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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 1985

Cassazione n. 05300/2024

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO 1.La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere l’accertamento del loro diritto all’inquadramento, fin dall’inizio del rapporto lavorativo con il Consiglio di Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l’Analisi dell’[OSCURATO:PERSONA] , nel livello II (rispettivamente profilo di “primo tecnologo”, fascia stipendiale IV e a partire dal 1° novembre 2007 fascia stipendiale V e “primo ricercatore” fascia stipendiale V e a partire dal 1° marzo 2005 nella fascia stipendiale VI del CCNL [OSCURATO:PERSONA] di Ricerca), nonché del loro diritto al mantenimento dell’anzianità di servizio maturata presso il Ministero a decorrere dalla data di costituzione del rapporto (rispettivamente dal 1.7.1985 e dal 14.10.1970) nonché alla corresponsione delle differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi.

2. La Corte territoriale ha ritenuto infondate le pretes e relative al superiore inquadramento eal mantenimento dell’anzianità di servizio.

3. Hainoltre escluso che dal mantenimento della contrattazione del C omparto ministeriale oltre la data di costituzione del nuovo ente ( contrattualmente pattuito dalle parti sindacali)potesse desumersi che fosse derivato un danno agli attuali appellanti; hain proposito evidenziato che il personale aveva continuato a fruire del medesimo trattamento economico e normativo di cui aveva sempre goduto, anche ai fini della maturazione dell’anzianità che nel suo complesso sarebbe stata poi riconosciuta a fini economici nel nuovo Ente.

4. Il giudice di appello ha ritenutopienamente legittima la scelta effettuata nell’ambito della definizione delle tabelle di equiparazione di non riconoscere la valenza dell’anzianità maturata nell’ambito del profilo di nuova destinazione, ferma restando la sua rilevanza a fini economicie previdenziali; ha aggiunto che l’interpretazione della norma contrattuale operata dal Consiglio era stata avallata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5. Ha considerato inconferente l’allegazione secondo cui l’Ente avrebbe operato in favore di terzi riconoscimenti di anzianità più favorevoli ed avrebbe complessivamente garantito un trattamento economico migliorativo per il personale proveniente da altri profili.

6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] Angelis ha nno proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motiv i , illustrati da memoria .

7. I l Consiglio di Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l’Analisi dell’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

DIRITTO 1.Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ., dell’art. 9, comma 6, d. lgs. n. 454/1999 e dell’art. 31 d. lgs. n. 165/2001.

Addebita alla sentenza impugnata di non avere correttamente valutato le deduzioni contenute nel ricorso, relative all’erroneo riconoscimento, da parte della Corte territoriale, di regimi giuridici diversi per le fattispecie di cui al comma 5 rispetto a quella del comma 6 dell’art. 9; lamenta l’omessa motivazione sul punto.2.La seconda censura deduce la violazione degli artt. 2, 3, 35, 36 e 97 Cost., nonché dell’art. 2103 cod. civ.

Evidenziache il quasi totale azzeramento dell’anzianità di servizio maturata prima del 31.12.2005 ha prodotto gravi danni ai ricorrenti (disconoscimento della maggiore professionalità, appiattimento del trattamento economico individuale, mortificazione della personalità e svilimento del loro titolo di studio).

3. Il terzo mezzo lamenta laviolazione della normativa costituzionale sopra menzionata, nonché dell’art. 9, comma 6, d. lgs. n. 454/999, per avere la Corte territoriale escluso qualunque possibilità di contestazione, da parte dei singoli interessati, del prodotto di scelte operate dai sindacati.

Deduce che gli accordi sindacali non possono prevedere deroghe in peius riguardo all’inquadramento dei lavoratoririspetto alle previsioni di legge e della Costituzionee lamenta l’erroneità della statuizione della sentenza impugnata che ha equiparato le qualifiche dei ricorrenti presso il [OSCURATO:PERSONA] e quella conferita presso il Consiglio di Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l’Analisi dell’[OSCURATO:PERSONA].

4. Il quarto motivo denuncia l’ errore contenuto nella sentenza impugnata, evidenziandogli appellanti erano cinque, e non quattro.

5. Va premesso che nellenote finali i procuratori dei ricorrenti hanno dedotto che in data 22.8.2019è deceduto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Deve in proposito rammentarsi che nel giudizio di cassazione, dopo l’instaurazione del rapporto processuale, in caso di morte o di perdita della capacità della parte o del difensore non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 299 ss. cod. proc. civ. (Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 7751/2020) Cass. n. 10824/2004).

6. L’impugnazione è inammissibile in quanto tardiva.

7. La sentenza impugnata è stata,infatti, pubblicata in data 3.5.2017; ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009,applicabile ratione temporisin quanto il giudizio di primo grado è iniziato nel 2011, il termine lungo per l’impugnazione, in mancanza di notifica, era pertanto di sei mesi.8.

Il ricorso per cassazione è datato 4.12.2017 ed è stato avviato per la notificain pari data.

9. Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l'esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma dellaL. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis,Cass. 8 aprile 2002 n. 5015 , 26 ottobre 2004 n. 20732 , 18 gennaio 2006 n.820, 8 maggio 2006 n. 10452 ), comprese le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato (Cass. 9 aprile 2004 n.6956)» ( Cass.

S.U. n. 749/2007).

Parimenti consolidato è il principio secondo cui la tardività del ricorso deve essere rilevata d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 10212/2019) ed il rilievo è sottratto alla regola espressa dall'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. -la quale impone al giudice di provocare il contradditorio sulla questione rilevata d'ufficio-, che è da riferiresoltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito (Cass. n. 15964/2011).

10. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, perché proposto oltre la scadenza del termine semestrale.

11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

12. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per competenze professionali, nonché al rimborso dellespese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere l’accertamento del loro diritto all’inquadramento, fin dall’inizio del rapporto lavorativo con il Consiglio di Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l’Analisi dell’[OSCURATO:PERSONA] , nel livello II (rispettivamente profilo di “primo tecnologo”, fascia stipendiale IV e a partire dal 1° novembre 2007 fascia stipendiale V e “primo ricercatore” fascia stipendiale V e a partire dal 1° marzo 2005 nella fascia stipendiale VI del CCNL [OSCURATO:PERSONA] di Ricerca), nonché del loro diritto al mantenimento dell’anzianità di servizio maturata presso il Ministero a decorrere dalla data di costituzione del rapporto (rispettivamente dal 1.7.1985 e dal 14.10.1970) nonché alla corresponsione delle differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi. 2. La Corte territoriale ha ritenuto infondate le pretes e relative al superiore inquadramento eal mantenimento dell’anzianità di servizio. 3. Hainoltre escluso che dal mantenimento della contrattazione del C omparto ministeriale oltre la data di costituzione del nuovo ente ( contrattualmente pattuito dalle parti sindacali)potesse desumersi che fosse derivato un danno agli attuali appellanti; hain proposito evidenziato che il personale aveva continuato a fruire del medesimo trattamento economico e normativo di cui aveva sempre goduto, anche ai fini della maturazione dell’anzianità che nel suo complesso sarebbe stata poi riconosciuta a fini economici nel nuovo Ente. 4. Il giudice di appello ha ritenutopienamente legittima la scelta effettuata nell’ambito della definizione delle tabelle di equiparazione di non riconoscere la valenza dell’anzianità maturata nell’ambito del profilo di nuova destinazione, ferma restando la sua rilevanza a fini economicie previdenziali; ha aggiunto che l’interpretazione della norma contrattuale operata dal Consiglio era stata avallata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 5. Ha considerato inconferente l’allegazione secondo cui l’Ente avrebbe operato in favore di terzi riconoscimenti di anzianità più favorevoli ed avrebbe complessivamente garantito un trattamento economico migliorativo per il personale proveniente da altri profili. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] Angelis ha nno proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motiv i , illustrati da memoria . 7. I l Consiglio di Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l’Analisi dell’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. DIRITTO 1.Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ., dell’art. 9, comma 6, d. lgs. n. 454/1999 e dell’art. 31 d. lgs. n. 165/2001. Addebita alla sentenza impugnata di non avere correttamente valutato le deduzioni contenute nel ricorso, relative all’erroneo riconoscimento, da parte della Corte territoriale, di regimi giuridici diversi per le fattispecie di cui al comma 5 rispetto a quella del comma 6 dell’art. 9; lamenta l’omessa motivazione sul punto.2.La seconda censura deduce la violazione degli artt. 2, 3, 35, 36 e 97 Cost., nonché dell’art. 2103 cod. civ. Evidenziache il quasi totale azzeramento dell’anzianità di servizio maturata prima del 31.12.2005 ha prodotto gravi danni ai ricorrenti (disconoscimento della maggiore professionalità, appiattimento del trattamento economico individuale, mortificazione della personalità e svilimento del loro titolo di studio). 3. Il terzo mezzo lamenta laviolazione della normativa costituzionale sopra menzionata, nonché dell’art. 9, comma 6, d. lgs. n. 454/999, per avere la Corte territoriale escluso qualunque possibilità di contestazione, da parte dei singoli interessati, del prodotto di scelte operate dai sindacati. Deduce che gli accordi sindacali non possono prevedere deroghe in peius riguardo all’inquadramento dei lavoratoririspetto alle previsioni di legge e della Costituzionee lamenta l’erroneità della statuizione della sentenza impugnata che ha equiparato le qualifiche dei ricorrenti presso il [OSCURATO:PERSONA] e quella conferita presso il Consiglio di Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l’Analisi dell’[OSCURATO:PERSONA]. 4. Il quarto motivo denuncia l’ errore contenuto nella sentenza impugnata, evidenziandogli appellanti erano cinque, e non quattro. 5. Va premesso che nellenote finali i procuratori dei ricorrenti hanno dedotto che in data 22.8.2019è deceduto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Deve in proposito rammentarsi che nel giudizio di cassazione, dopo l’instaurazione del rapporto processuale, in caso di morte o di perdita della capacità della parte o del difensore non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 299 ss. cod. proc. civ. (Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 7751/2020) Cass. n. 10824/2004). 6. L’impugnazione è inammissibile in quanto tardiva. 7. La sentenza impugnata è stata,infatti, pubblicata in data 3.5.2017; ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009,applicabile ratione temporisin quanto il giudizio di primo grado è iniziato nel 2011, il termine lungo per l’impugnazione, in mancanza di notifica, era pertanto di sei mesi.8. Il ricorso per cassazione è datato 4.12.2017 ed è stato avviato per la notificain pari data. 9. Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l'esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma dellaL. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis,Cass. 8 aprile 2002 n. 5015 , 26 ottobre 2004 n. 20732 , 18 gennaio 2006 n.820, 8 maggio 2006 n. 10452 ), comprese le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato (Cass. 9 aprile 2004 n.6956)» ( Cass. S.U. n. 749/2007). Parimenti consolidato è il principio secondo cui la tardività del ricorso deve essere rilevata d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 10212/2019) ed il rilievo è sottratto alla regola espressa dall'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. -la quale impone al giudice di provocare il contradditorio sulla questione rilevata d'ufficio-, che è da riferiresoltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito (Cass. n. 15964/2011). 10. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, perché proposto oltre la scadenza del termine semestrale. 11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 12. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per competenze professionali, nonché al rimborso dellespese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a n
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