CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente accolto l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Il Tribunale, in particolare, ha unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen., ritenendoli avvinti dal medesimo disegno criminoso, i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Palermo in data 16 luglio 2020 ed in data 2 dicembre 2021; ha, invece, negato il beneficio rispetto ai reati giudicati con ulteriore sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 novembre 2016. n•• 2. Trapani ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte distrettuale, discostandosi dai principi enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ha attributo decisiva rilevanza alla distanza temporale tra le violazioni unificate e quella giudicata con sentenza del 30 novembre 2016, trascurando che altro Giudice dell'esecuzione, con un provvedimento annotato nel certificato del casellario giudiziale ma del tutto ignorato dal decidente, aveva riconosciuto la continuazione tra il reato di detenzione e cessione di stupefacenti oggetto della sentenza in data 30 novembre 2016 ed i reati di cessione di stupefacente giudicati con la sentenza in data 16 luglio 2020 sulla scorta di più elementi sintomatici di un'unica programmazione criminosa. Così operando, l'ordinanza impugnata si è posta ingiustificatamente in contrasto con quella precedente, divenuta nelle more irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1. Per consolidata giurisprudenza l'identità del disegno criminoso, che si affermi con riferimento ad una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri residui reati. La relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso (c.d. proprietà transitiva della continuazione, nella sua accezione positiva, cfr. Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745 - 01Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550-01, in motiv.; Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247482- 01, in motiv.).2. In applicazione dei rammentati principi, si ha, nel caso in verifica, che il reato giudicato con la sentenza del 30 novembre 2016 - in quanto già unito in continuazione con quello oggetto della sentenza in data 16 luglio 2020 - deve essere posto in continuazione anche con le violazioni oggetto della sentenza del 2 dicembre 2021; tali violazioni, infatti, a seguito del riconoscimento della continuazione coi reati di cui alla sentenza del 16 luglio 2020 operato dal provvedimento oggi impugnato, sono divenuti, parti della serie.2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, relativamente al rigetto parziale dell'istanza di applicazione della continuazione, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuova deliberazione sul punto. È infine il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice-persona fisica che ha pronunciato o contribuito a pronunciare l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l'apprezzamento demandato al giudice dell'esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al diniego della continuazione in relazione al reato di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo del 30 novembre 2016, irrevocabile il 16 marzo 2017, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.