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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 21649/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, con specifico riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha correttamente dato rilievo alle modalità della condotta (cfr. pagina 3 della sentenza); che la Corte territoriale ha motivato in maniera adeguata e corretta, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e all'impossibilità di ricondurre la fattispecie concreta all'ambito di applicazione dell'art. 457 cod. pen. (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, con specifico riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha correttamente dato rilievo alle modalità della condotta (cfr. pagina 3 della sentenza); che la Corte territoriale ha motivato in maniera adeguata e corretta, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e all'impossibilità di ricondurre la fattispecie concreta all'ambito di applicazione dell'art. 457 cod. pen. (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 21649/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris