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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11714/2025

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno in funzione di giudice delriesame ha respinto, tra l’altro, la richiesta di riforma del provvedimento del 1° luglio 2024, con il quale è stato disposto dal Giudice per le indagini del Tribunale in sede il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., dei beni indicati a p. 43 dell’ordinanza impugnata.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva ritenuto il fumus commissi delictiin relazione al reato di cui al capo 13, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S olimene , per riciclaggio perché, secondo la contestazione provvisoria, l’indagato, quale amministratore di fatto della società Soledile C ostruzioni s.r.l. , aveva ricevuto somme di denaro contante da Catello e [OSCURATO:PERSONA] per,poi, a fronte di fatture per operazioni inesistenti emesse da questi ultimi,accreditare bonifici sui conti della [OSCURATO:SOCIETA] s . r .l. ( ar tt. 110, 81, secondo comma, 648 - bis, 61 - bis cod. pen., nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, per aver ricevuto somme contanti da Catello o/e [OSCURATO:PERSONA], per poi a fronte di fatture per operazioni inesistenti da costoro emesse bonificarle sui conti della [OSCURATO:SOCIETA] e della Cascone carburanti sas di [OSCURATO:PERSONA], con la circostanza aggravante di aver commesso il reato con il contributo di un gruppo criminale operantein più di uno Stato - Italia, Bangladesh, Marocco).

Sulla scorta del fumusdi tale reato il G iudice ha disposto il sequestro , sia ai sensi dell'art. 240 - bis cod . pen . , si a ai sensi dell'art . 648 - quater cod. pen., atteso che la prima disposizione prevede, per i reati di cui agli artt . 648 - bis , 648-ter, 648-ter-1 cod.pen., la confisca del denaro dei beni e delle utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità,in valore sproporzionato al proprio reddito, mentre la seconda prevede la confisca dei beni che costituiscono il profitto e il prodotto del reato,ovvero quando essa non è possibile,la confisca del denaro dei beni e delle utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona , per valore corrisponden te a l profitto prodotto.

Si tratta di sequestro disposto, in via diretta , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],oltre che del figlio [OSCURATO:PERSONA], nonché della società S oledil e [OSCURATO:SOCIETA]., per l'importo complessivo di 275.057 ,00 € , sui conti corrent i a questi intestati, indicando, in caso di impossibilità di reperire la somma, beni o altre utilitàeconomiche , pari all ’importo indicato nella disponibilità dei destinatari d el provvedimento cautelare,anche per interposta persona.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, sono state sequestrate quote di comproprietà dei beni immobili(v. p. 43 e ss. del ricorso), nonché quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]., società in liquidazione pari al 100% per un valore nominale di oltre 10.000,00€ , nonché le quote detenute nella E sedra s.r.l.per un valore nominale di 17.500,00 €.

Si tratta di importo complessivo che, secondo il P ubblico ministero che ha chiesto ed ottenuto la misura, ha, comunque, determinato una differenza in difetto pari a 108.382,80 rispetto al petitumcautelare.

1.2. Il Tribunale in funzione di riesame ha confermato l’ordinanza genetica osservando che andava applicata la previsione di cui all'art. 648 - quater c od. pen., il quale prevede che, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti per uno dei delitti ivi indicati, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto,salvo che apparteng a no a persone estranee al reato.Al secondo comma la norma prevede che, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, va ordinata quella delle somme di danaro, dei beni o altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità,anche per interposta persona, per valore equiva lente al prodotto, al profittoo al prezzo del reato.

IlTribunale ha aderito all'indirizzo secondo il quale , in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazion i , esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente in quanto provento del delitto presupposto ( si richiamano i precedenti di cui alle massime R v. 286131; Rv. 286323; Rv. 280238; Rv. 282957).

Si richiama l'indirizzo di legittimità secondo il quale le ipotesi di confisca tipizzate dall'art. 648-quatercod. pen. sono due e che , nel caso di riciclaggio, il profitto coincide col denaro derivante dal reato presupposto, quindi , con la ricchezza illecitamente conseguita dal reato presupposto, assumendo valore specializzante il compimento di attività dirette aostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, in quanto di carattere decisivo per la realizzazione dell'illecito profitto che , sulla scorta di tali condotte dissimulator i e , potrà realizzarsi con la consumazione del reato, la quale prescinde dalla restituzione del denaro “ripulito”all'autore del reato presupposto.

Indefinitiva, secondo il Tribunale, è proprio la condotta di riciclaggio che assicura al riciclatore l'integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati, consentendone l'utilizzazione,sia attraverso un godimento diretto, sia mediante l'impiego in altre attività a contenuto economico.

Sicché, si è reputata legittima la confisca per equivalente disposta per l'intera entità del prezzo o profitto , accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personale percepita, in quanto il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, con conseguente solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio quali la confisca per equivalente.

Ha rilevato il T ribuna le che , nel caso di specie , l'entità del profitto è commisurata all'entità dei versamenti di denaro,effettuati a mezzo bonifici dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,d ella quale legale rappresentante è [OSCURATO:PERSONA], in favore della CasconeC s . r .l., ovvero della [OSCURATO:SOCIETA] arburanti s . a . s . di di [OSCURATO:PERSONA],a fronte delle fatture emesse da tali società per operazioni inesistenti.

Si è, dunque, reputato sufficientemente motivato anche il provvedimento genetico quanto alpericulum in mora.

Il richiamo all’avvenuta esecuzione della misura cautelare personale, infatti, ben avrebbe potuto indurre, nelle more , l'indagato a privarsi dei propri beni sottraendoliall'eventuale futura confisca.

Sicché, si è ritenuto che non vi sarebbe omessa motivazione o motivazione apparentesul punto, ma che , anzi , il G i udice ha, con chiarezza,esplicitato il suo ragionamento.

Il riciclaggio, per il Tribunale del riesame, è stato com messo con modalità rese allarmanti dalla sistematicità delle condotte , dalla natura elevata degli importi che ne sonostati oggetto , dalla piena ed immediata disponibilità offerta dall'indagato alle richieste dei Cascone.

Si rimarca il collegamen to dell' attività illecita con il più ampio contesto associativo descritto al capo 1, uni t amente all'ampia disponibilità manifestata, all’inaffidabilità soggettiva ritenuta in relazione al titolo di reato in esame.

Di qui la conferma della misura ablativa onde garantire l'efficacia della confisca.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione GennaroSolimene, denunciando, per il tramite del difensore, con un unico motivo, violazione dell'art. 321 cod . proc . pen . , violazione dei principi giurisprudenziali di cui alla sentenza delle Sezioni U nite , ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, in punto di necessaria sussistenza del periculum in mora, anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca, vizio di mancanza assoluta di motivazione rispetto alle ragioni della tutela anticipatoria del sequestro.

La sentenza delle Sezioni Unite citata ha affermato il principio secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione sul periculum, da rap portare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo,rispetto alla definizione del giudizio, salvo che si tratti di cose la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o alienazione costituisca reato.

La motivazione del provvedimento ex art.321 cit. deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more , la cosa suscettibile di confisca venga modificata , dispersa,deteriorata o a lienata ; ciò in quanto la ratio della misura cautelare è quella di preservare gli effetti di una misura che,ove si attendesse l'esito del processo,potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.

Sulla scorta dei principi, il ricorrente aveva censurato il provvedimento emesso dall'ufficio del Giudice per le indagini preliminari che, a parere del la difesa, si poneva in aperta contrapposizione rispetto all’indirizzo citato.

Su tale punto il Giudice operava una motivazione stringata , individuando la ragione giustificativa dell'esigenza di tutelare la futura confisca, nell’inaffidabilità dei soggetti, svolgendo un ragionamento cumulativo, non specifico per ciascun indagato, bensì indistintamente applicato a 19 situazioni soggettive diverse , equiparando la posizione anche di soggetti gravati da pesanti pendenze giudiziarie a quella del ricorrente.

Questi,invece, è privo di pregiudizi anche di polizia e , comunque, sottoposto a misura cautelare personale, dunque impossibilitato al movimento.Si contestava, inoltre, con il riesame, la nullità del t itolo per assenza di motivazione,nullità che non può essere sanata neanche dall’integrazione della motivazione da parte dell’organo collegiale, vista l’assenza assoluta.

S i sosteneva,infatti, con l’impugnazione l'apparenza della motivazione e , dunque , lanullità del decreto di sequestro, vizio non emendabile dal Tribunale. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale, R. Aniello, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 127, 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

Va permesso che il ricorso attivato,ex art. 325 c od. proc. pen., è ammesso soltanto per violazione di legge.

Invero, è noto l'orientamento di questa Corte secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio),è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minim i di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

Sicché il ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iterlogico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (tra le altre, Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). 1.1.Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, secondo il Tribunale del riesame la misura disposta è finalizzat a alla c onfisca p er equivalente , ex art. 648-quater cod. pen. e ha ad oggetto beni di entrambi i Solimene , padre e figlio, in uno ai beni della società amministrata , formalmente , da [OSCURATO:PERSONA] e di fattoanche da l padre [OSCURATO:PERSONA] , senza distinguer e specificamente l’entitàdel profitto, con la precisazione che, secondo il Pubblico ministero, vi è stato un difetto di oltre centomila euro rispetto all’entità di profitto complessivo individuato come riferibile a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] al fumus— punt o non attaccato , specificamente, dal ricorso — ritiene il Tribunale che il sequestro e la confisca riguarda no beni che rappresentano profitto o prodotto del reato di riciclaggioascritto in via provvisoria al ricorrente.

La motivazione del Tribunale non è carente e, anzi, è conforme all’indirizzo di questa Corte secondo il quale l'orientamento che limita la confisca al lucro del riciclatore (ovvero al "prezzo del reato"), ritenendo che, in caso opposto, si aggredirebbe il profitto del delitto presupposto (senza il concorso del riciclatore alla sua commissione), non sia condivisibile, ponendo un'irragionevole limitazione a quale sia l'oggetto del provvedimento ablatorio, senza considerare che la norma in esame (in coerenza con altre disposizioni interne e sovranazionali) intende esplicitamente sottoporre a confisca anche il "profitto" del delitto di riciclaggio (ad esempio, l'intero utile ritratto dall'alienazione della vettura rubata che sia modificata nei suoi dati identificativi, di modo da occultarne la provenienza, e che, in tal caso, corrisponde all'intero valore illecito conseguito grazie all'opera mistificatoria del riciclatore) e, soprattutto, il "prodotto": che, in tale delitto, altro non rappresenta se non il risultato empirico dell'attività di trasformazione posta in essere dal medesimo riciclatore, ove pure svolta su denaro della cui provenienza illecita si miri a far perdere le tracce (in senso similare si vedano, Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Rv. 286131-01 e Sez. 2,n. 7503 del 07/12/2021, dep. 2022, Marchesan, Rv. 282957 - 01, che, peraltro, nella motivazione, fa ampi riferimenti sia a Corte cost. sentenza n. 146 del 2021, sia al quadro normativo sovranazionale dell'epoca; in termini analoghi, Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, Bonino, Rv. 280238-01 e Sez.

F, n. 37120 del 01/08/2019, Cudia, Rv. 277288-01).

1.2. Il ricorrente, in definitiva, attacca il provvedimento impugnato in punto periculum in mora, sostenendo che la motivazione dell’ ordinanza genetica sarebbe inesistente e, quindi, non integrabile con intervento del Tribunale del riesame.

Su tale punto, il Collegio osserva che la motivazione del provvedimento genetico èriportata a pagina 43 dell’ordinanza impugnata, ove si espone ch e vi è il fumusdel reato di cui al capo 13 , per il quale è stata anche disposta la misura cautelare personale degli arresti domiciliari con divieto di colloqui.

Il Tribunale, poi, riporta la motivazione in punto di periculum del G iudice secondo la quale il rischio, nel caso al vaglio, è correlato proprio all'esecuzione della misura cautelare personale, disposta contestualmente a quella reale , perché questa potrebbe determinare gli indagati alla sottrazione di denaro di beni o utilità alla confisca all'esito della sentenza di condanna.

Quindi, aderendo alla giurisprudenza di questa Corte, Sez.

U n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 – 0 1, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la motivazione del provvedimento genetico non è inesistente ma, anzi, il Giudice 7 ha, con chiarezza , esplicitato il proprio convincimento in tema di periculum , rendendo una motivazione che ben poteva essere integrata dal Tribunale del riesame.

L’ordinanza impugnata, poi, con ragionamento non manifestamente illogico e completo, ha notato che l'esecuzione della misura cautelare personale avrebbe potuto indurre, nelle more , l'indagato a privarsi d ei propri beni sottraendoli all'eventuale futura confisca.

Si è, inoltre, rilevato che il riciclaggio è stato commesso con modalità rese allarmanti dalla sistematicità delle condotte e dall’entità degli importi che ne sono oggetto, nonché dalla piena ed immediata disponibilità offerta dall'indagato alle richieste dei Cascone.

Si rimarca, altresì,il collegamento dell’attività di riciclaggio con un più vasto contesto di tipo associativo descritto alcapo 1 dell’incolpazione provvisoria e si riscontra l'ampia disponibilità manifestata dall’indagato nei confronti di soggetti cui è contestato detto capo di incolpazione.

Di qui la ritenuta necessità della misura ablativa onde garantire l'efficacia della confisca.

Si tratta, quindi, di motivazione che non è apparente quanto alle ragioni del periculum che si sono ravvisate nel disporre a carico di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro di beni e somme inquell’entità ( 1/21 su cinque immobili, oltre somme di danaro delle società), trattandosi, infatti, di reato di riciclaggio ascritto all’indagato, in via provvisoria, in concorso.

Con riferimento alla proporzione del disposto sequestro, è appena il caso di rilevare che la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte del 26 settembre 2024, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si è occupata del concorso di p e rsone n e l reatoe della c o n fis c a p e r e quival e nte d e l r e lativo pro f i t to , valutando se questa possa e s s e re disposta p e r l' i nte r o n e i con f ronti di ci a s c uno d e i co n c or re nt i , indipendentemente daquanto da ognuno percepito, ovvero se c iò pos s a disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire c on ce r te zz a l a por z ione di p r of i t t o attribuibile a ognuno , oppu r e a n c o ra se l a c onf i s c a d e bba e sse r e c om u n q ue ripartita tra i concorrenti, in baseal g r a do di r e sponsabil i tà di c ias c uno o in pa r ti eguali, secondo la disciplina civilisticadelle obb l iga z ioni solidali .

Con tale pronuncia,si è affermato il principio di diritto secondo il quale, i n casodi c on c orso di p e rsone n e l re a to, e s c lusa ogni fo r ma di sol i d a ri e tà p a ss i v a , la confisca è disposta n e i c onf r onti d e l singolo c on c or re n t e l i m i tat a mente a quanto d a l med e si m o c on c r e t a mente c ons e gui t o, precisando che il r e lativo accertamento è ogg e t t o di prova n e l c ontr a ddi t torio f r a le p a rti e che solo in caso di man ca ta ind i vidua z ione d e l l a quota di a r r ic c hi m e nto d e l singolo concorrente, so cc o r r e i l c rit e rio d e l l a rip a rti z ione in p a rti ugu a l i .

Si tratta di principio affermato anche per il caso di s e q u e stro f inaliz za to a l l a c onfis c a p e r il qualel'obbligo mo t iva z ionale d e l giud i c e v a modu l a to in r e la z ione a l l o svi l uppo della faseprocedimentale e a gli el e me n t i a c qu isiti.Sicchéil ricorrente potrà adire il giudice del merito cautelare per modulare , secondo i richiamati principi, la proporzione del sequestro disposto a suo carico. 2.

Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno in funzione di giudice delriesame ha respinto, tra l’altro, la richiesta di riforma del provvedimento del 1° luglio 2024, con il quale è stato disposto dal Giudice per le indagini del Tribunale in sede il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., dei beni indicati a p. 43 dell’ordinanza impugnata. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva ritenuto il fumus commissi delictiin relazione al reato di cui al capo 13, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S olimene , per riciclaggio perché, secondo la contestazione provvisoria, l’indagato, quale amministratore di fatto della società Soledile C ostruzioni s.r.l. , aveva ricevuto somme di denaro contante da Catello e [OSCURATO:PERSONA] per,poi, a fronte di fatture per operazioni inesistenti emesse da questi ultimi,accreditare bonifici sui conti della [OSCURATO:SOCIETA] s . r .l. ( ar tt. 110, 81, secondo comma, 648 - bis, 61 - bis cod. pen., nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, per aver ricevuto somme contanti da Catello o/e [OSCURATO:PERSONA], per poi a fronte di fatture per operazioni inesistenti da costoro emesse bonificarle sui conti della [OSCURATO:SOCIETA] e della Cascone carburanti sas di [OSCURATO:PERSONA], con la circostanza aggravante di aver commesso il reato con il contributo di un gruppo criminale operantein più di uno Stato - Italia, Bangladesh, Marocco). Sulla scorta del fumusdi tale reato il G iudice ha disposto il sequestro , sia ai sensi dell'art. 240 - bis cod . pen . , si a ai sensi dell'art . 648 - quater cod. pen., atteso che la prima disposizione prevede, per i reati di cui agli artt . 648 - bis , 648-ter, 648-ter-1 cod.pen., la confisca del denaro dei beni e delle utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità,in valore sproporzionato al proprio reddito, mentre la seconda prevede la confisca dei beni che costituiscono il profitto e il prodotto del reato,ovvero quando essa non è possibile,la confisca del denaro dei beni e delle utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona , per valore corrisponden te a l profitto prodotto. Si tratta di sequestro disposto, in via diretta , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],oltre che del figlio [OSCURATO:PERSONA], nonché della società S oledil e [OSCURATO:SOCIETA]., per l'importo complessivo di 275.057 ,00 € , sui conti corrent i a questi intestati, indicando, in caso di impossibilità di reperire la somma, beni o altre utilitàeconomiche , pari all ’importo indicato nella disponibilità dei destinatari d el provvedimento cautelare,anche per interposta persona. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, sono state sequestrate quote di comproprietà dei beni immobili(v. p. 43 e ss. del ricorso), nonché quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]., società in liquidazione pari al 100% per un valore nominale di oltre 10.000,00€ , nonché le quote detenute nella E sedra s.r.l.per un valore nominale di 17.500,00 €. Si tratta di importo complessivo che, secondo il P ubblico ministero che ha chiesto ed ottenuto la misura, ha, comunque, determinato una differenza in difetto pari a 108.382,80 rispetto al petitumcautelare. 1.2. Il Tribunale in funzione di riesame ha confermato l’ordinanza genetica osservando che andava applicata la previsione di cui all'art. 648 - quater c od. pen., il quale prevede che, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti per uno dei delitti ivi indicati, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto,salvo che apparteng a no a persone estranee al reato.Al secondo comma la norma prevede che, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, va ordinata quella delle somme di danaro, dei beni o altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità,anche per interposta persona, per valore equiva lente al prodotto, al profittoo al prezzo del reato. IlTribunale ha aderito all'indirizzo secondo il quale , in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazion i , esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente in quanto provento del delitto presupposto ( si richiamano i precedenti di cui alle massime R v. 286131; Rv. 286323; Rv. 280238; Rv. 282957). Si richiama l'indirizzo di legittimità secondo il quale le ipotesi di confisca tipizzate dall'art. 648-quatercod. pen. sono due e che , nel caso di riciclaggio, il profitto coincide col denaro derivante dal reato presupposto, quindi , con la ricchezza illecitamente conseguita dal reato presupposto, assumendo valore specializzante il compimento di attività dirette aostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, in quanto di carattere decisivo per la realizzazione dell'illecito profitto che , sulla scorta di tali condotte dissimulator i e , potrà realizzarsi con la consumazione del reato, la quale prescinde dalla restituzione del denaro “ripulito”all'autore del reato presupposto. Indefinitiva, secondo il Tribunale, è proprio la condotta di riciclaggio che assicura al riciclatore l'integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati, consentendone l'utilizzazione,sia attraverso un godimento diretto, sia mediante l'impiego in altre attività a contenuto economico. Sicché, si è reputata legittima la confisca per equivalente disposta per l'intera entità del prezzo o profitto , accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personale percepita, in quanto il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, con conseguente solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio quali la confisca per equivalente. Ha rilevato il T ribuna le che , nel caso di specie , l'entità del profitto è commisurata all'entità dei versamenti di denaro,effettuati a mezzo bonifici dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,d ella quale legale rappresentante è [OSCURATO:PERSONA], in favore della CasconeC s . r .l., ovvero della [OSCURATO:SOCIETA] arburanti s . a . s . di di [OSCURATO:PERSONA],a fronte delle fatture emesse da tali società per operazioni inesistenti. Si è, dunque, reputato sufficientemente motivato anche il provvedimento genetico quanto alpericulum in mora. Il richiamo all’avvenuta esecuzione della misura cautelare personale, infatti, ben avrebbe potuto indurre, nelle more , l'indagato a privarsi dei propri beni sottraendoliall'eventuale futura confisca. Sicché, si è ritenuto che non vi sarebbe omessa motivazione o motivazione apparentesul punto, ma che , anzi , il G i udice ha, con chiarezza,esplicitato il suo ragionamento. Il riciclaggio, per il Tribunale del riesame, è stato com messo con modalità rese allarmanti dalla sistematicità delle condotte , dalla natura elevata degli importi che ne sonostati oggetto , dalla piena ed immediata disponibilità offerta dall'indagato alle richieste dei Cascone. Si rimarca il collegamen to dell' attività illecita con il più ampio contesto associativo descritto al capo 1, uni t amente all'ampia disponibilità manifestata, all’inaffidabilità soggettiva ritenuta in relazione al titolo di reato in esame. Di qui la conferma della misura ablativa onde garantire l'efficacia della confisca. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione GennaroSolimene, denunciando, per il tramite del difensore, con un unico motivo, violazione dell'art. 321 cod . proc . pen . , violazione dei principi giurisprudenziali di cui alla sentenza delle Sezioni U nite , ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, in punto di necessaria sussistenza del periculum in mora, anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca, vizio di mancanza assoluta di motivazione rispetto alle ragioni della tutela anticipatoria del sequestro. La sentenza delle Sezioni Unite citata ha affermato il principio secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione sul periculum, da rap portare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo,rispetto alla definizione del giudizio, salvo che si tratti di cose la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o alienazione costituisca reato. La motivazione del provvedimento ex art.321 cit. deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more , la cosa suscettibile di confisca venga modificata , dispersa,deteriorata o a lienata ; ciò in quanto la ratio della misura cautelare è quella di preservare gli effetti di una misura che,ove si attendesse l'esito del processo,potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Sulla scorta dei principi, il ricorrente aveva censurato il provvedimento emesso dall'ufficio del Giudice per le indagini preliminari che, a parere del la difesa, si poneva in aperta contrapposizione rispetto all’indirizzo citato. Su tale punto il Giudice operava una motivazione stringata , individuando la ragione giustificativa dell'esigenza di tutelare la futura confisca, nell’inaffidabilità dei soggetti, svolgendo un ragionamento cumulativo, non specifico per ciascun indagato, bensì indistintamente applicato a 19 situazioni soggettive diverse , equiparando la posizione anche di soggetti gravati da pesanti pendenze giudiziarie a quella del ricorrente. Questi,invece, è privo di pregiudizi anche di polizia e , comunque, sottoposto a misura cautelare personale, dunque impossibilitato al movimento.Si contestava, inoltre, con il riesame, la nullità del t itolo per assenza di motivazione,nullità che non può essere sanata neanche dall’integrazione della motivazione da parte dell’organo collegiale, vista l’assenza assoluta. S i sosteneva,infatti, con l’impugnazione l'apparenza della motivazione e , dunque , lanullità del decreto di sequestro, vizio non emendabile dal Tribunale. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale, R. Aniello, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 127, 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. Va permesso che il ricorso attivato,ex art. 325 c od. proc. pen., è ammesso soltanto per violazione di legge. Invero, è noto l'orientamento di questa Corte secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio),è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minim i di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a comprendere l'iter logico seguito dal giudice. Sicché il ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iterlogico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (tra le altre, Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). 1.1.Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, secondo il Tribunale del riesame la misura disposta è finalizzat a alla c onfisca p er equivalente , ex art. 648-quater cod. pen. e ha ad oggetto beni di entrambi i Solimene , padre e figlio, in uno ai beni della società amministrata , formalmente , da [OSCURATO:PERSONA] e di fattoanche da l padre [OSCURATO:PERSONA] , senza distinguer e specificamente l’entitàdel profitto, con la precisazione che, secondo il Pubblico ministero, vi è stato un difetto di oltre centomila euro rispetto all’entità di profitto complessivo individuato come riferibile a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] al fumus— punt o non attaccato , specificamente, dal ricorso — ritiene il Tribunale che il sequestro e la confisca riguarda no beni che rappresentano profitto o prodotto del reato di riciclaggioascritto in via provvisoria al ricorrente. La motivazione del Tribunale non è carente e, anzi, è conforme all’indirizzo di questa Corte secondo il quale l'orientamento che limita la confisca al lucro del riciclatore (ovvero al "prezzo del reato"), ritenendo che, in caso opposto, si aggredirebbe il profitto del delitto presupposto (senza il concorso del riciclatore alla sua commissione), non sia condivisibile, ponendo un'irragionevole limitazione a quale sia l'oggetto del provvedimento ablatorio, senza considerare che la norma in esame (in coerenza con altre disposizioni interne e sovranazionali) intende esplicitamente sottoporre a confisca anche il "profitto" del delitto di riciclaggio (ad esempio, l'intero utile ritratto dall'alienazione della vettura rubata che sia modificata nei suoi dati identificativi, di modo da occultarne la provenienza, e che, in tal caso, corrisponde all'intero valore illecito conseguito grazie all'opera mistificatoria del riciclatore) e, soprattutto, il "prodotto": che, in tale delitto, altro non rappresenta se non il risultato empirico dell'attività di trasformazione posta in essere dal medesimo riciclatore, ove pure svolta su denaro della cui provenienza illecita si miri a far perdere le tracce (in senso similare si vedano, Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Rv. 286131-01 e Sez. 2,n. 7503 del 07/12/2021, dep. 2022, Marchesan, Rv. 282957 - 01, che, peraltro, nella motivazione, fa ampi riferimenti sia a Corte cost. sentenza n. 146 del 2021, sia al quadro normativo sovranazionale dell'epoca; in termini analoghi, Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, Bonino, Rv. 280238-01 e Sez. F, n. 37120 del 01/08/2019, Cudia, Rv. 277288-01). 1.2. Il ricorrente, in definitiva, attacca il provvedimento impugnato in punto periculum in mora, sostenendo che la motivazione dell’ ordinanza genetica sarebbe inesistente e, quindi, non integrabile con intervento del Tribunale del riesame. Su tale punto, il Collegio osserva che la motivazione del provvedimento genetico èriportata a pagina 43 dell’ordinanza impugnata, ove si espone ch e vi è il fumusdel reato di cui al capo 13 , per il quale è stata anche disposta la misura cautelare personale degli arresti domiciliari con divieto di colloqui. Il Tribunale, poi, riporta la motivazione in punto di periculum del G iudice secondo la quale il rischio, nel caso al vaglio, è correlato proprio all'esecuzione della misura cautelare personale, disposta contestualmente a quella reale , perché questa potrebbe determinare gli indagati alla sottrazione di denaro di beni o utilità alla confisca all'esito della sentenza di condanna. Quindi, aderendo alla giurisprudenza di questa Corte, Sez. U n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 – 0 1, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la motivazione del provvedimento genetico non è inesistente ma, anzi, il Giudice 7 ha, con chiarezza , esplicitato il proprio convincimento in tema di periculum , rendendo una motivazione che ben poteva essere integrata dal Tribunale del riesame. L’ordinanza impugnata, poi, con ragionamento non manifestamente illogico e completo, ha notato che l'esecuzione della misura cautelare personale avrebbe potuto indurre, nelle more , l'indagato a privarsi d ei propri beni sottraendoli all'eventuale futura confisca. Si è, inoltre, rilevato che il riciclaggio è stato commesso con modalità rese allarmanti dalla sistematicità delle condotte e dall’entità degli importi che ne sono oggetto, nonché dalla piena ed immediata disponibilità offerta dall'indagato alle richieste dei Cascone. Si rimarca, altresì,il collegamento dell’attività di riciclaggio con un più vasto contesto di tipo associativo descritto alcapo 1 dell’incolpazione provvisoria e si riscontra l'ampia disponibilità manifestata dall’indagato nei confronti di soggetti cui è contestato detto capo di incolpazione. Di qui la ritenuta necessità della misura ablativa onde garantire l'efficacia della confisca. Si tratta, quindi, di motivazione che non è apparente quanto alle ragioni del periculum che si sono ravvisate nel disporre a carico di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro di beni e somme inquell’entità ( 1/21 su cinque immobili, oltre somme di danaro delle società), trattandosi, infatti, di reato di riciclaggio ascritto all’indagato, in via provvisoria, in concorso. Con riferimento alla proporzione del disposto sequestro, è appena il caso di rilevare che la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte del 26 settembre 2024, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si è occupata del concorso di p e rsone n e l reatoe della c o n fis c a p e r e quival e nte d e l r e lativo pro f i t to , valutando se questa possa e s s e re disposta p e r l' i nte r o n e i con f ronti di ci a s c uno d e i co n c or re nt i , indipendentemente daquanto da ognuno percepito, ovvero se c iò pos s a disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire c on ce r te zz a l a por z ione di p r of i t t o attribuibile a ognuno , oppu r e a n c o ra se l a c onf i s c a d e bba e sse r e c om u n q ue ripartita tra i concorrenti, in baseal g r a do di r e sponsabil i tà di c ias c uno o in pa r ti eguali, secondo la disciplina civilisticadelle obb l iga z ioni solidali . Con tale pronuncia,si è affermato il principio di diritto secondo il quale, i n casodi c on c orso di p e rsone n e l re a to, e s c lusa ogni fo r ma di sol i d a ri e tà p a ss i v a , la confisca è disposta n e i c onf r onti d e l singolo c on c or re n t e l i m i tat a mente a quanto d a l med e si m o c on c r e t a mente c ons e gui t o, precisando che il r e lativo accertamento è ogg e t t o di prova n e l c ontr a ddi t torio f r a le p a rti e che solo in caso di man ca ta ind i vidua z ione d e l l a quota di a r r ic c hi m e nto d e l singolo concorrente, so cc o r r e i l c rit e rio d e l l a rip a rti z ione in p a rti ugu a l i . Si tratta di principio affermato anche per il caso di s e q u e stro f inaliz za to a l l a c onfis c a p e r il qualel'obbligo mo t iva z ionale d e l giud i c e v a modu l a to in r e la z ione a l l o svi l uppo della faseprocedimentale e a gli el e me n t i a c qu isiti.Sicchéil ricorrente potrà adire il giudice del merito cautelare per modulare , secondo i richiamati principi, la proporzione del sequestro disposto a suo carico. 2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 11714/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris