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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2019

Cassazione n. 01044/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9655-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]0'; - con troricorren te- avverso la sentenza n. 1008/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 19/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 09655 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- n. 9655/2020 Agenzia delle Entrate Riscossione c/ [OSCURATO:PERSONA] srl Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl di avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale - per Ires [OSCURATO:PERSONA] anno 2013, ex artt. 41 e 32 d.p.r.600/73- ha parzialmente accolto l'appello della società contribuente. La CTP, esperita CTU, aveva parzialmente accolto il ricorso della società, riducendo, rispetto a quanto accertato, l'importo dei versamenti e prelevamenti bancari privi di una adeguata giustificazione, ricalcolando i ricavi omessi e rideterminando i costi indebitamente ridotti. La CTR ha respinto il primo motivo di appello della contribuente, ribadendo la legittimità dell'operato dell'Ufficio che, ritenute inattendibili le scritture contabili, aveva rideterminato presuntivamente il reddito sulla base dei controlli bancari; ha poi statuito, preso atto delle risultanze della CTU esperita in primo grado, ritenuta però non esaustiva, e tenuto conto che grava sull'Ufficio la prova dell'esistenza della pretesa evasione ex art. 32 dpr 600/73, che la sentenza di primo grado va sul punto confermata. [OSCURATO:PERSONA] srl si costituisce con controricorso Considerato che: Con l'unico motivo si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e art. 132 c.p.c. e 111 cost., per contraddittorietà e illogicità manifesta, ex art. 360 n. 4 c.p.c.: il motivo è è fondato, sussistendo una contraddizione fra dispositivo e motivazione (Cass. n. 26764/2019). Il motivo è fondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata (con la quale la CTR ha accolto il secondo motivo dell'appello proposto dalla contribuente e rigettato il primo e terzo motivo), si rileva l'adesione alla decisione della sentenza di primo grado quanto alla prova della riferibilità dei rapporti bancari ai soci della società contribuente (che aveva respinto il ricorso della società sulla base della accertata legittimità dell'accertamento induttivo, rilevata l'inattendibilità delle scritture contabili (motivo di appello n. 1). In particolare la CTR ha accolto il secondo motivo di appello della contribuente, proposto in relazione alla violazione dell'art. 32 dpr 600/73, ritenendo gravante sull'Ufficio la prova dell'an della pretesa evasione per cui, preso atto della CTU, ritenuta non esaustiva, ha ritenuto fornita la prova da parte dell'Ufficio e rigettato il motivo con conferma della sentenza di primo grado. Dalla indicata motivazione non è possibile ricostruire la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto contraddittoria e inidonea a consentire il controllo sull'iter logico giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Vanno sul tema richiamati i principi consolidati di questa Corte, secondo cui ricorre la nullità della sentenza ove vi sia una motivazione al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019). Situazione quest'ultima ricorrente nel caso in esame. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria. Roma, 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]..f.ucio Nai
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