CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13202/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: F.K. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 maggio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino dichiarava F.K. colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen., per avere cagionato a I R.L. l, colpendolo a volto, una lesione personale che aveva comportato una malattia della durata di giorni otto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva come contestata (specifica e infraquinquennale), gli irrogava la pena di euro 700 di multa e lo condannava, inoltre, a risarcire i danni patiti dalla costituita parte civile (da liquidarsi in separato giudizio, riconoscendo una provvisionale di euro 1.000). Il Tribunale convertiva in ricorso in cassazione l'atto di appello proposto dal difensore del prevenuto, considerando che, nel medesimo, si erano argomentate censure relative al solo trattamento sanzionatorio (la sussistenza della recidiva e la misura della pena), non involgenti pertanto le statuizioni civili, così non rientrando nell'alveo dell'art. 574 comma 4 cod. proc. pen. (Cass. n. 51123 del 2015). 2. Nell'atto di appello, l'imputato, infatti, aveva contestato la sola ritenuta sussistenza della recidiva che assumeva non essere, invece, configurabile sia perché l'imputato aveva nel frattempo superato quella particolare condizione psichica patologica che ne aveva determinato la condotta illecita (citava Cass. n. 16047 del 2019 e SU n. 20798 del 2011) sia perché il giudice non aveva operato quella valutazione di maggiore pericolosità dell'imputato richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite n. 20798 del 2011) per il riconoscimento della stessa, sulla quale, invero, non aveva speso motivazione alcuna, limitandosi a considerarla sussistente ed equivalente alle riconosciute attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente, appunto, all'avvenuto riconoscimento della recidiva. 4. Il difensore dell'imputato ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento.1. E' noto - ed il Tribunale ne ha dato atto nel provvedimento di conversione dell'atto di appello nell'odierno ricorso per cassazione - come questa Corte abbia, con orientamento ermeneutico ormai costante (a cui questo Collegio aderisce), affermato come sia ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (fra le tante vd. Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459 e Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269618; per l'ormai superata opinione contraria vd Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, Cerone, Rv. 264544). Ne deriverebbe, allora, preliminarmente, l'erroneità del provvedimento di conversione del Tribunale. Con la conseguenza che, in assenza di censure sul punto delle parti, questa Corte dovrebbe considerare il presente ricorso come proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 569 cod. proc. pen. (e, quindi, un ricorso per saltum), così che, in caso di annullamento della sentenza, il giudice del rinvio dovrebbe essere individuato nel giudice dell'appello, il Tribunale di Torino. 2. Ciò premesso, deve, innanzitutto, rilevarsi come la sentenza impugnata sia del tutto carente di motivazione sulla ritenuta configurabilità della recidiva contestata - specifica ed infraquinquennale - non avendo, il [OSCURATO:PERSONA] di pace, affatto argomentato sul punto (tantomeno tenendo presenti il criterio dettato dalla sentenza Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, verificando così se la reiterazione dell'illecito fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore), limitandosi a, implicitamente, ritenerla, ponendola in comparazione con le riconosciute attenuanti generiche. L'annullamento della sentenza va disposto con rinvio ed il giudice designato, per le ragioni che si illustreranno, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, ritendo così corretto il provvedimento di conversione del Tribunale. 3. L'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato - che ritiene ammissibile l'appello avverso le sentenze del [OSCURATO:PERSONA] di pace di condanna ad una pena pecuniaria anche quando il gravame non riguardi espressamente le statuizioni civili posto che le stesse, ai sensi dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., ne vengono attinte - si fonda, appunto, sul presupposto che, nei casi pervenuti all'esame di questa Corte, la norma da ultimo citata citata trovi applicazione. Norma che, infatti, così recita: "l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia della condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzione, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato". Già, però, la riportata lettera consente di individuare un'eccezione (alla regola della dipendenza delle statuizioni civili dalla condanna penale) che si concreta quando l'imputato impugni un capo (la suddivisione della sentenza in capi dipende dal fatto che in essa siano contestati una pluralità di reati; così Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965) o un punto (un aspetto della condanna penale sull'unico reato ritenuto sussistere; vd ancora le Sez. U. Aiello) della pronuncia di condanna da cui non dipendano le statuizioni civili. In riferimento ai capi un esempio, di non conseguenzialità della decisione civile da quella penale, è presto fatto - quando la prima non consegua al delitto per cui l'imputato ha proposto impugnazione (ma ad altro reato) - più complesso è ovviamente l'individuazione dell'eccezione in relazione ai punti della sentenza, dovendosi individuare quelli a cui non consegua alcun effetto sulla condanna civile. 4. Nel caso di specie, come si è detto, l'imputato ha impugnato il solo punto della sentenza (di condanna per un solo reato, le lesioni personali consumate proprio a danno della parte civile) che riguarda la recidiva, specifica ed infraquinquennale, contestata e riconosciuta. Ed allora deve chiedersi se l'eventuale riforma, su tale aspetto, della condanna possa incidere sulla misura (non certo sull'an ma solo sul quantum delle statuizioni civili) del risarcimento dovuto alla parte civile. Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono, in effetti, pronunce che rilevano come non solo le riforme, in foto, delle sentenze di condanna o di assoluzione (le formule espressamente citate nell'art. 574 1 comma 4, cod. proc. pen.) in quanto tali, estendono i propri, inevitabili, effetti sulle statuizioni civili. Si è infatti affermata tale conseguenzialità anche in ipotesi diverse. Quando si tenda ad una modifica dell'imputazione: Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C, Rv. 281436 ha precisato che, in tema di risarcimento del danno, le vicende modificative dell'imputazione incidono sul "quantum" della tutela risarcitoria solo quando (e, quindi, nel caso in cui) il fatto subisca modificazioni tali da determinare "ex se" un danno oggettivamente diverso alla persona offesa, assumendo rilievo, per la natura riparatoria e non punitiva di siffatto risarcimento, il pregiudizio oggettivo subito dal danneggiato e non le componenti soggettive inerenti alla persona del danneggiante. Quando si chieda il riconoscimento di circostanze attenuanti: Sez. 3, n. 36020 del 15/02/2017, R., Rv. 271180, ha affermato che la sentenza di appello che riconosca la sussistenza di una o più circostanze attenuanti si pronuncia sulla responsabilità penale dell'imputato, giacché concorre a definirne la concreta configurazione, e, pertanto, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno pur in assenza di specifico gravame sul punto, comportando per il giudice, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., l'obbligo di procedere alla rideterminazione della somma liquidata a titolo risarcitorio in primo grado. Quanto ci si dolga del riconoscimento di una circostanza aggravante: Sez. 5, n. 1917 del 18/11/2010, dep. 2011, Rondelli, Rv. 249098) ha precisato che la sentenza di appello che escluda la sussistenza di una circostanza aggravante deve essere qualificata come pronuncia incidente sulla responsabilità penale dell'imputato, concorrendo a definire la concreta configurazione di tale responsabilità, sicché, per l'effetto devolutivo di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., ha diretta efficacia sulla quantificazione del risarcimento del danno. Quest'ultimo caso, poi, parrebbe proprio applicarsi all'odierno caso concreto, concretando la recidiva una circostanza aggravante. E, tuttavia, nella citata pronuncia (Rv. 249098), l'aggravante di cui si discuteva era quella di avere commesso il fatto al fine di discriminazione (senza ulteriore precisazione) che è, con tutta evidenza, una circostanza, di natura oggettiva, direttamente incidente sulla gravità, appunto oggettiva, del fatto penale e, di conseguenza, sulla misura del risarcimento. La qui contestata recidiva, invece, va ricondotta nel novero delle circostanze soggettive, che, certo, possono anch'esse incidere sulla gravità del fatto-reato complessivamente riguardata (si pensi a quelle, indicate nell'art. 70, comma 1 n. 2, cod. pen., che "concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa .. o i rapporti fra il colpevole e l'offeso .. ") ma possono anche, eventualmente, non produrre un simile effetto. Si pensi, infatti, proprio alla recidiva, la cui contestazione ed il cui riconoscimento ha come presupposto e muove da una valutazione che, pur considerando la condotta per cui è processo, la inserisce nell'intera sequenza delinquenziale tracciata dall'autore del fatto con le condotte per cui aveva riportato le precedenti condanne, divenute definitive, ed il nuovo comportamento illecito, non di per sé riguardato ma come sintomo di una maggiore pericolosità del suo autore.Il giudizio sulla sussistenza della recidiva dipende così dalla maggiore riprovevolezza dell'imputato piuttosto che dalla gravità del fatto, non potendosi pertanto riverberare sulla misura del risarcimento dovuto alla parte civile. Si è infatti precisato, con la già citata sentenza Calibè delle Sezioni unite, che: "in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali". Un giudizio pertanto tutto interno alla "carriera" delinquenziale dell'autore del fatto. Del resto, la recidiva, qualificata (ma non reiterata) come nell'odierno caso concreto, influisce, oltre che sulla misura della pena, su una serie di istituti che non comportano effetto alcuno sulle statuizioni civili: sul decorso dei termine di prescrizione del reato e della pena, sulla quantificazione del termine per ottenere la riabilitazione, sui requisiti soggettivi dei provvedimenti di amnistia ed indulto (come si legge anche nella recente pronuncia delle Sezioni unite, Domingo, n. 49935 del 28/09/2023). 5. Se ne deduce così che il giudizio relativo ala ritenuta sussistenza della recidiva limita i propri effetti al trattamento sanzionatorio penale, non avendo invece riflesso alcuno sulle statuizioni civili conseguite alla condanna penale per l'ultimo reato. Così da rientrare nell'eccezione, di cui si è detto, prevista dall'art. 574, comma 4, cod. proc., pen., e di conseguenza da doversi applicare il solo art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ritenendo per tanto inammissibile l'appello sul punto. Con il conseguente rinvio, per la disposta rivalutazione della recidiva, al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino. Il titolo del reato impone l'oscuramento dei dati identificativi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo esame sul punto al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino.Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano om