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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18048/2022

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RDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al NRG 1236-18 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3ohnine, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 9; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; CINOTTI Nicola; - intimati - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3646/2017 pubblicata il 31 maggio 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con atto di citazione del 7 settembre 2007, la signora [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il signor [OSCURATO:PERSONA], precedente intestatario del veicolo a motorizzazione ibrida modello Maranello targato CG73077, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società mediante la quale l'attrice aveva acquistato il veicolo predetto.

L'attrice esponeva di aver perfezionato l'acquisto dell'autovettura in data 10 aprile 2006, dopo aver ricevuto, da parte della società convenuta, assicurazione che l'automobile poteva essere ricaricata presso le stazioni di servizio predisposte dal Comune di Roma.

Tuttavia, l'attrice allegava di aver riscontrato che il veicolo non era affatto compatibile ai fini della connessione con le predette stazioni e di avere appreso, contattata la casa produttrice, che il mezzo non poteva in alcun modo funzionare attraverso il servizio di ricarica offerto dal Comune di Roma.

L'attrice, dunque, lamentando l'inidoneità allo scopo del veicolo acquistato, chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo versato ed il rimborso delle spese sostenute, intendendo far venire meno gli effetti del contratto a causa del grave inadempimento dei convenuti.

Si costituiva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] a r.I., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per aver svolto il ruolo di mera mandataria del venditore Cinotti, proprietario del mezzo.

Nel merito, deduceva l'insussistenza del vizio denunciato, dal momento che il precedente proprietario aveva regolarmente utilizzato l'autovettura con alimentazione sia a benzina sia elettrica e che, comunque, l'attrice ne aveva fatto uso, registrando una percorrenza pari a circa 3.000 km.

Aggiungeva, altresì, di aver consegnato all'acquirente il kit di adattamento alle centraline elettriche del Comune di Roma, la mappa relativa alla loro collocazione e la scheda magnetica per consentirle di avvalersi della motorizzazione ibrida.

Si costituiva in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], deducendo che quanto indicato dall'attrice non poteva costituire grave inadempimento e che, comunque, egli non aveva alcuna responsabilità al riguardo.

Eccepiva, inoltre, che l'attrice era decaduta dalla garanzia e, per l'ipotesi in cui la domanda di risoluzione fosse accolta, proponeva domanda di risarcimento del danno nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del mandato ad essa conferito.

2. - L'adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 24151/2008 pubblicata in data 4 dicembre 2008, accoglieva la domanda della signora [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto e condannava i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione in favore dell'attrice del prezzo del veicolo nonché al rimborso delle spese sostenute.

3. - La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3646/2017, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 31 maggio 2017, ha accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della decisione impugnata, ha rigettato la domanda della [OSCURATO:PERSONA].

In via preliminare, la Corte territoriale ha rilevato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'autoveicolo, pur essendo di sua proprietà, era stato venduto dalla società mandataria, senza alcuna spendita del nome del rappresentato.

Nel merito, la Corte territoriale ha rilevato che, non avendo l'appellata contestato la configurazione dell'azione da lei esercitata quale azione di garanzia ai sensi dell'art. 1490 cod. civ., l'onere della prova in caso di azione di risoluzione per vizi della cosa comprata si atteggia in modo differente rispetto all'azione di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ.Tanto premesso, la Corte capitolina ha osservato che l'attrice non ha in alcun modo provato la sussistenza del vizio e la sua incidenza sul sinallagma contrattuale.

L'unico elemento probatorio fornito dall'acquirente - ha rilevato la Corte d'appello - è costituito dalla produzione documentale di copia di una corrispondenza per posta elettronica intercorsa, in lingua inglese, fra l'attrice e un dipendente della casa costruttrice.

Ma detta corrispondenza, di per sé, non costituisce prova idonea dell'esistenza del vizio lamentato, né che esso sia tanto incisivo da rendere l'automobile inidonea all'uso.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso la signora [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 28 dicembre 2017, sulla base di sei motivi.

La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

4. - Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio.

In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si censura l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'odierna ricorrente non avrebbe contestato la qualificazione della domanda proposta nei termini di azione di garanzia per i vizi, ai sensi dell'art. 1490 cod. civ.

2. - Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la ricorrente contesta il capo della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello ha rilevato la carenza di legittimazione passiva del proprietario del veicolo, [OSCURATO:PERSONA].3. - Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1490, 1497 e 2697 cod. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) si sostiene che in realtà il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, avrebbe qualificato la domanda come azione di risoluzione per grave inadempimento.

Precisa la ricorrente di avere, tanto con le conclusioni formulate in primo grado, quanto con la comparsa di costituzione in appello, sempre qualificato la propria domanda come azione di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.

Le controparti non avrebbero fornito alcuna prova dell'adempimento della propria obbligazione, limitandosi a lamentare genericamente la carenza di prova da parte attrice sul vizio lamentato, vizio che, invece, secondo la ricorrente, risulterebbe inequivocabilmente esistente in base alla documentazione prodotta in primo grado dall'attrice.

Le parti convenute, del resto, non avrebbero mai contestato l'inidoneità dell'autovettura a connettersi con le postazioni di ricarica del Comune di Roma.

La causa concreta del contratto risiedeva, del resto, proprio nella possibilità di ricaricare la vettura presso le stazioni predisposte dal Comune di Roma.

4. - Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.) la ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sia sulla domanda risarcitoria formulata da Cinotti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sia sulla domanda formulata dalla società nei confronti dell'appellante principale.

5. - Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, 92, secondo comma, 281 -sexies, 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura il capo della sentenza impugnata con cui è stata disposta la liquidazione, a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., delle spese del doppio grado di giudizio, nonostante in primo grado la società fosse risultata soccombente.

Inoltre, la ricorrente deduce l'erroneità del capo della sentenza che l'ha condannata a rifondere le spese di lite anche a favore della [OSCURATO:PERSONA] - pur avendo la Corte d'appello affermato la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla predetta società - senza aver tenuto conto della reciproca o parziale soccombenza.

6. - Con il sesto motivo (nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 -sexies cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, in quanto priva dell'obbligatoria concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con conseguente mera apparenza della motivazione.

7. - [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso, in particolare con il terzo motivo, pone, tra l'altro, la questione di quale sia la parte gravata dall'onere della prova quando, a fondamento dell'azione di risoluzione ex art. 1497 cod. civ., il compratore alleghi la mancanza delle qualità promesse.

Le Sezioni Unite, con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, hanno fissato, in generale, la regola secondo cui anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

Tuttavia, nella materia della garanzia per i vizi della cosa venduta, le Sezioni Unite, con la sentenza 3 maggio 2019, n. 11748, hanno affermato che il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di far valere il diritto alla garanzia.

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art.1490 cod. civ., dunque, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.

Pertanto, nelle azioni edilizie, la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore non è compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2001 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno.

La ragione di questa differenziazione sta nel fatto che la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione, non di obbligazione, ma di soggezione.

Le Sezioni Unite del 2019 fanno leva anche su altri argomenti a sostegno della soluzione in tema di distribuzione dell'onere della prova.

Infatti, l'opzione ermeneutica che pone a carico del compratore l'onere di provare i vizi della cosa venduta soddisfa anche le esigenze di carattere pratico, espresse dal principio di vicinanza della prova; inoltre, si appalesa armonica rispetto alle analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione.

Nella presente controversia, si tratta di stabilire se la regola in tema di onere della prova fissata dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 11748 del 2019 valga anche per la mancanza di qualità, fattispecie nella quale l'art. 1497 cod. civ. prevede la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tollerabilità stabiliti dagli usi, osservati peraltro i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ.E' una questione rispetto alla quale gli studi sulla vendita da tempo non dubitano che l'onere di provare la mancanza di qualità dovute incomba al creditore.

Trattandosi di questione di particolare rilevanza, il Collegio ritiene opportuno disporne la trattazione in pubblica udienza, con l'apporto della discussione orale e con il contributo nomofilattico del pubblico min

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al NRG 1236-18 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3ohnine, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 9; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; CINOTTI Nicola; - intimati - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3646/2017 pubblicata il 31 maggio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con atto di citazione del 7 settembre 2007, la signora [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il signor [OSCURATO:PERSONA], precedente intestatario del veicolo a motorizzazione ibrida modello Maranello targato CG73077, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società mediante la quale l'attrice aveva acquistato il veicolo predetto. L'attrice esponeva di aver perfezionato l'acquisto dell'autovettura in data 10 aprile 2006, dopo aver ricevuto, da parte della società convenuta, assicurazione che l'automobile poteva essere ricaricata presso le stazioni di servizio predisposte dal Comune di Roma. Tuttavia, l'attrice allegava di aver riscontrato che il veicolo non era affatto compatibile ai fini della connessione con le predette stazioni e di avere appreso, contattata la casa produttrice, che il mezzo non poteva in alcun modo funzionare attraverso il servizio di ricarica offerto dal Comune di Roma. L'attrice, dunque, lamentando l'inidoneità allo scopo del veicolo acquistato, chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo versato ed il rimborso delle spese sostenute, intendendo far venire meno gli effetti del contratto a causa del grave inadempimento dei convenuti. Si costituiva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] a r.I., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per aver svolto il ruolo di mera mandataria del venditore Cinotti, proprietario del mezzo. Nel merito, deduceva l'insussistenza del vizio denunciato, dal momento che il precedente proprietario aveva regolarmente utilizzato l'autovettura con alimentazione sia a benzina sia elettrica e che, comunque, l'attrice ne aveva fatto uso, registrando una percorrenza pari a circa 3.000 km. Aggiungeva, altresì, di aver consegnato all'acquirente il kit di adattamento alle centraline elettriche del Comune di Roma, la mappa relativa alla loro collocazione e la scheda magnetica per consentirle di avvalersi della motorizzazione ibrida. Si costituiva in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], deducendo che quanto indicato dall'attrice non poteva costituire grave inadempimento e che, comunque, egli non aveva alcuna responsabilità al riguardo. Eccepiva, inoltre, che l'attrice era decaduta dalla garanzia e, per l'ipotesi in cui la domanda di risoluzione fosse accolta, proponeva domanda di risarcimento del danno nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del mandato ad essa conferito. 2. - L'adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 24151/2008 pubblicata in data 4 dicembre 2008, accoglieva la domanda della signora [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto e condannava i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione in favore dell'attrice del prezzo del veicolo nonché al rimborso delle spese sostenute. 3. - La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3646/2017, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 31 maggio 2017, ha accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della decisione impugnata, ha rigettato la domanda della [OSCURATO:PERSONA]. In via preliminare, la Corte territoriale ha rilevato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'autoveicolo, pur essendo di sua proprietà, era stato venduto dalla società mandataria, senza alcuna spendita del nome del rappresentato. Nel merito, la Corte territoriale ha rilevato che, non avendo l'appellata contestato la configurazione dell'azione da lei esercitata quale azione di garanzia ai sensi dell'art. 1490 cod. civ., l'onere della prova in caso di azione di risoluzione per vizi della cosa comprata si atteggia in modo differente rispetto all'azione di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ.Tanto premesso, la Corte capitolina ha osservato che l'attrice non ha in alcun modo provato la sussistenza del vizio e la sua incidenza sul sinallagma contrattuale. L'unico elemento probatorio fornito dall'acquirente - ha rilevato la Corte d'appello - è costituito dalla produzione documentale di copia di una corrispondenza per posta elettronica intercorsa, in lingua inglese, fra l'attrice e un dipendente della casa costruttrice. Ma detta corrispondenza, di per sé, non costituisce prova idonea dell'esistenza del vizio lamentato, né che esso sia tanto incisivo da rendere l'automobile inidonea all'uso. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso la signora [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 28 dicembre 2017, sulla base di sei motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 4. - Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si censura l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'odierna ricorrente non avrebbe contestato la qualificazione della domanda proposta nei termini di azione di garanzia per i vizi, ai sensi dell'art. 1490 cod. civ. 2. - Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la ricorrente contesta il capo della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello ha rilevato la carenza di legittimazione passiva del proprietario del veicolo, [OSCURATO:PERSONA].3. - Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1490, 1497 e 2697 cod. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) si sostiene che in realtà il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, avrebbe qualificato la domanda come azione di risoluzione per grave inadempimento. Precisa la ricorrente di avere, tanto con le conclusioni formulate in primo grado, quanto con la comparsa di costituzione in appello, sempre qualificato la propria domanda come azione di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. Le controparti non avrebbero fornito alcuna prova dell'adempimento della propria obbligazione, limitandosi a lamentare genericamente la carenza di prova da parte attrice sul vizio lamentato, vizio che, invece, secondo la ricorrente, risulterebbe inequivocabilmente esistente in base alla documentazione prodotta in primo grado dall'attrice. Le parti convenute, del resto, non avrebbero mai contestato l'inidoneità dell'autovettura a connettersi con le postazioni di ricarica del Comune di Roma. La causa concreta del contratto risiedeva, del resto, proprio nella possibilità di ricaricare la vettura presso le stazioni predisposte dal Comune di Roma. 4. - Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.) la ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sia sulla domanda risarcitoria formulata da Cinotti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sia sulla domanda formulata dalla società nei confronti dell'appellante principale. 5. - Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, 92, secondo comma, 281 -sexies, 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura il capo della sentenza impugnata con cui è stata disposta la liquidazione, a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., delle spese del doppio grado di giudizio, nonostante in primo grado la società fosse risultata soccombente. Inoltre, la ricorrente deduce l'erroneità del capo della sentenza che l'ha condannata a rifondere le spese di lite anche a favore della [OSCURATO:PERSONA] - pur avendo la Corte d'appello affermato la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla predetta società - senza aver tenuto conto della reciproca o parziale soccombenza. 6. - Con il sesto motivo (nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 -sexies cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, in quanto priva dell'obbligatoria concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con conseguente mera apparenza della motivazione. 7. - [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso, in particolare con il terzo motivo, pone, tra l'altro, la questione di quale sia la parte gravata dall'onere della prova quando, a fondamento dell'azione di risoluzione ex art. 1497 cod. civ., il compratore alleghi la mancanza delle qualità promesse. Le Sezioni Unite, con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, hanno fissato, in generale, la regola secondo cui anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Tuttavia, nella materia della garanzia per i vizi della cosa venduta, le Sezioni Unite, con la sentenza 3 maggio 2019, n. 11748, hanno affermato che il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di far valere il diritto alla garanzia. In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art.1490 cod. civ., dunque, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. Pertanto, nelle azioni edilizie, la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore non è compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2001 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno. La ragione di questa differenziazione sta nel fatto che la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione, non di obbligazione, ma di soggezione. Le Sezioni Unite del 2019 fanno leva anche su altri argomenti a sostegno della soluzione in tema di distribuzione dell'onere della prova. Infatti, l'opzione ermeneutica che pone a carico del compratore l'onere di provare i vizi della cosa venduta soddisfa anche le esigenze di carattere pratico, espresse dal principio di vicinanza della prova; inoltre, si appalesa armonica rispetto alle analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione. Nella presente controversia, si tratta di stabilire se la regola in tema di onere della prova fissata dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 11748 del 2019 valga anche per la mancanza di qualità, fattispecie nella quale l'art. 1497 cod. civ. prevede la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tollerabilità stabiliti dagli usi, osservati peraltro i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ.E' una questione rispetto alla quale gli studi sulla vendita da tempo non dubitano che l'onere di provare la mancanza di qualità dovute incomba al creditore. Trattandosi di questione di particolare rilevanza, il Collegio ritiene opportuno disporne la trattazione in pubblica udienza, con l'apporto della discussione orale e con il contributo nomofilattico del pubblico min
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