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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25053/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1953; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 1973; avverso la sentenza del 12 aprile 2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; nessuno è comparso per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 12 aprile 2022, confer- mando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, nelle loro rispettive qualità (il primo socio al 33% e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 24 marzo 2014, e il secondo quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto e liquidatore della società fallita, del rea- to di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto la somma di euro N 56.300, provento della cessione di ramo d'azienda stipulata dalla società fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.

2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due autonomi motivi di censura.

Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge del vizio di motiva- zione, attiene alla sussistenza del reato, nella sua dimensione oggettiva, quanto al nesso eziologico che, secondo la difesa, deve legare la condotta contestata al successivo verificarsi del dissesto, e nella sua dimensione soggettiva, quanto alla consapevolezza in capo al Paladino (amministratore solo formale della Ersa) delle condotte poste in essere dallo [OSCURATO:SOCIETA] (effettivo amministratore della società).

2.2. Il secondo motivo è sostanzialmente sovrapponibile all'unico proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e attiene alla dedotta rinunzia al credi- to vantato da quest'ultimo nei confronti della società fallita e al conseguente in- cremento patrimoniale derivatone.

Incremento che, secondo la prospettazione difensiva, renderebbe insussistente la distrazione e "riparata" la bancarotta.

Rispetto a tale profilo, sostiene la difesa, la Corte territoriale avrebbe so- stanzialmente omesso ogni motivazione, limitandosi a dedurre, in termini eccen- trici rispetto alla censura sollevata, l'incongruità oggettiva e soggettiva del pa- gamento del prezzo della cessione.

3. Con memoria del 28 marzo 2023, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Palladino è manife- stamente infondato.

La tesi difensiva, infatti, presuppone che la condotta posta in essere dall'agente debba essere legata eziologicamente al fallimento.

Ma l'as- sunto è errato in diritto.

Il fallimento non è l'evento del reato (che si perfeziona nel momento in cui la condotta ha generato un depauperamento del patrimonio dell'imprenditore destinando le risorse ad impieghi estranei alla sua attività): è solo una condizione obbiettiva di punibilità, diretta a restringere il perimetro di applicazione della sanzione (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389 - 0), con la quale si certifica l'offesa aprendo il concorso.

Tant'è che, qualora la distrazione sia stata "riparata" a mezzo di un'attività integralmente ripristinatoria, la valenza penale della condotta non si concretizza (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922).Il fallimento, quindi non solo non deve essere necessariamente collegato, sotto il profilo eziologico, alla condotta dell'agente, ma non deve neanche parte- cipare del coefficiente soggettivo che anima quest'ultima.

La prospettiva attraverso la quale deve essere valutata, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, la pericolosità della condotta è, infatti, di- versa ed estranea rispetto ad un'eventuale insolvenza della società ed è diretta al solo pregiudizio che, ove fosse aperto il concorso, potrebbe derivare alla sod- disfazione degli interessi dei creditori dalla realizzazione condotta.

Cosicché l'agente deve solo prefigurarsi la probabile idoneità di quest'ultima ad incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, senza necessariamente dover prevedere (né tanto meno volere) né il dissesto, né il fallimento (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741).

È pur vero che la fattispecie incriminatrice punisce non già, sempre e indiffe- rentemente, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltan- to quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto.

Ma la Corte territo- riale ha indicato, sotto tale profilo, nella prospettiva ribadita da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 0, significativi "indici di fraudolenza" caratterizzanti l'operazione: il carattere fittizio della società beneficiaria (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), l'attribuzione solo formale al Palladino delle funzioni ammini- strative, di fatto esercitate dallo [OSCURATO:SOCIETA], e, in ultimo, la stessa incoerente atte- stazione di avvenuto pagamento contenuta nel rogito notarile.

Così è stato dato conto, oltre che della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto, an- che della conseguente piena consapevolezza, in termini di dolo generico, dei ri- correnti.

2. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche in relazione alla seconda censura sollevata dal Palladino (e riproposta in termini sovrapponibili dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA], nel suo unico motivo di ricorso), afferente, per come si è detto, all'in- vocata "riparazione" della sottrazione in ipotesi connessa alla cessione del ramo d'azienda.

La genesi dei fatti contestati agli odierni ricorrenti, per come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, si rinviene nel fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui erano soci al 33% [OSCURATO:PERSONA] (anche liquidatore e rappresentante pro tempore della stessa), [OSCURATO:PERSONA] (anche amministratore di fatto) e [OSCURATO:PERSONA].

La società veniva posta in liquidazione una prima volta nel 2010, poi nuo- vamente nel 2013, e, infine, dichiarata fallita nel 2014, in seguito a procedimen- to avviato dai lavoratori della società per un credito di alcune centinaia di miglia- ia di euro.

Durante il periodo di liquidazione si registrava, per quel che rileva in questa sede, la cessione di un ramo di azienda in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui legale rappresentante pro tempore era l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per un valore dichiarato di euro

56.300. La Corte territoriale riteneva la cessione distrattiva alla luce di una pluralità di elementi congruenti tra loro (la natura fittizia della società; l'omesso versa- mento del prezzo, nonostante la contraria dichiarazione contenuta nel rogito no- tarile; l'incoerenza degli assegni esibiti dal Palladino a giustificazione di detto ac- quisto postumi rispetto al rogito notarile e non congruenti nell'importo e, co- munque, emessi all'ordine della [OSCURATO:SOCIETA]. e non a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1).

A fronte di ciò, entrambi i ricorrenti deducono il venir meno della stessa og- gettività giuridica della fattispecie contestata, in ragione dell'incremento patri- moniale derivante dalla rinuncia al credito, asseritamente idonea a compensare, secondo la difesa, l'asserita valenza distrattiva della cessione.

La deduzione è infondata.

In linea di principio, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'oggettività materiale della bancarotta distrattiva viene meno quando, prima della dichiarazione di fallimento (momento nel quale andrà apprezzata la perma- nenza offensiva dei fatti di bancarotta), l'effetto distrattivo è annullato da un'at- tività di segno contrario, idonea a reintegrare l'originaria consistenza del patri- monio dell'impresa (Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721).

Non è necessario che detta restituzione sia materialmente effettuata dall'a- gente con proprie risorse, né che avvenga attraverso una materiale dazione di denaro o di altri beni, ben potendo l'incremento patrimoniale essere conseguen- za dell'elisione di una parallela posta passiva (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Rv. 266025, in motivazione), così come prospettato dai ricorrenti.

Ciò che rileva, tuttavia è che vi sia effettiva corrispondenza tra la condotta distrattiva e quella di segno contrario; sia con riferimento al profilo oggettivo (in ragione della sostanziale identità di valore), sia con riferimento a quello funzio- nale.

Pertanto, l'originaria diversa imputazione di eventuali versamenti effettuati dall'amministratore ad altro titolo, non potrà essere successivamente modificata ed assumere valenza ripristinatoria.

Ed è ciò che in concreto è avvenuto: lo Za- ghloul ha sì rinunciato ai suoi crediti, ma li ha imputati a copertura di precedenti perdite maturate nel corso della gestione societaria.

Tale imputazione rimane cristallizzata nell'originaria destinazione dei valori compensati e non può giustifi- care un successivo ripristino dell'eventuale pregressa distrazione.

L\-

3. I ricorsi devono, quindi, essere rigettati e i ricorrenti condannati al paga- mento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1953; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 1973; avverso la sentenza del 12 aprile 2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; nessuno è comparso per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 12 aprile 2022, confer- mando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, nelle loro rispettive qualità (il primo socio al 33% e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 24 marzo 2014, e il secondo quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto e liquidatore della società fallita, del rea- to di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto la somma di euro N 56.300, provento della cessione di ramo d'azienda stipulata dalla società fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due autonomi motivi di censura. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge del vizio di motiva- zione, attiene alla sussistenza del reato, nella sua dimensione oggettiva, quanto al nesso eziologico che, secondo la difesa, deve legare la condotta contestata al successivo verificarsi del dissesto, e nella sua dimensione soggettiva, quanto alla consapevolezza in capo al Paladino (amministratore solo formale della Ersa) delle condotte poste in essere dallo [OSCURATO:SOCIETA] (effettivo amministratore della società). 2.2. Il secondo motivo è sostanzialmente sovrapponibile all'unico proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e attiene alla dedotta rinunzia al credi- to vantato da quest'ultimo nei confronti della società fallita e al conseguente in- cremento patrimoniale derivatone. Incremento che, secondo la prospettazione difensiva, renderebbe insussistente la distrazione e "riparata" la bancarotta. Rispetto a tale profilo, sostiene la difesa, la Corte territoriale avrebbe so- stanzialmente omesso ogni motivazione, limitandosi a dedurre, in termini eccen- trici rispetto alla censura sollevata, l'incongruità oggettiva e soggettiva del pa- gamento del prezzo della cessione. 3. Con memoria del 28 marzo 2023, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Palladino è manife- stamente infondato. La tesi difensiva, infatti, presuppone che la condotta posta in essere dall'agente debba essere legata eziologicamente al fallimento. Ma l'as- sunto è errato in diritto. Il fallimento non è l'evento del reato (che si perfeziona nel momento in cui la condotta ha generato un depauperamento del patrimonio dell'imprenditore destinando le risorse ad impieghi estranei alla sua attività): è solo una condizione obbiettiva di punibilità, diretta a restringere il perimetro di applicazione della sanzione (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389 - 0), con la quale si certifica l'offesa aprendo il concorso. Tant'è che, qualora la distrazione sia stata "riparata" a mezzo di un'attività integralmente ripristinatoria, la valenza penale della condotta non si concretizza (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922).Il fallimento, quindi non solo non deve essere necessariamente collegato, sotto il profilo eziologico, alla condotta dell'agente, ma non deve neanche parte- cipare del coefficiente soggettivo che anima quest'ultima. La prospettiva attraverso la quale deve essere valutata, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, la pericolosità della condotta è, infatti, di- versa ed estranea rispetto ad un'eventuale insolvenza della società ed è diretta al solo pregiudizio che, ove fosse aperto il concorso, potrebbe derivare alla sod- disfazione degli interessi dei creditori dalla realizzazione condotta. Cosicché l'agente deve solo prefigurarsi la probabile idoneità di quest'ultima ad incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, senza necessariamente dover prevedere (né tanto meno volere) né il dissesto, né il fallimento (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741). È pur vero che la fattispecie incriminatrice punisce non già, sempre e indiffe- rentemente, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltan- to quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto. Ma la Corte territo- riale ha indicato, sotto tale profilo, nella prospettiva ribadita da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 0, significativi "indici di fraudolenza" caratterizzanti l'operazione: il carattere fittizio della società beneficiaria (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), l'attribuzione solo formale al Palladino delle funzioni ammini- strative, di fatto esercitate dallo [OSCURATO:SOCIETA], e, in ultimo, la stessa incoerente atte- stazione di avvenuto pagamento contenuta nel rogito notarile. Così è stato dato conto, oltre che della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto, an- che della conseguente piena consapevolezza, in termini di dolo generico, dei ri- correnti. 2. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche in relazione alla seconda censura sollevata dal Palladino (e riproposta in termini sovrapponibili dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA], nel suo unico motivo di ricorso), afferente, per come si è detto, all'in- vocata "riparazione" della sottrazione in ipotesi connessa alla cessione del ramo d'azienda. La genesi dei fatti contestati agli odierni ricorrenti, per come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, si rinviene nel fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui erano soci al 33% [OSCURATO:PERSONA] (anche liquidatore e rappresentante pro tempore della stessa), [OSCURATO:PERSONA] (anche amministratore di fatto) e [OSCURATO:PERSONA]. La società veniva posta in liquidazione una prima volta nel 2010, poi nuo- vamente nel 2013, e, infine, dichiarata fallita nel 2014, in seguito a procedimen- to avviato dai lavoratori della società per un credito di alcune centinaia di miglia- ia di euro. Durante il periodo di liquidazione si registrava, per quel che rileva in questa sede, la cessione di un ramo di azienda in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui legale rappresentante pro tempore era l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per un valore dichiarato di euro 56.300. La Corte territoriale riteneva la cessione distrattiva alla luce di una pluralità di elementi congruenti tra loro (la natura fittizia della società; l'omesso versa- mento del prezzo, nonostante la contraria dichiarazione contenuta nel rogito no- tarile; l'incoerenza degli assegni esibiti dal Palladino a giustificazione di detto ac- quisto postumi rispetto al rogito notarile e non congruenti nell'importo e, co- munque, emessi all'ordine della [OSCURATO:SOCIETA]. e non a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1). A fronte di ciò, entrambi i ricorrenti deducono il venir meno della stessa og- gettività giuridica della fattispecie contestata, in ragione dell'incremento patri- moniale derivante dalla rinuncia al credito, asseritamente idonea a compensare, secondo la difesa, l'asserita valenza distrattiva della cessione. La deduzione è infondata. In linea di principio, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'oggettività materiale della bancarotta distrattiva viene meno quando, prima della dichiarazione di fallimento (momento nel quale andrà apprezzata la perma- nenza offensiva dei fatti di bancarotta), l'effetto distrattivo è annullato da un'at- tività di segno contrario, idonea a reintegrare l'originaria consistenza del patri- monio dell'impresa (Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721). Non è necessario che detta restituzione sia materialmente effettuata dall'a- gente con proprie risorse, né che avvenga attraverso una materiale dazione di denaro o di altri beni, ben potendo l'incremento patrimoniale essere conseguen- za dell'elisione di una parallela posta passiva (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Rv. 266025, in motivazione), così come prospettato dai ricorrenti. Ciò che rileva, tuttavia è che vi sia effettiva corrispondenza tra la condotta distrattiva e quella di segno contrario; sia con riferimento al profilo oggettivo (in ragione della sostanziale identità di valore), sia con riferimento a quello funzio- nale. Pertanto, l'originaria diversa imputazione di eventuali versamenti effettuati dall'amministratore ad altro titolo, non potrà essere successivamente modificata ed assumere valenza ripristinatoria. Ed è ciò che in concreto è avvenuto: lo Za- ghloul ha sì rinunciato ai suoi crediti, ma li ha imputati a copertura di precedenti perdite maturate nel corso della gestione societaria. Tale imputazione rimane cristallizzata nell'originaria destinazione dei valori compensati e non può giustifi- care un successivo ripristino dell'eventuale pregressa distrazione. L\- 3. I ricorsi devono, quindi, essere rigettati e i ricorrenti condannati al paga- mento delle s
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