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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2025

Cassazione n. 20415/2025

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nte-controR.F. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ,-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 500/2024depositata il 15/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 500/2024 pubblicataOscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/2025il 15/5/2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova,Data pubblicazione 21/07/2025che aveva respinto la domanda proposta da Z.A. neiconfronti del coniuge separato R.F. volta a sentireaccertare la nullità, per contrarietà all’ordine pubblico e a normeimperative di legge, quali gli art. 143 e 160 c.c., della scritturaprivata 27/11/2011 con cui, dopo aver riconosciuto che la consorteaveva contribuito con il proprio stipendio al benessere dellafamiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazionedell’appartamento solo a lui intestato, e altresì che la sommadepositata nel conto corrente n.° 164013 della B.P.V. provenivadall’eredità dei di lei genitori, dichiarava che, in caso diseparazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti di R.F. dellasomma di € 146.400,00, mentre quest’ultima rinunciava, in suofavore, ad alcuni beni mobili (imbarcazione, arredodell’appartamento, somme di denaro depositate in conto corrente).Il Tribunale aveva accolto la domanda, in via riconvenzionale, dellaR.F. volta a sentire accertare la validità ed efficacia dellascrittura privata e, con ordinanza ex art.186 ter c.p.c., confermatain sede di decisione, anche quella di condanna del marito alpagamento della somma indicata nella scrittura.

La domandasubordinata introdotta, con memoria istruttoria, dall’attore(«respingere l’avversa domanda ex art. 1460 c.c. e/o accertare larisoluzione e l’inefficacia della scrittura datata 27/11/11 sottoscrittadai sig.ri Z.A. e R.F. per inadempimento diquest’ultima») è stata dichiarata inammissibile.I giudici d’appello hanno sostenuto che, secondo la giurisprudenzadi legittimità, sono pienamente validi gli accordi tra i coniugi chevogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso difallimento del matrimonio, individuando in tale evento una meracondizione sospensiva apposta al contratto, poiché sonoespressione della loro autonomia negoziale diretta a realizzareinteressi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (Cass. n.2 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/202523713/2012; Cass. n. 19304/2013).

Nella specie, i coniugiData pubblicazione 21/07/2025O.O. anni prima della separazione intervenuta nel2019, avevano previsto tale evento come futuro e incerto, con lascrittura privata del 27/11/2011, così intendendo regolamentare iloro rapporti patrimoniali all’avverarsi della condizione sospensiva;il Z.A. riconosceva il contributo economico prestato dallaR.F.

«al benessere della famiglia, al pagamento mantenimentodell’attuale dimora e al pagamento del mutuo, contratto con lafilale della [OSCURATO:PERSONA] di Verona in Cavriana (MN), nelsettembre del 2003» e si impegnava, in caso di separazione, allarestituzione della somma di € 146.400,00 di cui € 61.400,00 per«spese ristrutturazione, mutuo e impianto ex novo del sistema diriscaldamento» ed € 85.000,00 quale «contributo al benesseredella famiglia, acquisto mobili e vetture», mentre, la moglie,siglando l’accordo, rinunciava al possesso di alcuni beni mobili(imbarcazioni, arredamento e somme di denaro).

L’obbligazionerestitutoria assunta da Z.A. trovava la sua ragion d’essere,una volta verificatasi la separazione, nel riequilibrio delle risorseeconomiche che i coniugi avevano voluto reciprocamenteassicurarsi e non aveva a che fare con il diritto/dovere di assistenzamorale e materiale durante il matrimonio.

Inoltre, l’inderogabilitàdei diritti e doveri non veniva meno per il fatto che uno dei coniugi,avendo ricevuto un prestito dall’altro, si impegnava a restituirlo peril caso della separazione (Cass. n.° 19304/2013).Dovevano essere respinti tutti i motivi di gravame del Z.A.anche in punto di domanda riconvenzionale di risoluzione perinadempimento della scrittura privata, in quanto la domanda eratardiva, dovendo essere introdotta con l’atto di citazione nonessendo una tale domanda una conseguenza delle domande dellaconvenuta ed essendo nuova.3 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/2025Avverso la suddetta pronuncia, Z.A. propone ricorsoData pubblicazione 21/07/2025per cassazione, notificato il 23/7/2024, affidato a due motivi, neiconfronti di R.F. (che resiste con controricorso).La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 160, 1343,c.c., anche in relazione agli artt. 158 e 1813 c.c., 5, commi 6-8, l.div., 473 bis.51 c.p.c., 6 d.l. n. 132/2014, conv. l. n. 162/2014,per aver il giudice erroneamente qualificato l’accordo raggiunto trale parti e non aver dichiarato il medesimo nullo, poiché contrarioalle norme imperative disciplinatrici il rapporto matrimoniale; b)con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degliartt. 1362 e 1363 c.c., anche in relazione agli artt. 143, 160 e1813 c.c. per aver il giudice di merito violato i canoni interpretativicontrattuali discostandosi dal chiaro contenuto letterale degliaccordi conclusi tra le parti.2.

La prima censura è infondata.Si discute della validità dei patti tra coniugi, in previsione della crisifamiliare, volti a stabilire in che modo debbano essere regolati iloro rapporti personali e patrimoniali nel momento in cui dovesesopravvenire una crisi matrimoniale.E’ stata via via valorizzata l'autonomia negoziale privata deiconiugi, anche nella fase patologica della crisi, essendosiriconosciuta ai coniugi la possibilità di concordare le condizioni perla regolamentazione della crisi stessa (art. 4 l. n. 898/1970 e d.l. n.132/2014, conv. in l. n. 162/2014).[OSCURATO:PERSONA]. n. 8109/2000, pur ribadendosi l’orientamento secondo cuigli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione ilregime giuridico dei futuro ed eventuale divorzio, sono nulli perilliceità della causa, anche nella parte in cui concernono l'assegnodivorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in4 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/2025quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere laData pubblicazione 21/07/2025libertà di difendersi nel giudizio di divorzio, si è precisato che èvalido l'accordo oggetto di causa (con il quale i coniugi avevanoconvenuto che, in caso di divorzio, l’uno avrebbe corrispostoall’altra una somma di danaro mensile), che aveva «la funzione diporre fine ad alcune controversie di natura patrimoniale insorte trai coniugi, senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al futuroassetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguentiall'eventuale pronuncia di divorzio».Questa Corte ha, invero, riconosciuto piena validità all’accordo tra iconiugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali incaso di fallimento del matrimonio, «in quanto contratto atipico concondizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negozialedei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensidell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, ilfallimento del matrimonio non causa genetica dell'accordo, mamero evento condizionale» (Cass. civ. sent. n. 23713/2012).

Ilcaso concreto riguardava un accordo assunto dai coniugisuccessivamente alla separazione e in vista del futuro divorzio.Sempre secondo questa Corte, «è valido il mutuo tra coniugi nelquale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizionesospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazionepersonale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda talecondizione illecita agli effetti dell'art. 1354 c.c., primo comma, cod.civ. » (Cass. civ. sent. n. 19304/2013).E ancora si è affermato che «in caso di separazione consensuale odivorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incidesul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - infunzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole edei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dellostesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamentodella concezione che ritiene la preminenza di un interesse,5 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/2025superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma diData pubblicazione 21/07/2025quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti.

Ne consegueche i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei dirittiindisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quellipersonali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento deifigli e le modalità di visita dei genitori» (Cass. civ. sent. n.18066/2014).Si tratta di un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass.5065/2021; Cass. 11012/2021, in cui si è ritenuto valido unaccordo tra i coniugi in forza del quale l’uno si obbliga, in caso didivorzio, a corrispondere all’altra, nell’ambito di una divisionemobiliare e immobiliare, una somma di danaro vita naturaldurante, integrando un valido contratto di rendita vitaliziasottoposto alla condizione sospensiva del divorzio), anche direcente ribadito dalla ordinanza n. 13366/2024, con la qualequesta Corte ha cassato la sentenza di merito per avererroneamente escluso la vincolatività dell'accordo raggiunto tra iconiugi, anteriormente alla separazione, finalizzato allasuddivisione pro-quota diseguale delle spese familiari e averdichiarato non ripetibile il pagamento integrale delle stesse daparte del marito.

Sul punto, si è precisato che «in tema dicontribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio,ciascun coniuge è tenuto, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e316-bis, primo comma, c.c., a concorrere in misura proporzionalealle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste ildiritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spesecosì sostenute in modo indifferenziato; il menzionato principio è,tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale trale stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare lesingole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare formedi generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato alsoddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel6 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nelNumero di raccolta generale 20415/2025rapporto matrimoniale».

Data pubblicazione 21/07/2025In Cass. 18843/2024, si è affermato che le pattuizioni che,sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all'accordo didivorzio congiunto, strettamente connesse a questo per volontàdelle parti e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o incontrasto con norme inderogabili, non possono essere oggetto diintervento diretto da parte del giudice, in quanto espressione dellalibera determinazione negoziale delle parti, ma devono essereprese in considerazione nel giudizio di revisione delle condizionieconomiche del divorzio ex art. 9 della l. n. 898 del 1970.Solo qualora il patto in vista della rottura familiare riguardi irapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età,la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo dilegittimità volto a verificare la sua rispondenza al miglior interessedella persona minore di età e, dunque, che i coniugi non abbianoassunto nessuna decisione che possa incidere negativamente sullacondizione personale e patrimoniale delle figlie o dei figli.La Corte territoriale ha ritenuto che dovesse prevalere l’autonomianegoziale delle parti e, per l’effetto, ha riconosciuto la convenzionesottoscritta dai coniugi O.O. quale accordo meritevole ditutela da parte dell’ordinamento, in quanto contratto atipico, concondizione sospensiva lecita.Quanto all’eccezione relativa all’assenza di un prestito tra le parti,giova precisare che il contratto di mutuo non richiede, in viatassativa, che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dalmutuante al mutuatario, potendosi ritenere soddisfatta l’esigenzadel requisito della traditio anche allorquando il risultato praticoraggiunto in sua assenza si identifichi con quello che si sarebberealizzato con la consegna materiale del bene mutuato e, nel casodi specie, il marito ha avuto la disponibilità giuridica dell’importo7 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/2025mutuato in quanto il suo patrimonio è stato evidentementeData pubblicazione 21/07/2025accresciuto.La scrittura in parola risulta perfettamente lecita, perché prevedeun riconoscimento di debito in favore della moglie, a frontedell’apporto finanziario della stessa per il restauro dell’immobile diproprietà del marito e per l’acquisto del mobilio e di beni mobiliregistrati, ma riconosce anche al marito un’imbarcazione, unmotociclo, l’arredamento della casa familiare nonché una somma didenaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibratol’assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento dellacomunione legale.Peraltro, l’attribuzione patrimoniale al Z.A. non può integrareadempimento di un’obbligazione naturale e nemmeno può essereinquadrata nell’ambito dei principi di solidarietà familiare in quantonon si riferisce all’acquisto di beni primari.A norma dell'art. 1354 c.c., comma 1, è nullo il contratto al quale èapposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a normeimperative, all'ordine pubblico o al buon costume.Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto la condizionesospensiva è certamente lecita.Infatti, pur essendo pacifico che la consegna o un prestito didenaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza dellavita familiare, non c'è nessuna norma imperativa che impedisca aiconiugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l'esistenza diun debito verso l'altro e di subordinarne la restituzione all'evento,futuro ed incerto, della separazione coniugale (cfr. Cass. sentenza21 dicembre 2012, n. 23713).Neppure l’importo in questione rappresenta una somma «unatantum» tale da interferire con la disciplina dell’assegno divorzile,in quanto nella scrittura non si rinviene né la dicitura «unatantum», né una rinuncia esplicita all’assegno di mantenimento.8 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/20253.

La seconda doglianza denuncia violazione dei principi diNumero di raccolta generale 20415/2025ermeneutica contrattuale, senza specificare i canoni in Dcaota npucbrbelictaozio ne 21/07/2025violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si siadagli stessi discostato.La censura è inammissibile, non potendo i motivi di ricorso percassazione risolversi nella mera contrapposizione tral'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata (cfr. Cass. civ., Sez.

I, Ordinanza, 11/06/2024, n.16183 Cass., n. 15798/2005; n.25728/2013; n. 9461/2021).Il ricorso in esame contiene nella sostanza censure di puro merito,sostenendo una interpretazione dell'accordo diversa da quellaassunta dalla Corte d'Appello, senza individuare in concreto alcunaspecifica violazione di norme ermeneutiche da parte di quest'ultima3.

Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso dellespese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nellamisura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art.13.Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio2025.[OSCURATO:PERSONA] Giusti9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controR.F. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ,-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 500/2024depositata il 15/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 500/2024 pubblicataOscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/2025il 15/5/2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova,Data pubblicazione 21/07/2025che aveva respinto la domanda proposta da Z.A. neiconfronti del coniuge separato R.F. volta a sentireaccertare la nullità, per contrarietà all’ordine pubblico e a normeimperative di legge, quali gli art. 143 e 160 c.c., della scritturaprivata 27/11/2011 con cui, dopo aver riconosciuto che la consorteaveva contribuito con il proprio stipendio al benessere dellafamiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazionedell’appartamento solo a lui intestato, e altresì che la sommadepositata nel conto corrente n.° 164013 della B.P.V. provenivadall’eredità dei di lei genitori, dichiarava che, in caso diseparazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti di R.F. dellasomma di € 146.400,00, mentre quest’ultima rinunciava, in suofavore, ad alcuni beni mobili (imbarcazione, arredodell’appartamento, somme di denaro depositate in conto corrente).Il Tribunale aveva accolto la domanda, in via riconvenzionale, dellaR.F. volta a sentire accertare la validità ed efficacia dellascrittura privata e, con ordinanza ex art.186 ter c.p.c., confermatain sede di decisione, anche quella di condanna del marito alpagamento della somma indicata nella scrittura. La domandasubordinata introdotta, con memoria istruttoria, dall’attore(«respingere l’avversa domanda ex art. 1460 c.c. e/o accertare larisoluzione e l’inefficacia della scrittura datata 27/11/11 sottoscrittadai sig.ri Z.A. e R.F. per inadempimento diquest’ultima») è stata dichiarata inammissibile.I giudici d’appello hanno sostenuto che, secondo la giurisprudenzadi legittimità, sono pienamente validi gli accordi tra i coniugi chevogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso difallimento del matrimonio, individuando in tale evento una meracondizione sospensiva apposta al contratto, poiché sonoespressione della loro autonomia negoziale diretta a realizzareinteressi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (Cass. n.2 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/202523713/2012; Cass. n. 19304/2013). Nella specie, i coniugiData pubblicazione 21/07/2025O.O. anni prima della separazione intervenuta nel2019, avevano previsto tale evento come futuro e incerto, con lascrittura privata del 27/11/2011, così intendendo regolamentare iloro rapporti patrimoniali all’avverarsi della condizione sospensiva;il Z.A. riconosceva il contributo economico prestato dallaR.F. «al benessere della famiglia, al pagamento mantenimentodell’attuale dimora e al pagamento del mutuo, contratto con lafilale della [OSCURATO:PERSONA] di Verona in Cavriana (MN), nelsettembre del 2003» e si impegnava, in caso di separazione, allarestituzione della somma di € 146.400,00 di cui € 61.400,00 per«spese ristrutturazione, mutuo e impianto ex novo del sistema diriscaldamento» ed € 85.000,00 quale «contributo al benesseredella famiglia, acquisto mobili e vetture», mentre, la moglie,siglando l’accordo, rinunciava al possesso di alcuni beni mobili(imbarcazioni, arredamento e somme di denaro). L’obbligazionerestitutoria assunta da Z.A. trovava la sua ragion d’essere,una volta verificatasi la separazione, nel riequilibrio delle risorseeconomiche che i coniugi avevano voluto reciprocamenteassicurarsi e non aveva a che fare con il diritto/dovere di assistenzamorale e materiale durante il matrimonio. Inoltre, l’inderogabilitàdei diritti e doveri non veniva meno per il fatto che uno dei coniugi,avendo ricevuto un prestito dall’altro, si impegnava a restituirlo peril caso della separazione (Cass. n.° 19304/2013).Dovevano essere respinti tutti i motivi di gravame del Z.A.anche in punto di domanda riconvenzionale di risoluzione perinadempimento della scrittura privata, in quanto la domanda eratardiva, dovendo essere introdotta con l’atto di citazione nonessendo una tale domanda una conseguenza delle domande dellaconvenuta ed essendo nuova.3 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/2025Avverso la suddetta pronuncia, Z.A. propone ricorsoData pubblicazione 21/07/2025per cassazione, notificato il 23/7/2024, affidato a due motivi, neiconfronti di R.F. (che resiste con controricorso).La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 160, 1343,c.c., anche in relazione agli artt. 158 e 1813 c.c., 5, commi 6-8, l.div., 473 bis.51 c.p.c., 6 d.l. n. 132/2014, conv. l. n. 162/2014,per aver il giudice erroneamente qualificato l’accordo raggiunto trale parti e non aver dichiarato il medesimo nullo, poiché contrarioalle norme imperative disciplinatrici il rapporto matrimoniale; b)con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degliartt. 1362 e 1363 c.c., anche in relazione agli artt. 143, 160 e1813 c.c. per aver il giudice di merito violato i canoni interpretativicontrattuali discostandosi dal chiaro contenuto letterale degliaccordi conclusi tra le parti.2. La prima censura è infondata.Si discute della validità dei patti tra coniugi, in previsione della crisifamiliare, volti a stabilire in che modo debbano essere regolati iloro rapporti personali e patrimoniali nel momento in cui dovesesopravvenire una crisi matrimoniale.E’ stata via via valorizzata l'autonomia negoziale privata deiconiugi, anche nella fase patologica della crisi, essendosiriconosciuta ai coniugi la possibilità di concordare le condizioni perla regolamentazione della crisi stessa (art. 4 l. n. 898/1970 e d.l. n.132/2014, conv. in l. n. 162/2014).[OSCURATO:PERSONA]. n. 8109/2000, pur ribadendosi l’orientamento secondo cuigli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione ilregime giuridico dei futuro ed eventuale divorzio, sono nulli perilliceità della causa, anche nella parte in cui concernono l'assegnodivorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in4 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/2025quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere laData pubblicazione 21/07/2025libertà di difendersi nel giudizio di divorzio, si è precisato che èvalido l'accordo oggetto di causa (con il quale i coniugi avevanoconvenuto che, in caso di divorzio, l’uno avrebbe corrispostoall’altra una somma di danaro mensile), che aveva «la funzione diporre fine ad alcune controversie di natura patrimoniale insorte trai coniugi, senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al futuroassetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguentiall'eventuale pronuncia di divorzio».Questa Corte ha, invero, riconosciuto piena validità all’accordo tra iconiugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali incaso di fallimento del matrimonio, «in quanto contratto atipico concondizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negozialedei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensidell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, ilfallimento del matrimonio non causa genetica dell'accordo, mamero evento condizionale» (Cass. civ. sent. n. 23713/2012). Ilcaso concreto riguardava un accordo assunto dai coniugisuccessivamente alla separazione e in vista del futuro divorzio.Sempre secondo questa Corte, «è valido il mutuo tra coniugi nelquale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizionesospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazionepersonale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda talecondizione illecita agli effetti dell'art. 1354 c.c., primo comma, cod.civ. » (Cass. civ. sent. n. 19304/2013).E ancora si è affermato che «in caso di separazione consensuale odivorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incidesul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - infunzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole edei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dellostesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamentodella concezione che ritiene la preminenza di un interesse,5 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/2025superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma diData pubblicazione 21/07/2025quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegueche i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei dirittiindisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quellipersonali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento deifigli e le modalità di visita dei genitori» (Cass. civ. sent. n.18066/2014).Si tratta di un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass.5065/2021; Cass. 11012/2021, in cui si è ritenuto valido unaccordo tra i coniugi in forza del quale l’uno si obbliga, in caso didivorzio, a corrispondere all’altra, nell’ambito di una divisionemobiliare e immobiliare, una somma di danaro vita naturaldurante, integrando un valido contratto di rendita vitaliziasottoposto alla condizione sospensiva del divorzio), anche direcente ribadito dalla ordinanza n. 13366/2024, con la qualequesta Corte ha cassato la sentenza di merito per avererroneamente escluso la vincolatività dell'accordo raggiunto tra iconiugi, anteriormente alla separazione, finalizzato allasuddivisione pro-quota diseguale delle spese familiari e averdichiarato non ripetibile il pagamento integrale delle stesse daparte del marito. Sul punto, si è precisato che «in tema dicontribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio,ciascun coniuge è tenuto, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e316-bis, primo comma, c.c., a concorrere in misura proporzionalealle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste ildiritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spesecosì sostenute in modo indifferenziato; il menzionato principio è,tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale trale stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare lesingole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare formedi generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato alsoddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel6 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nelNumero di raccolta generale 20415/2025rapporto matrimoniale». Data pubblicazione 21/07/2025In Cass. 18843/2024, si è affermato che le pattuizioni che,sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all'accordo didivorzio congiunto, strettamente connesse a questo per volontàdelle parti e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o incontrasto con norme inderogabili, non possono essere oggetto diintervento diretto da parte del giudice, in quanto espressione dellalibera determinazione negoziale delle parti, ma devono essereprese in considerazione nel giudizio di revisione delle condizionieconomiche del divorzio ex art. 9 della l. n. 898 del 1970.Solo qualora il patto in vista della rottura familiare riguardi irapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età,la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo dilegittimità volto a verificare la sua rispondenza al miglior interessedella persona minore di età e, dunque, che i coniugi non abbianoassunto nessuna decisione che possa incidere negativamente sullacondizione personale e patrimoniale delle figlie o dei figli.La Corte territoriale ha ritenuto che dovesse prevalere l’autonomianegoziale delle parti e, per l’effetto, ha riconosciuto la convenzionesottoscritta dai coniugi O.O. quale accordo meritevole ditutela da parte dell’ordinamento, in quanto contratto atipico, concondizione sospensiva lecita.Quanto all’eccezione relativa all’assenza di un prestito tra le parti,giova precisare che il contratto di mutuo non richiede, in viatassativa, che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dalmutuante al mutuatario, potendosi ritenere soddisfatta l’esigenzadel requisito della traditio anche allorquando il risultato praticoraggiunto in sua assenza si identifichi con quello che si sarebberealizzato con la consegna materiale del bene mutuato e, nel casodi specie, il marito ha avuto la disponibilità giuridica dell’importo7 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/2025Numero di raccolta generale 20415/2025mutuato in quanto il suo patrimonio è stato evidentementeData pubblicazione 21/07/2025accresciuto.La scrittura in parola risulta perfettamente lecita, perché prevedeun riconoscimento di debito in favore della moglie, a frontedell’apporto finanziario della stessa per il restauro dell’immobile diproprietà del marito e per l’acquisto del mobilio e di beni mobiliregistrati, ma riconosce anche al marito un’imbarcazione, unmotociclo, l’arredamento della casa familiare nonché una somma didenaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibratol’assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento dellacomunione legale.Peraltro, l’attribuzione patrimoniale al Z.A. non può integrareadempimento di un’obbligazione naturale e nemmeno può essereinquadrata nell’ambito dei principi di solidarietà familiare in quantonon si riferisce all’acquisto di beni primari.A norma dell'art. 1354 c.c., comma 1, è nullo il contratto al quale èapposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a normeimperative, all'ordine pubblico o al buon costume.Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto la condizionesospensiva è certamente lecita.Infatti, pur essendo pacifico che la consegna o un prestito didenaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza dellavita familiare, non c'è nessuna norma imperativa che impedisca aiconiugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l'esistenza diun debito verso l'altro e di subordinarne la restituzione all'evento,futuro ed incerto, della separazione coniugale (cfr. Cass. sentenza21 dicembre 2012, n. 23713).Neppure l’importo in questione rappresenta una somma «unatantum» tale da interferire con la disciplina dell’assegno divorzile,in quanto nella scrittura non si rinviene né la dicitura «unatantum», né una rinuncia esplicita all’assegno di mantenimento.8 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 17126/2024Numero sezionale 2073/20253. La seconda doglianza denuncia violazione dei principi diNumero di raccolta generale 20415/2025ermeneutica contrattuale, senza specificare i canoni in Dcaota npucbrbelictaozio ne 21/07/2025violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si siadagli stessi discostato.La censura è inammissibile, non potendo i motivi di ricorso percassazione risolversi nella mera contrapposizione tral'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/06/2024, n.16183 Cass., n. 15798/2005; n.25728/2013; n. 9461/2021).Il ricorso in esame contiene nella sostanza censure di puro merito,sostenendo una interpretazione dell'accordo diversa da quellaassunta dalla Corte d'Appello, senza individuare in concreto alcunaspecifica violazione di norme ermeneutiche da parte di quest'ultima3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso dellespese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nellamisura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art.13.Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio2025.[OSCURATO:PERSONA] Giusti9 di 9
Sentenza Cassazione n. 20415/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris