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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38370/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminati i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico motivo, deduce, vizio di motivazione in merito alle censure sulla mancata acquisizione di una serie di integrazioni istruttorie e probatorie che avrebbero, a suo avviso, condotto ad un diverso esito decisorio, essendo stato l'imputato rinvenuto dalle forze dell'ordine nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare e sussistendo, quindi, i presupposti per ritenere il fatto particolarmente lieve; rilevato che, volendo ritenere che il ricorrente contesti il giudizio di responsabilità (il tenore dell'atto è confuso), le sue deduzioni sarebbero generiche; precisato, in tal senso, che il ricorrente non si confronta con l'argomentazione della sentenza di primo grado (trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale) la quale spiega le ragioni per cui è inverosimile la tesi difensiva - l'imputato si sarebbe allontanato dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari per accudire i suoi cani -, aggiungendo che essa, comunque, non escluderebbe la configurabilità del reato; rilevato inoltre che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata motivatamente esclusa, per il difetto del requisito della non abitualità, essendo l'imputato gravato da numerosissimi precedenti, per lo più per reati contro il patrimonio, ma anche da cinque condanne definitive per evasione; ritenuto, quindi il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminati i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico motivo, deduce, vizio di motivazione in merito alle censure sulla mancata acquisizione di una serie di integrazioni istruttorie e probatorie che avrebbero, a suo avviso, condotto ad un diverso esito decisorio, essendo stato l'imputato rinvenuto dalle forze dell'ordine nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare e sussistendo, quindi, i presupposti per ritenere il fatto particolarmente lieve; rilevato che, volendo ritenere che il ricorrente contesti il giudizio di responsabilità (il tenore dell'atto è confuso), le sue deduzioni sarebbero generiche; precisato, in tal senso, che il ricorrente non si confronta con l'argomentazione della sentenza di primo grado (trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale) la quale spiega le ragioni per cui è inverosimile la tesi difensiva - l'imputato si sarebbe allontanato dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari per accudire i suoi cani -, aggiungendo che essa, comunque, non escluderebbe la configurabilità del reato; rilevato inoltre che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata motivatamente esclusa, per il difetto del requisito della non abitualità, essendo l'imputato gravato da numerosissimi precedenti, per lo più per reati contro il patrimonio, ma anche da cinque condanne definitive per evasione; ritenuto, quindi il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il r
Sentenza Cassazione n. 38370/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris