CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25062/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irginio [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAnnamaria Agosto-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1927/2024 depositata il13/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11547/2025Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 25062/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1927/2024 ha riformato ladecisione di primo grado emessa dal Giudice di pace di Sant’Angelo deiLombardi n. 437/2022, la quale aveva respinto l’opposizione a decretoingiuntivo, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con riguardo al pagamentodella somma di € 4.457,37, oltre spese della procedura, quale differenzadi rendimento netto di un buono fruttifero postale appartenente alla serie“Q” emesso nell’anno 1989, differenza dovuta all’applicazione dellaritenuta fiscale sugli interessi maturati, che l’emittente aveva operato.Il Tribunale ha reputato corretto il trattamento fiscale del rendimentodel buono postale contraddistinto dalla lettera “Q”, operato dall’emittente,sulla base del quadro legislativo applicabile alla rispettiva serie.Avverso la sentenza ricorre per cassazione la parte soccombente, sullabase di un motivo, cui l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste concontroricorso, depositando anche la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo, la parte ricorrente deduce: «violazione e falsaapplicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazionealla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e comunque per difetto assolutodi motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente inrelazione ad un fatto decisivo per la controversia avendo la Corteterritoriale manifestamente travisato le informazioni probatorie oggettiverisultanti dall’esame dei buoni fruttiferi depositati in atti».Si sostiene che, dalla copia del buono fruttifero in atti, risulta che ilcalcolo eseguito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non corrisponda a quantoriportato sul retro del buono fruttifero postale, essendo errato il calcoloper la ritenuta fiscale, da applicarsi invece non ogni anno, ma solo altermine del rapporto, con disapplicazione del d.m. 23 giugno 1997, inquanto confliggente con la normativa primaria che disciplina la tassazioneex d.P.R. n. 600/1973.Numero registro generale 11547/2025Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 25062/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il motivo è inammissibile.Richiedendo il raffronto tra le diciture sul buono e gli interessiapplicati, il motivo pretende un riesame del merito, precluso in sede dilegittimità, oltre che contrastare con l’assunto della sentenza impugnatacirca l’avvenuto rimborso del buono serie “Q” applicando il tasso diinteresse proprio della serie “Q” alla scadenza.Si aggiunga che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha compiutoun esame approfondito della disciplina in materia, rilevando che:- il d.l. 19 settembre 1986, n. 556, conv. dalla l. 17 novembre 1986 n.759, istitutivo della ritenuta erariale, secondo cui i buoni fruttiferi postaliemessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 — nel cui arco temporalerientrano i BTP serie Q oggetto di causa — sono assoggettati alla ritenutaerariale del 12,50%;- l’art. 2, comma 3, d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, che ha introdotto apartire dal 1° gennaio 1997 l’imposta sostitutiva, stabilita per quantoriguarda gli interessi nella misura del 12,50%, e l’art. 3, comma 9, delmedesimo decreto legislativo, secondo cui «per i titoli a più lungascadenza (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicataannualmente sull’ammontare degli interessi maturato, a prescindere dalfatto che in titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere»;- il d.m. Tesoro 23 giugno 1997, secondo cui per l’art 7, u.c., gliinteressi che maturano annualmente sui B.F.P. emessi a partire dal21.09.1986 al 31.12.1996, appartenenti alle serie “Q”, “R” ed “S”, per iprimi venti anni di vita del titolo sono capitalizzati annualmente al nettodella ritenuta fiscale.Orbene, al riguardo questa Corte ha chiarito (Cass. 21 aprile 2026, n.10462) che l’imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni è fondata sulcriterio di competenza, che dà rilievo al momento in cui matura il diritto dicredito o sorge il debito, ed in ragione del quale la ritenuta fiscale vieneNumero registro generale 11547/2025Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 25062/2026Data pubblicazione 06/09/2026applicata anno per anno in ragione del maturare degli interessi, sulla basedella disciplina in materia.Onde risulta corretta la sentenza impugnata, secondo cui i rendimentigià rimborsati estinguono la pretesa, in quanto calcolati secondo ledisposizioni di cui al d.m. Tesoro del 13 giugno 1986 disciplinante i BPFserie Q, come da tabella di calcolo dal Tribunale condivisa, corrispondentiesattamente ai tassi, espressi in percentuale, indicati sul retro del titolo.Quindi, osserva il Tribunale, la differenza del valore di rimborso non è dataaffatto dall’applicazione di tassi inferiori a quelli previsti sul titolo, ma dalleritenute fiscali introdotte dal d.l. 19 settembre 1986, n. 556: sicché lasomma corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è esattamente quella dovutasulla base dei rendimenti previsti dal d.m. menzionato al netto delleritenute erariali, nel rispetto delle norme.2. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido iricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie del 15% sui compensi edagli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partesolidale dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]