CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARIe da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udita la difesa, avv. G. SASSANELLI del foro di BARI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale e l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, all'esito di rito abbreviato, rideterminando la stessa in quella di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 2.200 di multa, con revoca dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, per il concorso nella commissione di più reati di illecita detenzione di armi comuni da sparo (capo 1), da guerra (capo 2), armi comuni da sparo clandestine (capo 3) ricettazione (capo 4), con la circostanza aggravante di aver commesso i fatti per agevolare il clan Parisi - Palermiti. 1.1. Il primo giudice aveva irrogato all'imputato la pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 2400 di multa, oltre pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e quella legale durante l'esecuzione della pena. 1.2.Con l'atto di appello la difesa aveva chiesto l'esclusione della circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e dell'art. 23 legge n. 110 del 1975, il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 114 cod. pen. e la riduzione della pena, anche in relazione all'entità dell'aumento per la continuazione, con revoca delle pene accessorie. 1.3. Risulta, poi, che l'imputato, personalmente, ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio e a quello relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, avv. G. Sassanelli, nonché il Procuratore generale presso la Corte d'appello. 2.1. La difesa denuncia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 114 e 133 cod. pen. Secondo la difesa il primo giudice aveva affermato che le armi erano detenute da [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di Mimmo U Gnor (n.d.r.: [OSCURATO:PERSONA]) e, comunque, ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto una minima importanza nella commissione dei reati contestati. Sarebbe stato, infatti, l'imputato a versare la retribuzione a Diomede, ma sempre su diretta disposizione di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale il primo verrebbe descritto come posto in posizione di subalternità. Contrasterebbe con tale circostanza che emerge dalla sentenza di primo grado, l'affermazione della Corte territoriale che indica che la custodia delle armi, assicurata da Diomede, avveniva sempre sotto il controllo diretto di [OSCURATO:PERSONA] cui doveva rendere conto. Si evidenzia che la Corte territoriale, a pag. 9, richiama la motivazione di primo grado ma, contraddittoriamente, esclude il ruolo marginale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1.Si sostiene quanto alla determinazione della pena, che la pena base è pari a due volte e mezzo il minimo edittale del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. pur riconoscendosi, di fatto, nella motivazione una posizione di subalternità dell'imputato. 2.2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello impugna la decisione per vizio di motivazione indicata come mancante e manifestamente illogica. Mancherebbe del tutto l'esplicitazione delle ragioni per le quali la pena è stata ridotta di una entità così consistente. Né potrebbe assumere rilievo la confessione, in quanto indicato come tardiva a fronte della gravità dei fatti contestati. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero. 3.1. Con p.e.c. del 6 giugno 2022, il difensore ha fatto tempestiva richiesta di trattazione orale all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso, in relazione a tutti i ricorsi, nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili 1.11 ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello è inammissibile per genericità. 1.1.11 dedotto vizio di motivazione, invero, è proposto con ragionamento perplesso e, dunque, generico. Infatti, da un lato, il ricorrente deduce che sarebbe totalmente omessa la motivazione sulla entità della pena base; dall'altro, in sostanza, si contesta la congruità della stessa, quanto al rilievo attribuito dalla Corte d'appello alla confessione. Sul punto si osserva che è stato affermato il condivisibile principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535) in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.1.2.La censura è, peraltro, genericamente formulata anche rispetto alla motivazione offerta dalla Corte territoriale a pag. 5 ove si valorizza la piena confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] r sebbene nel corso dell'udienza di appello, individuata come scelta di positiva collaborazione con l'autorità giudiziaria. Sul punto il ricorso, invece, si limita ad affermare che la confessione è "tardiva e inutile", senza illustrare le ragioni, in fatto e in diritto, della deduzione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 nel senso che il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente). Non si può escludere, infatti, in radicers"rilievo della confessione per il solo dato che questa sia giunta in grado di appello. Sul punto, questa Corte ha avuto modo di affermare che l'eventuale rinuncia dell'imputato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 599 cod. proc. pen. al motivo di appello concernente l'affermazione della responsabilità penale, quando sia accompagnata da una spontanea e incondizionata ammissione di colpevolezza, può costituire, al pari di una confessione stragiudiziale, elemento probatorio suscettibile di valutazione, anche nei riflessi della posizione processuale di altri imputati (Sez. 1, n. 4689 del 06/02/1992, Baraldi, Rv. 189869). 2.11 ricorso della difesa è, del pari, inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2.1.Quanto al vizio di motivazione dedotto in relazione all'operatività dell'art.114 cod. pen., in sostanza, si svolge un'inammissibile censura in fatto e si riconsidera il ruolo riconosciuto dalla Corte territoriale al [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un ragionamento congruo e non manifestamente illogico, immune da contraddittorietà, dunque non censurabile in questa sede. La Corte territoriale spiega, correttamente, che subalternità rispetto ad altro concorrente nel reato non significa marginalità del ruolo che [OSCURATO:PERSONA] ha assicurato. Questi, personalmente si occupava di pagare il custode [OSCURATO:PERSONA] e si interfacciava, secondo i giudici di secondo grado, con la veste di intermediario, tra il mandante [OSCURATO:PERSONA] e il medesimo custode, ruolo indicato con ragionamento lineare e immune da illogicità manifesta, come cruciale per l'attuazione della condotta illecita (cfr. pag. 9). Tanto, in considerazione della specifica esigenza di nascondere l'arsenale in dotazione del sodalizio Parisi-Palermiti, affidandone la relativa custodia a terzi (giudicati separatamente con sentenza di condanna) per evitare ai due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) più vicini al sodalizio, di esporsi direttamente al rischio di controlli della polizia giudiziaria. Del resto, la diversa lettura proposta pretenderebbe il (ri) esame delle fonti di prova poste a base della conferma della condanna, non consentito a questa Corte di legittimità (Sez. U, Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794) e non considera che nemmeno il primo giudice assegna al [OSCURATO:PERSONA] quel ruolo del tutto marginale delineato nel ricorso (cfr. pag. 11 e ss. della sentenza di primo grado). 2.2. Quanto all'entità della pena la Corte d'appello non espone un esplicito ragionamento, come dedotto. Tuttavia, va richiamato il legittimo rinvio, che si rinviene nell'incipit della motivazione, che il giudice di secondo grado opera alla prima sentenza, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (cfr. nel senso che le conformi motivazioni delle sentenze di merito si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) Questa, a pag. 27, afferma che i fatti ascritti all'imputato sono gravi e molteplici, che le armi erano micidiali e costituenti uno dei principali arsenali in dotazione all'associazione mafiosa che i soggetti agevolavano. Inoltre, si ricava che la giustificazione dell'entità della pena, non vicina al minimo edittale' anche sull'esame della personalità dell'imputato, indicato come gravato da precedenti anche specifici. Si tratta di argomenti che legittimano il discostarsi della pena base dal minimo edittale, non attinti da specifica censura. 3. Segue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese proces