CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17783/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giovanni ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione illecita di gr. 336,7 di marijuana (con un principio attivo pari a gr. 52,819, per un totale di 2.112 dosi medie singole), rinvenuta nell'immobile ritenuto nella sua disponibilità unitamente a due bilancini di precisione e a materiale per il confezionamento (in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA], data dell'arresto); che, con maii certificata inviata il 19 febbraio 2024, il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso su espressa richiesta dell'assistito, comunicando che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe egli stesso formulato rinuncia presso l'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Arghillà; rilevato che la rinuncia non può considerarsi correttamente formalizzata, in difetto di procura speciale, non constando comunicazioni da parte dell'ufficio matricola indicato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, siccome proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), sorretta da un ragionamento insindacabile in questa sede siccome scevro da vizi, solo genericamente dedotti, avuto riguardo agli elementi valorizzati ai fini della esclusione dell'ipotesi dì cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (dato ponderale, ricavato dalla percentuale di principio attivo; osservato andirivieni di soggetti che entravano nello stabile per uscirne dopo qualche minuto) e della dosimetria della pena, rispetto alla quale è stata valutata l'incidenza della contestata e ritenuta recidiva, quanto a quella base, il discostamento dal minimo essendo stato giustificato alla luce del dato ponderale, dei principio attivo della sostanza e delle dosi ricavabili, nonché delle descritte modalità della condotta, elementi tutti certamente rilevanti ai sensi dell'art. 133, cod. pen., ai fini del giudizio sul disvalore del fatto; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa equo quantificare, però, nel caso di specie, anche tenuto conto della successiva rinuncia non formalizzata, in euro mille in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per un totale esonero in ordine alla causa dì inammissibilità dei motivi (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/egte Gab