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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 09513/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19730/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]); – ricorrente – Contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 19730/2016 [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore Numero sezionale 6352/2021Numero di raccolta generale 9513/2022pro tempore; Data pubblicazione 23/03/2022 - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 650/34/16 depositata il 17/02/2016 notificata il 30/05/2016; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato quindi la sentenza della CTP di Catania che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di rettifica e irrogazione sanzioni per IRPEF ed ILOR 1997; - avverso la sentenza sopradetta propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a cinque motivi; la curatela fallimentare del sig. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; Considerato che: - il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per motivazione apparente violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 111 c. 6 Cost., 132 c. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. nonché art. 1 c. 2, 36 c. 2 n. 2 e n. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente limitandosi a mere affermazioni apodittiche smentite dagli atti di causa e omettendo di indicare le ragioni per le quali i rilievi assorbenti dell'agenzia circa la legittimità degli accertamenti non potessero trovare accoglimento; - il motivo in parola può esaminarsi congiuntamente con il terzo motivo di ricorso che si incentra sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR sorvolato sull'esame della questione controversa che costituiva Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 19730/2016 invece presupposto necessario e funzionale al fine della corretta Numero sezionale 6352/2021Numero di raccolta generale 9513/2022 interpretazione del giudizio in questione e con il quarto motivo di Data pubblicazione 23/03/2022 ricorso che denuncia la nullità della sentenza per non avere la CTR pronunciato su tutta la domanda portata alla sua cognizione non avendo che il giudice dell'appello tenuto conto di quanto dedotto in sede di formulazione del terzo motivo; - detti motivi sono inammissibili poiché in concreto costituiscono censure di tipo motivazionale: dal momento che la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d.

L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 187 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; - conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 19730/2016 costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza Numero sezionale 6352/2021Numero di raccolta generale 9513/2022 della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della Data pubblicazione 23/03/2022 sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione che qui si eccepisce in ricorso; - il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c. e dell’art. 36 c. 2 n. e 4 n. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto tra di loro, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR rigettato l'appello in violazione dei principi in materia di prova per presunzioni ritenendo erroneamente nullo l'avviso di accertamento perché fondato su presunzioni; - il motivo è inammissibile, in quanto del tutto fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi; - infatti, la CTR non ha per nulla ritenuto nullo l’atto impugnato in quanto fondato su elementi di prova presuntiva: essa, ben diversamente, ha ritenuto che esisteva “una sostanziale differenza di valore” fra i vari tipi di merce e “i tipi di merce più venduti presentavano una percentuale di ricarico inferiore rispetto a quella risultante dal ricarico medio”; occorreva per pertanto utilizzare “il metodo della cosiddetta media ponderata per tenere conto della differente incidenza sui ricavi”; la CTR, quindi, ha ritenuto illegittimo l’atto impugnato in quanto fondato su una metodologica di calcolo del ricarico (secondo la media c.d.

“semplice” e non secondo quella c.d.

“ponderata”); tal statuizione non risulta aggredita dal motivo e resta quindi indenne da censura Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 19730/2016 mentre secondo questa Corte di Legittimità (Cass. Sez.Numero sezionale 6352/2021Numero di raccolta generale 9513/2022 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017), perché la pronuncia Data pubblicazione 23/03/2022 impugnata venga scalfita dal motivo di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata; di qui l’inammissibilità del mezzo in parola; - il quarto motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare su tutta la domanda sottoposta alla sua cognizione; tal motivo può esaminarsi unitamente al successivo quinto motivo di ricorso che denuncia nuovamente la nullità della sentenza per non avere il giudice dell'appello quantificato il debito fiscale determinando nel merito la pretesa tributaria che andava invece quantificata calcolando autonomamente la percentuale di ricarico ritenuta congrua: si tratta in sostanza di frammentazioni di una medesima censura; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha ritenuto che la rettifica in questione “deve considerarsi nulla poiché fondata su presunzioni” (penultimo periodo della parte motivazionale della sentenza impugnata); pertanto essa ha in concreto effettivamente pronunciato, sia pur sinteticamente dandone conto, su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; - conseguentemente, il ricorso va rigettato integralmente; p.q.m. ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19730/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]); – ricorrente – Contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 19730/2016 [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore Numero sezionale 6352/2021Numero di raccolta generale 9513/2022pro tempore; Data pubblicazione 23/03/2022 - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 650/34/16 depositata il 17/02/2016 notificata il 30/05/2016; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato quindi la sentenza della CTP di Catania che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di rettifica e irrogazione sanzioni per IRPEF ed ILOR 1997; - avverso la sentenza sopradetta propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a cinque motivi; la curatela fallimentare del sig. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; Considerato che: - il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per motivazione apparente violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 111 c. 6 Cost., 132 c. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. nonché art. 1 c. 2, 36 c. 2 n. 2 e n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente limitandosi a mere affermazioni apodittiche smentite dagli atti di causa e omettendo di indicare le ragioni per le quali i rilievi assorbenti dell'agenzia circa la legittimità degli accertamenti non potessero trovare accoglimento; - il motivo in parola può esaminarsi congiuntamente con il terzo motivo di ricorso che si incentra sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR sorvolato sull'esame della questione controversa che costituiva Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 19730/2016 invece presupposto necessario e funzionale al fine della corretta Numero sezionale 6352/2021Numero di raccolta generale 9513/2022 interpretazione del giudizio in questione e con il quarto motivo di Data pubblicazione 23/03/2022 ricorso che denuncia la nullità della sentenza per non avere la CTR pronunciato su tutta la domanda portata alla sua cognizione non avendo che il giudice dell'appello tenuto conto di quanto dedotto in sede di formulazione del terzo motivo; - detti motivi sono inammissibili poiché in concreto costituiscono censure di tipo motivazionale: dal momento che la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 187 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; - conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 19730/2016 costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza Numero sezionale 6352/2021Numero di raccolta generale 9513/2022 della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della Data pubblicazione 23/03/2022 sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione che qui si eccepisce in ricorso; - il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c. e dell’art. 36 c. 2 n. e 4 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto tra di loro, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR rigettato l'appello in violazione dei principi in materia di prova per presunzioni ritenendo erroneamente nullo l'avviso di accertamento perché fondato su presunzioni; - il motivo è inammissibile, in quanto del tutto fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi; - infatti, la CTR non ha per nulla ritenuto nullo l’atto impugnato in quanto fondato su elementi di prova presuntiva: essa, ben diversamente, ha ritenuto che esisteva “una sostanziale differenza di valore” fra i vari tipi di merce e “i tipi di merce più venduti presentavano una percentuale di ricarico inferiore rispetto a quella risultante dal ricarico medio”; occorreva per pertanto utilizzare “il metodo della cosiddetta media ponderata per tenere conto della differente incidenza sui ricavi”; la CTR, quindi, ha ritenuto illegittimo l’atto impugnato in quanto fondato su una metodologica di calcolo del ricarico (secondo la media c.d. “semplice” e non secondo quella c.d. “ponderata”); tal statuizione non risulta aggredita dal motivo e resta quindi indenne da censura Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 19730/2016 mentre secondo questa Corte di Legittimità (Cass. Sez.Numero sezionale 6352/2021Numero di raccolta generale 9513/2022 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017), perché la pronuncia Data pubblicazione 23/03/2022 impugnata venga scalfita dal motivo di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata; di qui l’inammissibilità del mezzo in parola; - il quarto motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare su tutta la domanda sottoposta alla sua cognizione; tal motivo può esaminarsi unitamente al successivo quinto motivo di ricorso che denuncia nuovamente la nullità della sentenza per non avere il giudice dell'appello quantificato il debito fiscale determinando nel merito la pretesa tributaria che andava invece quantificata calcolando autonomamente la percentuale di ricarico ritenuta congrua: si tratta in sostanza di frammentazioni di una medesima censura; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha ritenuto che la rettifica in questione “deve considerarsi nulla poiché fondata su presunzioni” (penultimo periodo della parte motivazionale della sentenza impugnata); pertanto essa ha in concreto effettivamente pronunciato, sia pur sinteticamente dandone conto, su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; - conseguentemente, il ricorso va rigettato integralmente; p.q.m. ri
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