assentarsi ogni giorno per due ore per proprie esigenze di vita, elementi valorizzati per attestare che l'allontanamento, protrattosi per una durata non determinata, derivava dall'insensibilità del ricorrente per i vincoli su di lui gravanti e non poteva essere inquadrato nell'ambito della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 ‹,) Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t assimo [OSCURATO:PERSONA] I i DEPOSITATA tN CANSELLERI
Sentenza Cassazione n. 44405/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris