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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29957/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2132-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ANNALISA CUOMOgiusta procura speciale allegata al contro ricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 4831/19/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 17 / 6 /2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 14508/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento TARES 2017 emesso dal Comune di Napoli; il Comuneresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo il Comune ricorrent e denuncia , in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 18 e 22 d.lgs. n. 31/12/1992 n. 546 ) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuenteper mancata allegazione dell’atto impugnato in sede di costituzione in giudizio;

1.2. la censura è fondata;

1.3. la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello del Comune affermando quanto segue:« [OSCURATO:SOCIETA]. ha omesso di depositare, al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, l’atto impositivo impugnato, ma ne ha allegato la sola prima pagina.

Si tratta di requisito diammissibilità della domanda, previsto espressamente dall’art. 22 comma 1 e comma 4 d.lgs.546/1992.

Il comma 4 predetto stabilisce che “Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.”.

Quindi, l’attoimpugnato dev’essere allegato nel processo nella sua integralità.La società appellante ha riconosciuto l’omissione, consistita nell’aver allegato la sola primapagina dell’avviso di accertamento, tanto che ne ha addotto giustificazione, nel ricorso in secondo grado, addebitandola a “… mero errore in fase di conversione del formato PDFA e caricamento degliallegati …”.

Tuttavia, il vizio nella costituzione in giudizio non è emendabile, in sede di appello, tenuto conto che i requisiti di ammissibilità della domanda devono sussistere almomento in cui questa viene portataalla cognizione della CTP, in prima istanza»; 1.4.come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 25107/2020, 10209/2018) n el processo tributario non è prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, sebbene il contribuente sia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto; 1.5.a tale riguardo, va richiamato l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 21170 del 2005; Cass. n. 6391 del 2006; Cass. n. 29394 del 2008; Cass. n. 15444 del 2010; Cass. n. 6130 del 2011), secondo il quale le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della « tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni diinammissibilità » (sentenze C. Cost. nn.189 del 2000 e 520 del 2002);

1.6. a tali principi fa tuttavia eccezione la prova della tempestività dell'impugnazione in ipotesi di contestazione di parte resistente, la quale deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività, che esige l'allegazione dell'atto impugnato, nella specie l'intimazione di pagamento, con specifica indicazione della data dell'avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione e, soprattutto, dell'indicazione della data di ricezione dell'atto, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, considerato che è onere dell'impugnante fornire la prova della ritualità (cfr. Cass. n. 27837 del 2013);

1.7. alla stregua degli esposti principi di diritto, non essendo stata in alcun modo contestata dal resistente in primo grado la tempestività del ricorso avverso l’atto impugnato, come emerge dalla sentenza della Commissione tributaria regionale e dagli atti difensivi allegati al ricorso in cassazione, la parte contribuente non era dunque tenuta alla produzione dell’atto al fine di dimostrare il rituale perfezionamento del procedimento notificatoriodel ricorso introduttivo, il che consente quindi di esclu dere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, essendo possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali;

2. il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie ilricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2132-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ANNALISA CUOMOgiusta procura speciale allegata al contro ricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 4831/19/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 17 / 6 /2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 14508/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento TARES 2017 emesso dal Comune di Napoli; il Comuneresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo il Comune ricorrent e denuncia , in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 18 e 22 d.lgs. n. 31/12/1992 n. 546 ) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuenteper mancata allegazione dell’atto impugnato in sede di costituzione in giudizio; 1.2. la censura è fondata; 1.3. la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello del Comune affermando quanto segue:« [OSCURATO:SOCIETA]. ha omesso di depositare, al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, l’atto impositivo impugnato, ma ne ha allegato la sola prima pagina. Si tratta di requisito diammissibilità della domanda, previsto espressamente dall’art. 22 comma 1 e comma 4 d.lgs.546/1992. Il comma 4 predetto stabilisce che “Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.”. Quindi, l’attoimpugnato dev’essere allegato nel processo nella sua integralità.La società appellante ha riconosciuto l’omissione, consistita nell’aver allegato la sola primapagina dell’avviso di accertamento, tanto che ne ha addotto giustificazione, nel ricorso in secondo grado, addebitandola a “… mero errore in fase di conversione del formato PDFA e caricamento degliallegati …”. Tuttavia, il vizio nella costituzione in giudizio non è emendabile, in sede di appello, tenuto conto che i requisiti di ammissibilità della domanda devono sussistere almomento in cui questa viene portataalla cognizione della CTP, in prima istanza»; 1.4.come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 25107/2020, 10209/2018) n el processo tributario non è prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, sebbene il contribuente sia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto; 1.5.a tale riguardo, va richiamato l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 21170 del 2005; Cass. n. 6391 del 2006; Cass. n. 29394 del 2008; Cass. n. 15444 del 2010; Cass. n. 6130 del 2011), secondo il quale le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della « tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni diinammissibilità » (sentenze C. Cost. nn.189 del 2000 e 520 del 2002); 1.6. a tali principi fa tuttavia eccezione la prova della tempestività dell'impugnazione in ipotesi di contestazione di parte resistente, la quale deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività, che esige l'allegazione dell'atto impugnato, nella specie l'intimazione di pagamento, con specifica indicazione della data dell'avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione e, soprattutto, dell'indicazione della data di ricezione dell'atto, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, considerato che è onere dell'impugnante fornire la prova della ritualità (cfr. Cass. n. 27837 del 2013); 1.7. alla stregua degli esposti principi di diritto, non essendo stata in alcun modo contestata dal resistente in primo grado la tempestività del ricorso avverso l’atto impugnato, come emerge dalla sentenza della Commissione tributaria regionale e dagli atti difensivi allegati al ricorso in cassazione, la parte contribuente non era dunque tenuta alla produzione dell’atto al fine di dimostrare il rituale perfezionamento del procedimento notificatoriodel ricorso introduttivo, il che consente quindi di esclu dere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, essendo possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali; 2. il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie ilricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenut
Sentenza Cassazione n. 29957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris