CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26036/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;- controricorrenti –r.g. n. 24272/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 24272/2022Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 26036/2026Data pubblicazione 01/10/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n.279/2022, pubblicata il 1° marzo 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29settembre 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nelle more del giudizio incorporatada [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in prosieguo,breviter: “la banca”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte diappello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, l’hacondannata al pagamento di euro 294.000,00 in favore diPiergianni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermando la sussistenza delnesso di occasionalità necessaria tra la condotta del consulentefinanziario [OSCURATO:PERSONA] e l'esercizio delle mansioni cui egli eraadibito per conto della banca.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito conunico controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha osservato: a) che, contrariamente a quanto ritenuto dalprimo giudice, nella specie doveva ritenersi sussistente il nesso dioccasionalità necessaria, in quanto era emerso con chiarezza chetutte le operazioni di investimento erano state poste in essere confondi prelevati da conti correnti aperti presso Banca IPIBI (oggil’odierna ricorrente), con modulistica di tale istituto di credito emediante l’intervento del Casali nella veste di promotorefinanziario di IPIBI, al quale gli odierni controricorrenti, sin dal2004, erano stati “assegnati”. Circostanza, del resto, confermatadal teste Mazzoli, che aveva affermato che gli incontri con il Casalisi tenevano prevalentemente nell’ufficio di quest’ultimo,r.g. n. 24272/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 24272/2022Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 26036/2026Data pubblicazione 01/10/2026circostanza che avvalorava ulteriormente la riferibilità dell’operatodel predetto alla banca di cui era promotore; b) alcuna anomalia,idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria, potevarinvenirsi nel comportamento dei clienti dovendo rilevarsi, in primoluogo, che le indagini penali avevano portato a qualificare i clientiquali parti lese delle condotte illecite Casali e non soggetti con luicollusi e, in secondo luogo, che l’adesione degli stessi agliinvestimenti asseritamente riservati ai promotori doveva esserestata percepita come una specie di “privilegio”, altrimenti essi nonavrebbero trasferito le somme che dovevano costituire la provvistacon sistemi tracciabili, quali assegni circolari e bonifici, peraltroeffettuati presso lo stesso istituto di credito, che tali investimentiaveva offerto; c) ai clienti non poteva imputarsi alcuna condottacolposa a sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., dalmomento che, alla luce delle modalità operative utilizzate dalCasali, essi dovevano ritersi vittime di un raggiro, come emergevadagli atti del procedimento penale e, in particolare, dal capo diimputazione che aveva portato alla condanna del Casali in sedepenale.4. Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a) «Primo motivo: violazione o falsa applicazione di norme didiritto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. in relazione alladisciplina di cui agli articoli 31, co. 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e 2049c.c., nonché omesso esame circa fatti decisivi e controversi aisensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.», deducendo l’erroneità dellasentenza impugnata in tema di interpretazione delle norme chedisciplinano la responsabilità dell’intermediario e per aver ritenutor.g. n. 24272/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 24272/2022Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 26036/2026Data pubblicazione 01/10/2026che il nesso di occasionalità necessaria si interrompe solo in casodi collusione dei clienti con il promotore, peraltro erroneamenteinterpretando anche il concetto giuridico di “collusione”, omettendol’esame di una serie di elementi di fatto che tale collusionechiaramente dimostravano, quantomeno sotto il profilodell’evidente irregolarità delle operazioni proposte loro dal Casali.Il motivo è inammissibile, per una serie di concomitanti ragioni.In primo luogo, la censura mostra di non confrontarsicorrettamente con la motivazione resa dalla sentenza impugnatache, ben lungi che fondarsi sull’affermazione che il nesso dioccasionalità necessaria si interromperebbe solo in presenza di unacollusione tra cliente e promotore, ha, invece, fondato il proprioconvincimento sulla circostanza che nessuna condotta “anomala”fosse ascrivibile ai clienti, esaminando al proposito il materialeprobatorio (di fonte documentale e testimoniale) e selezionandoall’uopo le prove acquisite al processo, idonee a giustificare lacorrettezza del convincimento maturato (cfr. sentenza, pag. 22).Così facendo, la Corte territoriale ha correttamente assoltoall’onere che questa Corte pretende (Sez. 3, Ordinanza n. 31894del 16/11/2023), di dare conto delle ragioni che portano aescludere che il comportamento del cliente sia stato talmenteanomalo, nei suoi rapporti con il promotore, da avere reciso ilnesso di coobbligazione che lega quest’ultimo all’intermediariopreponente. Nesso che, nella specie, la Corte territoriale haribadito sussistere, identificando le precise circostanze (cfr. sent.pagg. 18/20) accertate, che consentono di ritenere corretto ilgiudizio di sussunzione della fattispecie concretamente accertata inquella astratta che regola il concorso di responsabilitàdell’intermediario e del suo promotore.r.g. n. 24272/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 24272/2022Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 26036/2026Data pubblicazione 01/10/2026Sotto diverso profilo, va rilevato che il motivo, nella parte in cuilamenta il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile per aver omesso diargomentare la decisività dei fatti il cui esame lamenta sia statoomesso, atteso che le circostanze pretesamente omesse(consegna di assegni circolari in favore di soggetti terzi estraneialla banca, richiesta al promotore di assegni personali in garanziadelle operazioni, mancata contestazione delle periodicherendicontazioni da parte della banca) non sono accompagnatedalla necessaria dimostrazione dell’autonoma decisività ai fini deldecidere, ma sono allegate solo al fine di suggerire una possibilediversa valutazione a opera del giudice del merito; unaprospettazione che, in tali termini, è inammissibile, giacchéestranea al paradigma di deducibilità del vizio motivazionale(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1,Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n.20610 del 09/07/2021).b) «Secondo motivo: violazione o falsa applicazione di normedi diritto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. in relazione alladisciplina di cui all’1227 c.c. e di cui agli articoli 132, n. 4), c.p.c. e111, co. 6, Costituzione, nonché omesso esame circa fatti decisivie controversi ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.», deducendol’erroneità della sentenza impugnata per avere, senza alcunamotivazione ulteriore, ritenuto che l’art. 1227 cod. civ. non possaessere invocato nelle ipotesi in cui il danneggiato sia vittima di unfatto illecito penalmente rilevante, a prescindere da qualsiasicondotta causalmente tenuta dal danneggiato e/o dal suoconcorso, anche postumo, nella causazione del danno, omettendo,sotto altro profilo, di verificare se la condotta dei clienti nel corsor.g. n. 24272/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 24272/2022Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 26036/2026Data pubblicazione 01/10/2026del rapporto con il consulente e in occasione delle operazionicontestate abbia apportato un contributo causale nellaverificazione del danno.Il motivo è inammissibile, sia perché non si confrontaefficacemente con la motivazione resa dalla sentenza impugnatache (a pag. 22-23) non ha affatto fondato l’esclusione del concorsodi colpa dei danneggiati sulla base della sola circostanza che essisiano stati vittima di un reato, ma ha - seppur sinteticamente -richiamato le fonti di prova (sentenza penale di condanna, conrelativo capo di imputazione) dalle quali ha tratto il convincimentoche i clienti fossero stati vittime di un raggiro e non avessero,quindi, in alcun modo concorso con il proprio comportamento acagionare il danno. Una motivazione che, del resto, va coordinatacon le altre argomentazioni spese per escludere l’elisione del nessodi occasionalità necessaria nella condotta dei clienti e che,complessivamente, fanno ritenere la motivazione del tutto esentedalle critiche avanzate con il mezzo in esame che, come il primomotivo, finisce anche per palesarsi inammissibile, se riguardatonella parte in cui lamenta un vizio motivazionale, esattamente perle stesse ragioni illustrate a commento del primo motivo di ricorso.2) Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.3) Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g. n. 24272/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 24272/2022Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 26036/2026Data pubblicazione 01/10/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e CapurroSilvia le spese della presente fase di legittimità, che liquida incomplessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessoridi legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 24272/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]