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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04995/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo con il provvedimento indicato in epigrafe a seguito di richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale era stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] (cl. 91) la misura della custodia cautelare in carcere in relazione agli addebiti del reato di cui all'art. 416-bis cod pen. (capo 1), di diversi reati di tentata estorsione o estorsione (capi 43, 53, 58, 59, 61, 64 e 66), nonché del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 39).

2. Secondo la ricostruzione dei fatti contestati, [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della cosca di 'ndrangheta Pesce, operando al suo interno in particolare nel settore delle estorsioni nel territorio di riferimento, in modo da rendersi artefice dei relativi reati fine del sodalizio specificatamente contestatigli, ai quali si aggiunge l'addebito della cessione di kg. 3 di stupefacente del tipo marijuana.

Tali fatti sono stati ritenuti tutti comprovati dai gravi indizi di colpevolezza alla stregua dell'esame delle risultanze di attività di intercettazione.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, svolgendo doglianze affidate a nove motivi con i quali lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione.

3.1. Il primo motivo deduce, quanto all'addebito del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., che la frase oggetto di captazione "qua siamo tutti una famiglia ... io se andavo a fare danni solo per tuo padre, per tuo fratello Nino per nessun altro non avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che l'interlocutore si sarebbe sentito legato ad altri soggetti.

Nella specie non emergeva un'affiliazione formale, né risultavano stabili legami fra i presunti sodali, oltre a quelli dovuti ai rapporti di parentela.

Non è stata sottoposta alla dovuta verifica la funzionalità di ogni singola condotta - ritenuta di natura estorsiva - rispetto all'esistenza e al mantenimento dell'associazione mafiosa.

L'episodio relativo alla cessione della sostanza stupefacente riguardava utilità destinate solamente al singolo.

Non erano, pertanto, ravvisabili gli estremi richiesti dalla condotta partecipativa.

3.2. Il secondo motivo rileva, quanto all'addebito di cui al capo 66), che le conversazioni al riguardo richiamate non rappresentavano il realizzarsi nemmeno dei requisiti minimi richiesti dalla fattispecie tentata, non sussistendo elementi per poter desumere che la richiesta di denaro fosse pervenuta alla persona offesa e dovendo peraltro individuarsi quali destinatari della stessa coloro che erano stati nominati all'epoca amministratori giudiziari della Camassambiente.

3.3. Il terzo motivo deduce, con riguardo al capo 64), che a carico del ricorrente è stata considerata la sola frase "digli che li vuoi adesso subito" da lui proferita il 18 settembre 2018, che però non poteva ritenersi rivolta al cugino e comunque non rappresentava alcun ruolo attivo nell'asserita condotta estorsiva.

3.4. Il quarto motivo osserva, con riferimento al capo 61), che le conversazioni del 29 febbraio 2019 davano contezza di come Pesce non avesse alcuna consapevolezza delle ragioni della percezione del denaro da parte di altri.

3.5. Il quinto motivo rileva, in relazione al capo 59, che l'estraneità di Pesce ai fatti emergeva dalle conversazioni in data 11 luglio 2018, da cui risultava che egli nemmeno conosceva il soggetto individuato quale persona offesa del reato.

Lo stesso motivo, quanto al Capo 58, deduce che Pesce non era il soggetto che avrebbe dovuto trarre vantaggio dalla condotta, non conosceva nulla della vicenda e si limitava solamente a ricevere un invito a chiamare [OSCURATO:PERSONA].

3.6. Il sesto motivo, relativamente al capo 53, osserva che i fatti non risultano idonei a configurare nemmeno il tentativo, in mancanza dell'ascolto il 17 novembre 2019 dei dialoghi dopo una terza sosta in auto dei cugini Pesce.

3.7. Il settimo motivo, quanto al capo 43, deduce che è stato attribuito al ricorrente uno specifico apporto nel marzo nel 2018, quando risultava che fino al successivo mese di giugno nulla era stato ancora richiesto alla persona offesa.

3.8. L'ottavo motivo, relativamente al capo 39, rileva che le conversazioni intercettate riguardavano la sostanza stupefacente reperita dal solo padre del ricorrente, senza che quest'ultimo avesse voce in capitolo sulla vendita, così da non potere egli assumere la posizione di concorrente nel reato contestato.

3.9. Il nono motivo, censurando il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. in relazione ai capi 43, 53, 58, 59, 61, 64 e 66, osserva che in nessuna occasione la condotta è stata posta in essere evocando la contiguità mafiosa o in funzione di un'utilità da destinare al sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi del ricorso pongono doglianze inammissibili.

2. In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018,.Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190).

Le deduzioni al riguardo, quanto al travisamento della prova, per assolvere i necessari requisiti di specificità e avere l'attitudine a dimostrare tale vizio e la sua decisività, non possono ridursi a rileggere e/o isolare il significato di singole frasi e, comunque, a opporsi alle valutazioni di merito più ampiamente fondate sull'esame dell'intero contenuto delle stesse conversazioni e delle altre acquisite.

Le doglianze mosse con i motivi del ricorso non si attengono a tali direttive.

3. Il primo motivo, quanto all'addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., citando o reinterpretando semplicemente il contenuto di certe affermazioni attribuite a un certo soggetto, non può minimamente porre in crisi l'intero apparato motivazionale che mostra di attribuire al ricorrente un ruolo stabile di compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio mafioso, valorizzando, quali fatti concludenti, le molteplici iniziative estorsive in favore di esso che vedevano operare Pesce nel territorio per la realizzazione delle finalità mafiose.

Non misurandosi con tale rappresentazione, fondata sulle risultanze esposte in sede di trattazione delle condotte estorsive e ancora puntualmente ribadita nelle pagine 43 e 44 del provvedimento, la difesa contesta la gravità degli indizi quanto al reato associativo a mezzo di inconferenti asserzioni riguardanti la violazione della disciplina sugli stupefacenti, la reinterpretazione dei contatti con altri affiliati legati da rapporti di parentela e la citazione di principi giurisprudenziali di cui di volta in volta aspecificamente asserisce la violazione.

4. Il secondo motivo, con riguardo all'addebito di tentata estorsione di cui al capo 66, muove rilievi che ignorano le illustrazioni contenute nel provvedimento (pagg. 41 e 42), ove esse risultano idonee a rappresentare come il ricorrente avesse inviato altri per l'inoltro della richiesta estorsiva di cui trattasi, i quali così avevano concordato con i referenti della ditta le modalità di pagamento, in attesa che si risolvessero le problematiche relative all'interdittiva antimafia.

5. Il terzo motivo, con riferimento alla contestazione di cui al capo 64, non si confronta con la chiara ricostruzione rappresentata nel provvedimento impugnato (pagg. 35-41) afferente all'alternarsi delle visite estorsive subite dalla persona offesa Scattarreggia, intendendo così decontestualizzare il significato ragionevolmente attribuito alla frase del ricorrente tramite la quale lo stesso, in occasione del prelievo monitorato il 18 settembre 2018, raccomandava al correo, accompagnato in auto, di intimare l'immediato pagamento, che poi interveniva come illustrato dal Tribunale alla stregua dell'esame delle successive emergenze.

6. Il quarto motivo, quanto all'imputazione provvisoria di cui al capo 61), ancora una volta si limita a opporre alle diffuse considerazioni di merito la rilettura di una sola frase che dovrebbe dimostrare la non consapevolezza circa i fatti oggetto dell'addebito, a fronte di motivazioni (pagg. 29-35) che danno precisamente conto della diversa lettura del Tribunale fondata sul complessivo esame delle ben più ampie e convergenti acquisizioni captative, tutte nel senso che il ricorrente invece era ben conscio della percezione del provento estorsivo.

7. Il quinto motivo, riferendosi alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 58 e 59, nuovamente fa solo riferimento a certi frammenti delle conversazioni intercettate, formulando al riguardo meri apprezzamenti su alcune circostanze che semplicemente asserisce.

In tal modo la difesa sfugge al confronto con la motivazione del provvedimento (alle pagg. 17-29 con riguardo al capo 58 e alla pagg. 29-35 con riguardo al capo 59), che ricostruisce la partecipazione del ricorrente ai fatti in forza dell'esame critico di un vasto compendio intercettativo.

8. Il sesto motivo, con riferimento all'addebito di cui al capo 53, nega che la condotta ivi contestata abbia raggiunto la soglia del tentativo, senza considerare o intendendo semplicemente rivalutare le risultanze in forza delle quali il provvedimento (pag. 17) ha ricostruito l'iniziativa estorsiva in concorso, secondo le diverse fasi che vedevano l'emissario dell'imputato percepire una prima somma costituente la "tassa" mafiosa imposta su tutti i trasferimenti immobiliari.

9. Il settimo motivo, quanto alla contestazione mossa al capo 43, svolge doglianze che, senza tener conto della forma tentata dell'addebito, richiamano precedenti accadimenti che non smentiscono quanto precisamente illustrato nella motivazione del provvedimento (pag. 12), secondo cui era lo stesso ricorrente a riferire, nel corso della conversazione intercettata il 3 novembre 2018, le pesanti minacce estorsive da lui a un certo punto rivolte alla vittima [OSCURATO:PERSONA].

10. L'ottavo motivo, riguardante l'addebito del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 mosso al capo 39, asserisce l'estraneità a tali fatti del ricorrente alla stregua di rilievi secondo cui egli sarebbe rimasto coinvolto nella vicenda solo quale destinatario dei proventi illeciti di operazioni dirette dal padre.

Tali rilievi, tuttavia, ignorano il contenuto del provvedimento impugnato (pagg. 8- 10), laddove esso dà specificatamente conto, tramite il richiamo di precise risultanze delle intercettazioni, della condivisione da parte del ricorrente delle decisioni in ordine alla spartizione dei proventi illeciti e allo stesso smercio dello stupefacente, di cui dunque Pesce mostrava di avere la disponibilità in concorso.

11. Il nono motivo contesta la sussistenza dei presupposti dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. in relazione ai capi 43, 53, 58, 59, 61, 64 e 66, sulla base di mere asserzioni che mancano di considerare l'intera ricostruzione O C\J delle sistematiche attività estorsive quale manifestazione in danno delle vittime N cf) della forza di intimidazione mafiosa della cosca Pesce, di cui risultava far parte il :,... ricorrente con il ruolo di accudire a tale tipo di iniziative per conto del sodalizio.

X n- ,... ,

12. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va La., orme i pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma 0 ' determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

Qi rlì E - = al E P.Q.M. .., . t o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Man

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo con il provvedimento indicato in epigrafe a seguito di richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale era stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] (cl. 91) la misura della custodia cautelare in carcere in relazione agli addebiti del reato di cui all'art. 416-bis cod pen. (capo 1), di diversi reati di tentata estorsione o estorsione (capi 43, 53, 58, 59, 61, 64 e 66), nonché del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 39). 2. Secondo la ricostruzione dei fatti contestati, [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della cosca di 'ndrangheta Pesce, operando al suo interno in particolare nel settore delle estorsioni nel territorio di riferimento, in modo da rendersi artefice dei relativi reati fine del sodalizio specificatamente contestatigli, ai quali si aggiunge l'addebito della cessione di kg. 3 di stupefacente del tipo marijuana. Tali fatti sono stati ritenuti tutti comprovati dai gravi indizi di colpevolezza alla stregua dell'esame delle risultanze di attività di intercettazione. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, svolgendo doglianze affidate a nove motivi con i quali lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione. 3.1. Il primo motivo deduce, quanto all'addebito del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., che la frase oggetto di captazione "qua siamo tutti una famiglia ... io se andavo a fare danni solo per tuo padre, per tuo fratello Nino per nessun altro non avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che l'interlocutore si sarebbe sentito legato ad altri soggetti. Nella specie non emergeva un'affiliazione formale, né risultavano stabili legami fra i presunti sodali, oltre a quelli dovuti ai rapporti di parentela. Non è stata sottoposta alla dovuta verifica la funzionalità di ogni singola condotta - ritenuta di natura estorsiva - rispetto all'esistenza e al mantenimento dell'associazione mafiosa. L'episodio relativo alla cessione della sostanza stupefacente riguardava utilità destinate solamente al singolo. Non erano, pertanto, ravvisabili gli estremi richiesti dalla condotta partecipativa. 3.2. Il secondo motivo rileva, quanto all'addebito di cui al capo 66), che le conversazioni al riguardo richiamate non rappresentavano il realizzarsi nemmeno dei requisiti minimi richiesti dalla fattispecie tentata, non sussistendo elementi per poter desumere che la richiesta di denaro fosse pervenuta alla persona offesa e dovendo peraltro individuarsi quali destinatari della stessa coloro che erano stati nominati all'epoca amministratori giudiziari della Camassambiente. 3.3. Il terzo motivo deduce, con riguardo al capo 64), che a carico del ricorrente è stata considerata la sola frase "digli che li vuoi adesso subito" da lui proferita il 18 settembre 2018, che però non poteva ritenersi rivolta al cugino e comunque non rappresentava alcun ruolo attivo nell'asserita condotta estorsiva. 3.4. Il quarto motivo osserva, con riferimento al capo 61), che le conversazioni del 29 febbraio 2019 davano contezza di come Pesce non avesse alcuna consapevolezza delle ragioni della percezione del denaro da parte di altri. 3.5. Il quinto motivo rileva, in relazione al capo 59, che l'estraneità di Pesce ai fatti emergeva dalle conversazioni in data 11 luglio 2018, da cui risultava che egli nemmeno conosceva il soggetto individuato quale persona offesa del reato. Lo stesso motivo, quanto al Capo 58, deduce che Pesce non era il soggetto che avrebbe dovuto trarre vantaggio dalla condotta, non conosceva nulla della vicenda e si limitava solamente a ricevere un invito a chiamare [OSCURATO:PERSONA]. 3.6. Il sesto motivo, relativamente al capo 53, osserva che i fatti non risultano idonei a configurare nemmeno il tentativo, in mancanza dell'ascolto il 17 novembre 2019 dei dialoghi dopo una terza sosta in auto dei cugini Pesce. 3.7. Il settimo motivo, quanto al capo 43, deduce che è stato attribuito al ricorrente uno specifico apporto nel marzo nel 2018, quando risultava che fino al successivo mese di giugno nulla era stato ancora richiesto alla persona offesa. 3.8. L'ottavo motivo, relativamente al capo 39, rileva che le conversazioni intercettate riguardavano la sostanza stupefacente reperita dal solo padre del ricorrente, senza che quest'ultimo avesse voce in capitolo sulla vendita, così da non potere egli assumere la posizione di concorrente nel reato contestato. 3.9. Il nono motivo, censurando il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. in relazione ai capi 43, 53, 58, 59, 61, 64 e 66, osserva che in nessuna occasione la condotta è stata posta in essere evocando la contiguità mafiosa o in funzione di un'utilità da destinare al sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi del ricorso pongono doglianze inammissibili. 2. In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018,.Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190). Le deduzioni al riguardo, quanto al travisamento della prova, per assolvere i necessari requisiti di specificità e avere l'attitudine a dimostrare tale vizio e la sua decisività, non possono ridursi a rileggere e/o isolare il significato di singole frasi e, comunque, a opporsi alle valutazioni di merito più ampiamente fondate sull'esame dell'intero contenuto delle stesse conversazioni e delle altre acquisite. Le doglianze mosse con i motivi del ricorso non si attengono a tali direttive. 3. Il primo motivo, quanto all'addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., citando o reinterpretando semplicemente il contenuto di certe affermazioni attribuite a un certo soggetto, non può minimamente porre in crisi l'intero apparato motivazionale che mostra di attribuire al ricorrente un ruolo stabile di compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio mafioso, valorizzando, quali fatti concludenti, le molteplici iniziative estorsive in favore di esso che vedevano operare Pesce nel territorio per la realizzazione delle finalità mafiose. Non misurandosi con tale rappresentazione, fondata sulle risultanze esposte in sede di trattazione delle condotte estorsive e ancora puntualmente ribadita nelle pagine 43 e 44 del provvedimento, la difesa contesta la gravità degli indizi quanto al reato associativo a mezzo di inconferenti asserzioni riguardanti la violazione della disciplina sugli stupefacenti, la reinterpretazione dei contatti con altri affiliati legati da rapporti di parentela e la citazione di principi giurisprudenziali di cui di volta in volta aspecificamente asserisce la violazione. 4. Il secondo motivo, con riguardo all'addebito di tentata estorsione di cui al capo 66, muove rilievi che ignorano le illustrazioni contenute nel provvedimento (pagg. 41 e 42), ove esse risultano idonee a rappresentare come il ricorrente avesse inviato altri per l'inoltro della richiesta estorsiva di cui trattasi, i quali così avevano concordato con i referenti della ditta le modalità di pagamento, in attesa che si risolvessero le problematiche relative all'interdittiva antimafia. 5. Il terzo motivo, con riferimento alla contestazione di cui al capo 64, non si confronta con la chiara ricostruzione rappresentata nel provvedimento impugnato (pagg. 35-41) afferente all'alternarsi delle visite estorsive subite dalla persona offesa Scattarreggia, intendendo così decontestualizzare il significato ragionevolmente attribuito alla frase del ricorrente tramite la quale lo stesso, in occasione del prelievo monitorato il 18 settembre 2018, raccomandava al correo, accompagnato in auto, di intimare l'immediato pagamento, che poi interveniva come illustrato dal Tribunale alla stregua dell'esame delle successive emergenze. 6. Il quarto motivo, quanto all'imputazione provvisoria di cui al capo 61), ancora una volta si limita a opporre alle diffuse considerazioni di merito la rilettura di una sola frase che dovrebbe dimostrare la non consapevolezza circa i fatti oggetto dell'addebito, a fronte di motivazioni (pagg. 29-35) che danno precisamente conto della diversa lettura del Tribunale fondata sul complessivo esame delle ben più ampie e convergenti acquisizioni captative, tutte nel senso che il ricorrente invece era ben conscio della percezione del provento estorsivo. 7. Il quinto motivo, riferendosi alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 58 e 59, nuovamente fa solo riferimento a certi frammenti delle conversazioni intercettate, formulando al riguardo meri apprezzamenti su alcune circostanze che semplicemente asserisce. In tal modo la difesa sfugge al confronto con la motivazione del provvedimento (alle pagg. 17-29 con riguardo al capo 58 e alla pagg. 29-35 con riguardo al capo 59), che ricostruisce la partecipazione del ricorrente ai fatti in forza dell'esame critico di un vasto compendio intercettativo. 8. Il sesto motivo, con riferimento all'addebito di cui al capo 53, nega che la condotta ivi contestata abbia raggiunto la soglia del tentativo, senza considerare o intendendo semplicemente rivalutare le risultanze in forza delle quali il provvedimento (pag. 17) ha ricostruito l'iniziativa estorsiva in concorso, secondo le diverse fasi che vedevano l'emissario dell'imputato percepire una prima somma costituente la "tassa" mafiosa imposta su tutti i trasferimenti immobiliari. 9. Il settimo motivo, quanto alla contestazione mossa al capo 43, svolge doglianze che, senza tener conto della forma tentata dell'addebito, richiamano precedenti accadimenti che non smentiscono quanto precisamente illustrato nella motivazione del provvedimento (pag. 12), secondo cui era lo stesso ricorrente a riferire, nel corso della conversazione intercettata il 3 novembre 2018, le pesanti minacce estorsive da lui a un certo punto rivolte alla vittima [OSCURATO:PERSONA]. 10. L'ottavo motivo, riguardante l'addebito del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 mosso al capo 39, asserisce l'estraneità a tali fatti del ricorrente alla stregua di rilievi secondo cui egli sarebbe rimasto coinvolto nella vicenda solo quale destinatario dei proventi illeciti di operazioni dirette dal padre. Tali rilievi, tuttavia, ignorano il contenuto del provvedimento impugnato (pagg. 8- 10), laddove esso dà specificatamente conto, tramite il richiamo di precise risultanze delle intercettazioni, della condivisione da parte del ricorrente delle decisioni in ordine alla spartizione dei proventi illeciti e allo stesso smercio dello stupefacente, di cui dunque Pesce mostrava di avere la disponibilità in concorso. 11. Il nono motivo contesta la sussistenza dei presupposti dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. in relazione ai capi 43, 53, 58, 59, 61, 64 e 66, sulla base di mere asserzioni che mancano di considerare l'intera ricostruzione O C\J delle sistematiche attività estorsive quale manifestazione in danno delle vittime N cf) della forza di intimidazione mafiosa della cosca Pesce, di cui risultava far parte il :,... ricorrente con il ruolo di accudire a tale tipo di iniziative per conto del sodalizio. X n- ,... , 12. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va La., orme i pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma 0 ' determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. Qi rlì E - = al E P.Q.M. .., . t o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Man
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