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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1215/2025

ECLI:EU:C:2025:965
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0791

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate l’11 dicembre 2025 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]791/24

TERVE Production spol. s r. o. contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca)] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza internazionale delle autorità giurisdizionali – Sostituzione di un consenso ad una proposta di contratto di acquisto di azioni con una decisione giudiziaria – Competenza speciale – Materia contrattuale – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Competenza esclusiva – Questione preliminare della validità di una decisione di un organo di una società»

I. Introduzione

1. La Corte è investita di talune questioni pregiudiziali concernenti la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali a pronunciarsi su controversie giudiziarie in materia di protezione degli azionisti di minoranza che non hanno votato il ritiro dalla quotazione di una società di cui possiedono azioni.

Infatti, la normativa slovacca prevede che, laddove venga deciso un siffatto ritiro, debba essere lanciata un’offerta pubblica di acquisto e che, alla scadenza del periodo di validità di tale offerta, la società, o il suo azionista di maggioranza che abbia lanciato l’offerta al suo posto, abbia il diritto di chiedere l’acquisto delle restanti azioni.

Viceversa, alla scadenza di questo stesso periodo, gli azionisti di minoranza possono esigere che le loro azioni vengano acquistate.

2. Per rispondere a tali questioni, la Corte dovrà interpretare, da un lato, l’articolo 7, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 2 ), il quale enuncia norme sulla competenza speciali, al fine di stabilire se l’azione con cui si chiede di sostituire l’accettazione, da parte dell’azionista di maggioranza, della proposta di acquisto di azioni presentata dagli azionisti di minoranza, rientri nella materia contrattuale oppure nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi.

Nelle presenti conclusioni, proporrò di rispondere a tale questione dichiarando che tale azione rientra nella materia contrattuale ai sensi di tale disposizione.

3. Dall’altro lato, essa sarà chiamata a stabilire se l’articolo 24, punto 2, di tale regolamento, il quale prevede una competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della sede di una società qualora venga contestata la validità delle decisioni dei rispettivi organi, sia applicabile ad una domanda relativa all’invalidità di una decisione di un’assemblea generale che ha disposto il trasferimento delle azioni degli azionisti di minoranza a seguito dell’esercizio del diritto di acquisto da parte dell’azionista di maggioranza, quando la risposta a tale domanda condizioni la legittimazione ad agire di tali azionisti di minoranza.

Proporrò alla Corte di rispondere affermativamente a tale questione, qualora la normativa nazionale consenta al giudice nazionale di pronunciarsi sull’invalidità di una decisione di un’assemblea generale in assenza della società interessata nel procedimento giudiziario in questione.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. I considerando 13 e 16 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue: «(13) |Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri.

Di conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale. (...) (16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile (...)».

5. All’interno del capo II, sezione 1, di tale regolamento, intitolato «Disposizioni generali», l’articolo 4, paragrafo 1, così recita: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6. La sezione 2 di tale capo, intitolata «Competenze speciali», contiene l’articolo 7, i cui punti 1 e 2 dispongono quanto segue: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; (...) 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

7. La sezione 6 di detto capo, intitolata «Competenze esclusive», è composta dall’articolo

24. Il punto 2 di tale articolo prevede quanto segue: «Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro: (...) 2) in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede.

Al fine di determinare tale sede l’autorità giurisdizionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato».

B. Normativa slovacca

8. L’articolo 118i, paragrafo 1, dello zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) [legge n. 566/2001 sui valori mobiliari e i servizi di investimento e che modifica e integra alcuni leggi (legge sui titoli)], del 9 novembre 2001, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sui valori mobiliari»), dispone che chi ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto che non era né parziale né condizionata ha il diritto di richiedere che gli vengano trasferite le azioni di tutti gli altri azionisti (in prosieguo: i «restanti azionisti») della società emittente, dietro adeguato corrispettivo (in prosieguo: il «diritto di acquisto»), se detiene azioni il cui valore nominale complessivo rappresenti almeno il 95% del capitale della società target al quale sono associati diritti di voto, nonché almeno il 95% dei diritti di voto nella società emittente.

L’offerente può esercitare il diritto di acquisto entro tre mesi dalla scadenza del periodo di validità dell’offerta pubblica di acquisto di cui alla prima frase, pena la decadenza di tale diritto.

9. Ai sensi dell’articolo 118i, paragrafo 6, della legge sui valori mobiliari, per l’approvazione della decisione dell’assemblea generale relativa al trasferimento all’offerente delle azioni di tutti i restanti azionisti è necessario almeno il 95% dei voti di tutti gli azionisti della società.

Deve essere redatto un verbale notarile relativo allo svolgimento dell’assemblea generale.

Il consiglio di amministrazione della società target deposita una domanda di iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dall’adozione della decisione dell’assemblea generale di cui alla prima frase.

La domanda di iscrizione nel registro delle imprese è accompagnata dalla decisione di concessione del nullaosta della Národná banka Slovenska (Banca nazionale slovacca) all’esercizio del diritto di acquisto, nonché dalla conferma del deposito dei fondi destinati al pagamento del corrispettivo ai restanti azionisti.

Con la decisione dell’assemblea generale relativa al trasferimento all’offerente delle azioni di tutti i restanti azionisti, il diritto di acquisto si considera esercitato.

10. In conformità all’articolo 118i, paragrafo 8, della legge sui valori mobiliari, decorsi 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione dell’assemblea generale conformemente al paragrafo 6 di tale articolo 118i, le azioni della società target vengono trasferite dai restanti azionisti all’offerente.

Il trasferimento della proprietà delle azioni ai sensi della prima frase è un fatto giuridico e viene iscritto nel registro legale dei valori mobiliari, alla data della sua realizzazione, sulla base di un ordine di iscrizione del trasferimento impartito dalla società target al Centrálny depozitár cenných papierov (Depositario centrale in titoli, Slovacchia), che iscrive l’emissione delle azioni nel registro dell’emittente.

L’ordine di iscrizione del trasferimento sulla base del diritto di acquisto è corredato della decisione dell’assemblea generale di cui all’articolo 118i, paragrafo 6, di tale legge, del nullaosta della Banca nazionale slovacca all’esercizio del diritto di acquisto ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo e della visura camerale della società target dopo l’iscrizione della decisione dell’assemblea generale di cui al paragrafo 6 di detto articolo.

11. L’articolo 118j della legge sui valori mobiliari dispone quanto segue: «(1) Se si sono verificate le circostanze di cui all’articolo 118i, paragrafo 1, l’azionista che detiene le restanti azioni della società target ha il diritto di richiedere all’offerente (...) che quest’ultimo acquisti le sue azioni per un adeguato corrispettivo. (2) Tale azionista può esercitare il diritto di cui al paragrafo 1 al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo di validità dell’offerta pubblica di acquisto, pena la decadenza di tale diritto.

Detto azionista esercita tale diritto inviando una proposta di contratto di acquisto delle azioni.

In particolare, la proposta di contratto dovrà specificare: a) il corrispettivo monetario adeguato richiesto o un adeguato corrispettivo in valori mobiliari, b) il termine per l’accettazione della proposta di contratto, c) il termine e la procedura per il trasferimento dei valori mobiliari. (3) [L’offerente] accetta la proposta di contratto entro il termine indicato nella stessa oppure, in sua assenza, entro dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Se egli non accetta la proposta di contratto entro tale termine, l’azionista restante può chiedere al giudice di sostituire l’accettazione della proposta con una decisione giudiziaria.

Questo diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui alla prima frase, pena la sua decadenza. (4) [L’offerente], dopo aver ricevuto la proposta di contratto, può chiedere al giudice di verificare l’adeguatezza del corrispettivo richiesto.

Tale diritto decade se non viene esercitato entro un mese dal ricevimento della proposta di contratto.

Se l’importo del corrispettivo non è stato determinato da una perizia giurata, l’onere della prova dell’adeguatezza del corrispettivo proposto incombe sul restante azionista. (5) Le disposizioni dell’articolo 118i si applicano mutatis mutandis ».

12. Ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 1, della legge sui valori mobiliari, se l’assemblea generale degli azionisti di un emittente di azioni quotate decide che le azioni emesse da tale emittente cesseranno di essere quotate, detto emittente è tenuto a lanciare un’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni quotate degli azionisti che, nell’assemblea generale, non hanno votato a favore della cessazione della quotazione di tali azioni o che non hanno partecipato a tale assemblea generale.

L’offerta pubblica di acquisto deve indicare il suo motivo, ossia la decisione dell’assemblea generale della società relativa alla cessazione della quotazione delle azioni.

13. Ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 3, della legge sui valori mobiliari, l’obbligo di cui al paragrafo 1 di tale articolo si considera soddisfatto quando l’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni degli azionisti che, nell’assemblea generale, non hanno votato a favore della cessazione della quotazione di tali azioni viene lanciata da un soggetto diverso dall’emittente di dette azioni.

14. Secondo l’articolo 119, paragrafo 6, della legge sui valori mobiliari, l’offerta pubblica di acquisto lanciata ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo e dell’articolo 170, paragrafo 3, di tale legge può precedere l’esercizio del diritto di acquisto di cui all’articolo 118i di detta legge solo se l’offerente è un soggetto ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 3, della stessa legge e se non si tratta di un’offerta parziale né di un’offerta condizionata.

III. Fatti e questioni pregiudiziali

15. Il 18 dicembre 2020, l’assembla generale della VÚB a.s., avente la propria sede in Slovacchia, ha votato una decisione relativa alla cessazione della quotazione delle azioni di tale società.

16. In applicazione del diritto slovacco, l’azionista di maggioranza della VÚB, la società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Lussemburgo, ha assunto volontariamente l’obbligo gravante sull’emittente, ossia la VÚB, di lanciare un’offerta pubblica di acquisto delle azioni degli azionisti che non avevano votato a favore della decisione relativa alla cessazione della quotazione delle azioni o che non avevano partecipato a tale assemblea generale.

La società TERVE Production spol. s r. o. (in prosieguo: la «TERVE»), con sede in Slovacchia, fa parte di tali restanti azionisti.

Nella sua offerta, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che i contratti di acquisto di azioni che sarebbero stati conclusi sulla base della sua offerta sarebbero stati disciplinati dal diritto slovacco, e che la competenza a risolvere le controversie derivanti da tali contratti sarebbe spettata ai giudici ordinari slovacchi.

Il 19 aprile 2021, l’assemblea generale della VÚB (in prosieguo: la «seconda assemblea generale») ha approvato il trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] di tutte le azioni dei restanti azionisti della VÚB.

17. Con ricorso datato 18 agosto 2021, la TERVE ha adito l’Okresný súd Bratislava V (Tribunale distrettuale di Bratislava V, Slovacchia) al fine di ottenere una decisione che sostituisse l’accettazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua domanda di acquisto delle proprie azioni a seguito dell’offerta pubblica di acquisto.

Essa ha invocato l’articolo 7, punto 1, e l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 al fine di giustificare la competenza delle autorità giurisdizionali slovacche. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di incompetenza.

Con ordinanza del 28 febbraio 2022, tale giudice ha statuito a favore della [OSCURATO:PERSONA], declinando la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia, in quanto non esisteva né un contratto né un accordo attributivo di competenza a suo favore concluso tra le parti.

18. Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia) ha annullato la decisione impugnata, fondandosi sullo stretto collegamento tra la controversia, da un lato, e il diritto e le autorità giurisdizionali slovacche, dall’altro, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è azionista di una società slovacca, di diritto slovacco, con sede in Slovacchia, e il registro delle sue azioni è tenuto dal Depositario centrale slovacco.

Esso ha parimenti dichiarato che, in assenza di un vincolo contrattuale tra le parti, non era applicabile l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, bensì l’articolo 7, punto 2, di tale regolamento.

19. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione dinanzi al Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), il giudice del rinvio, per contestare la competenza delle autorità giurisdizionali slovacche.

Essa ritiene che, in applicazione del principio sancito all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la competenza spetti alle autorità giurisdizionali lussemburghesi, in quanto la sua sede è situata in Lussemburgo.

Essa aggiunge che l’articolo 7, punto 1, di tale regolamento non è applicabile, in quanto non esiste un vincolo contrattuale tra sé e la TERVE, e precisa che neanche l’articolo 24, punti 2 e 4, di detto regolamento può fondare la competenza delle autorità giurisdizionali slovacche, in quanto il procedimento non verte su una delle materie elencate in via esaustiva da tali disposizioni.

A suo avviso, l’offerta pubblica di acquisto non è rilevante al fine di determinare i giudici competenti, poiché essa non è stata accettata e il suo periodo di validità è scaduto.

Essa contesta il fondamento, preso in considerazione dal Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava), dell’articolo 7, punto 2, dello stesso regolamento, in quanto l’azione esperita nei suoi confronti non aveva ad oggetto una responsabilità per danni.

20. Il giudice del rinvio constata che la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione degli articoli 7 e 24 del regolamento n. 1215/2012 non consente di risolvere i due problemi sollevati dalle particolari circostanze della causa.

Da un lato, il procedimento è inteso ad ottenere una decisione che sostituisca la manifestazione di volontà della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’obbligo di acquisto fatto valere dalla TERVE, dopo che la [OSCURATO:PERSONA] ha lanciato volontariamente un’offerta pubblica di acquisto.

Dall’altro, la TERVE solleva la questione dell’invalidità o dell’inesistenza della decisione della seconda assemblea generale della VÚB che aveva approvato il trasferimento di tutte le azioni restanti.

21. In tali circostanze, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 7, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che una domanda di sostituire con una decisione giudiziaria l’accettazione della proposta della ricorrente per un contratto di acquisto di azioni debba essere considerata una domanda in “materia contrattuale”. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che una domanda di sostituire con una decisione giudiziaria l’accettazione della proposta della ricorrente per un contratto di acquisto di azioni debba essere considerata una domanda in materia di “illeciti civili dolosi o colposi”. 3) Se l’articolo 24, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad un procedimento come quello principale, in quanto la ricorrente chiede al giudice del procedimento principale di esaminare in via preliminare la sua eccezione d’inesistenza o d’invalidità della decisione dell’assemblea generale che approva il trasferimento delle azioni dei restanti azionisti (comprese le azioni della ricorrente) alla resistente».

IV. Analisi A. Osservazioni preliminari

1. Osservazioni preliminari relative al regolamento n. 1215/2012

22. Ricordo che la Corte ha già dichiarato che, poiché il regolamento n. 1215/2012 ha sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 ( 3 ), l’interpretazione fornita dalla Corte riguardo a tale regolamento vale anche per il regolamento n. 1215/2012, quando le disposizioni di tali strumenti del diritto dell’Unione possono essere qualificate come equivalenti.

Tale ipotesi ricorre nel caso non solo dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 ( 4 ), ma anche dell’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 e dell’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

23. Inoltre, il regolamento n. 1215/2012 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato ( 5 ).

24. In tal senso, l’articolo 4 di tale regolamento stabilisce il principio della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro del domicilio del convenuto.

La Corte ha precisato che le norme sulla competenza speciale o esclusiva, le quali sono eccezioni a tale principio, devono essere sottoposte a un’interpretazione restrittiva e non essere interpretate in senso più ampio di quanto non richieda la loro finalità ( 6 ).

2. Osservazioni preliminari relative al diritto di acquisto e all’obbligo di acquisto nel diritto slovacco 25.

Secondo la legge sui valori mobiliari, qualora un soggetto diverso dall’emittente lanci un’offerta pubblica di acquisto né parziale né condizionata di tutte le azioni quotate, al posto dell’emittente, a seguito della decisione dell’assemblea generale di ritirare le azioni dalla quotazione, esso ha diritto, se è titolare di almeno di 95% delle azioni con diritto di voto e del 95% dei diritti di voto, di chiedere il trasferimento a suo favore di tutte le azioni restanti degli altri azionisti, in cambio di un adeguato corrispettivo.

26. Per esercitare tale diritto di acquisto, tale azionista deve ottenere, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di validità dell’offerta pubblica di acquisto, almeno il 95% dei voti dell’assemblea generale a favore del trasferimento, a suo beneficio, delle azioni dei restanti azionisti.

Nei 30 giorni successivi a tale voto, il consiglio di amministrazione deposita una domanda di iscrizione nel registro delle imprese, accompagnata dal nullaosta della Banca nazionale slovacca e dalla prova del deposito dei fondi destinati al pagamento del corrispettivo adeguato ai restanti azionisti.

Decorso un nuovo termine di 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, la società ordina l’iscrizione presso il Depositario centrale in titoli del trasferimento delle restanti azioni a nome dell’offerente.

Tale ordine è corredato della decisione dell’assemblea generale sul trasferimento, del nullaosta della Banca nazionale slovacca e dell’estratto del registro delle imprese.

27. Per ovviare all’eventuale inerzia di chi ha lanciato l’offerta pubblica di acquisto, la legge sui valori mobiliari prevede che i restanti azionisti possano esigere da tale soggetto, entro lo stesso termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di validità di detta offerta, che questi acquisti le loro azioni dietro un corrispettivo adeguato.

Tali azionisti devono inviare una proposta di contratto di acquisto di azioni contenente il corrispettivo adeguato, il termine per l’accettazione, nonché il termine e la procedura per la realizzazione del trasferimento delle azioni.

Se la proposta non è stata accettata entro il termine previsto o entro il termine di 10 giorni lavorativi, gli azionisti possono chiedere in giudizio la sostituzione dell’accettazione con una decisione giudiziaria.

28. È in tale contesto normativo che la [OSCURATO:PERSONA] ha lanciato volontariamente un’offerta pubblica di acquisto, al posto della VÚB, e che, alla scadenza del termine di tre mesi, essa ha esercitato il suo diritto di acquisto, concretizzatosi nel trasferimento delle restanti azioni a suo nome.

Parallelamente, la TERVE, al fine di far valere l’obbligo di acquisto, ha sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] una proposta di acquisto di azioni, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha accettato. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato il suo rifiuto sulla base del rilievo che, poiché la TERVE non aveva accettato la sua proposta di acquisto entro il termine imperativo di tre mesi, le restanti azioni di quest’ultima erano state trasferite a suo favore e la TERVE non era dunque più legittimata ad agire come azionista e aveva perso la possibilità di accettare l’offerta di acquisto.

B. Questioni relative alle competenze speciali previste all’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012

29. Con la prima e con la seconda questione pregiudiziale, che possono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte se il ricorso con cui si chiede la sostituzione dell’accettazione di una proposta di acquisto di azioni, diretto nei confronti dell’azionista che ha lanciato l’offerta pubblica di acquisto, al posto dell’emittente, a seguito della decisione di ritiro dalla quotazione delle azioni, rientri nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 oppure nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi dell’articolo 7, punto 2, di tale regolamento.

30. La Corte ha dichiarato che le nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» devono essere interpretate in modo autonomo, facendo riferimento principalmente al sistema e alle finalità di tale regolamento, onde garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Tali nozioni non possono, pertanto, essere interpretate come un rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile ( 7 ).

31. La Corte ha aggiunto che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 comprende qualsiasi domanda che miri a far valere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), di tale regolamento, ovvero che non sia fondata su un’obbligazione giuridica liberamente assunta da una persona nei confronti di un’altra ( 8 ).

32. Dal momento che la Corte fa della nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» una nozione per esclusione rispetto a quella di «materia contrattuale», inizierò il mio esame da quest’ultima nozione.

33. Da una costante giurisprudenza risulta che l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 non esige la conclusione di un contratto, ma presuppone, per contro, la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra ( 9 ).

34. La Corte ha aggiunto quattro precisazioni che mi sembrano importanti per rispondere alle questioni sollevate nella specie.

35. In primo luogo, la Corte ha riconosciuto che lo statuto di una società deve essere considerato, ai fini della determinazione del giudice competente, come un contratto che regola sia i rapporti tra gli azionisti che i rapporti tra gli azionisti e la società da essi costituita ( 10 ).

Essa ha esteso il ragionamento, da un lato, all’ipotesi dei membri di un’associazione, in quanto l’adesione ad un’associazione crea tra gli associati stretti legami dello stesso tipo di quelli che si instaurano tra le parti di un contratto ( 11 ), e, dall’altro, all’ipotesi dei condomini, dato che, divenendo o rimanendo condomino di un immobile, ogni condomino accetta di vincolarsi all’insieme delle disposizioni dell’atto che disciplina il condominio in questione nonché alle decisioni assunte dall’assemblea dei condomini di tale immobile ( 12 ).

36. In secondo luogo, la Corte ha riconosciuto che la norma sulla competenza speciale in materia contrattuale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 è basata sulla causa dell’azione in giudizio e non sull’identità delle parti ( 13 ).

Essa ne ha desunto che l’azione pauliana, quando è fondata sui diritti di credito derivanti da obbligazioni assunte mediante la conclusione di un contratto, rientra nella nozione di «materia contrattuale», e che occorre dunque che il criterio del foro del domicilio del convenuto venga completato da quello autorizzato dall’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, in quanto un siffatto foro soddisfa, alla luce della natura contrattuale delle relazioni tra il creditore e il debitore, sia il requisito della certezza del diritto e della prevedibilità sia l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia ( 14 ).

Nella sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks ( 15 ), la Corte ha concluso che il creditore poteva scegliere, per determinare il giudice competente, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio ( 16 ).

Inoltre, in materia di trasporto aereo di passeggeri, la Corte ha dichiarato che, poiché l’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 ( 17 ) prevede che, allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottemperi alle obbligazioni previste da tale regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero, si deve ritenere che tale vettore ottemperi ad obbligazioni assunte liberamente nei confronti della controparte contrattuale dei passeggeri interessati.

Tali obbligazioni trovano la loro fonte nel contratto di trasporto aereo ( 18 ).

La Corte ne ha desunto che la nozione di «materia contrattuale» include l’azione di un passeggero aereo diretta a ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo con coincidenza proposta, sul fondamento di detto regolamento, nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia la controparte contrattuale del passeggero interessato ( 19 ).

37. In terzo luogo, la Corte ha ammesso che l’obbligazione in «materia contrattuale» poteva avere una duplice origine, legale e contrattuale.

In tal senso, essa ha dichiarato che, per quanto la partecipazione al condominio sia prescritta dalla legge, resta il fatto che i dettagli dell’amministrazione delle parti comuni dell’immobile interessato vengono eventualmente disciplinati per contratto e che l’adesione al condominio avviene attraverso l’acquisto volontario congiunto di un appartamento e di quote di comproprietà relative a tali parti comuni, sicché un’obbligazione a carico dei condomini nei confronti del condominio deve essere considerata un’obbligazione giuridica assunta volontariamente da un soggetto nei confronti di un altro ( 20 ).

38. In quarto luogo, la Corte ha statuito che la nozione di «materia contrattuale» include l’ipotesi di un’azione giudiziaria che ha l’oggetto di rivendicare in giudizio, nei confronti di un venditore professionista, la consegna di un premio apparentemente vinto e il cui versamento è rifiutato da quest’ultimo, poiché tale azione trova fondamento proprio nella promessa di vincita in questione e il beneficiario apparente invoca l’inadempimento di quest’ultima per giustificare l’azione giudiziaria ( 21 ).

39. La giurisprudenza richiamata deve consentire, a mio avviso, alla Corte, di qualificare come «materia contrattuale» l’oggetto dell’azione giudiziaria promossa dalla TERVE nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

40. Infatti, queste due società sono azioniste della stessa società, la VÚB, e la procedura di offerta pubblica di acquisto seguita dal diritto di acquisto o dall’obbligo di acquisto è destinata a tutelare i diritti degli azionisti di minoranza nel caso di una decisione di ritiro dalla quotazione delle azioni.

È il motivo per cui, in linea di principio, l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto grava sull’emittente delle azioni, il quale è vincolato contrattualmente ai suoi azionisti.

41. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso volontariamente di lanciare una siffatta offerta al posto dell’emittente, ossia la VÚB, i cui rapporti con i suoi azionisti rivestono natura contrattuale.

Sarebbe incoerente che il contenzioso relativo al diritto dell’azionista di minoranza di poter cedere le sue azioni in caso di ritiro dalla quotazione ricadesse, nel caso di specie, nella competenza delle autorità giurisdizionali slovacche o lussemburghesi a seconda della scelta della [OSCURATO:PERSONA] di intervenire o meno per lanciare un’offerta pubblica di acquisto.

Sarebbe parimenti incoerente che, qualora il diritto di acquisto e l’obbligo di acquisto fossero fatti valere entro lo stesso termine e venissero contestati, le controversie ricadessero nella competenza di autorità giurisdizionali stabilite in Stati membri diversi, nel caso cui l’azionista che ha lanciato l’offerta pubblica di acquisto avesse la propria sede in uno Stato membro diverso da quello della sede dell’emittente.

42. Inoltre, il fatto che l’obbligazione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto in caso di ritiro dalla quotazione delle azioni, seguita da diritto di acquisto e obbligo di acquisto, sia di origine legale non è idoneo a rimettere in discussione la qualificazione di tale obbligazione come rientrante nella materia contrattuale.

Infatti, come menzionato poc’anzi ( 22 ), una siffatta obbligazione può avere un’origine contrattuale e legale.

Tuttavia, è solo in quanto esiste un’obbligazione contrattuale che l’obbligazione legale si impone.

Nella specie, gli azionisti della VÚB hanno votato il ritiro dalla quotazione, il che ha comportato l’obbligazione legale di lanciare un’offerta pubblica di acquisto.

Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA], quale azionista che detiene almeno il 95% delle azioni con diritto di voto e il 95% dei voti, ha lanciato volontariamente tale offerta al posto di VÚB, il che ha generato in capo alla medesima l’obbligazione legale di esercitare il diritto di acquisto o di adempiere all’obbligo di acquisto.

43. Infine, il rifiuto di osservare un’obbligazione legale non significa che non ci si collochi nella materia contrattuale.

Pertanto, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha acconsentito liberamente a lanciare un’offerta pubblica di acquisto, si sia rifiutata di accogliere la domanda di acquisto della TERVE non significa che la causa della domanda di quest’ultima non rientri nella materia contrattuale.

44. Risulta dalle considerazioni che precedono che tale azione della TERVE diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] rientra nella materia contrattuale e non nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi del regolamento n. 1215/2012.

45. Occorre dunque rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la domanda di sostituire con una decisione giudiziaria l’accettazione della proposta di acquisto di azioni, promanante da un azionista di minoranza, da parte dell’azionista che ha lanciato, al posto dell’emittente, un’offerta pubblica di acquisto a seguito della decisione dell’assemblea generale degli azionisti di ritirare le azioni dalla quotazione, rientra nella materia contrattuale.

C. Questione relativa alla competenza esclusiva prevista all’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012

46. Con la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte, se l’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso è applicabile ad una domanda intesa a contestare la validità di una decisione di un’assemblea generale che approva il trasferimento delle restanti azioni ad un azionista di maggioranza a seguito di un’offerta pubblica di acquisto lanciata volontariamente da quest’ultimo al posto dell’emittente, qualora tale domanda sia preliminare alla domanda con cui viene sollecitata una decisione giudiziaria che sostituisca l’accettazione, da parte di un’azionista di maggioranza, di una proposta di acquisto di azioni.

47. Al pari della Commissione, ritengo che tale questione sia pertinente solo qualora, nel diritto slovacco, il giudice investito di una domanda di sostituzione dell’accettazione, da parte di un’azionista di maggioranza, di una proposta di acquisto di azioni possa pronunciarsi sulla validità di una decisione di un’assemblea generale senza che la società la cui decisione è contestata sia parte della controversia.

48. Se così fosse, propongo la seguente analisi.

49. Ricordo che l’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 prevede una competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede «in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi».

50. Nel caso di specie, è in discussione la nozione di «validità della decisione di un organo di una società», nozione della quale la Corte è già stata chiamata a definire i contorni quando ha interpretato l’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, le cui disposizioni sono state riprese all’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 23 ).

51. Sul punto, essa ha ricordato che l’obiettivo primario perseguito dall’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 è quello di centralizzare la competenza allo scopo di evitare decisioni contraddittorie in ordine alla validità delle delibere degli organi delle società ( 24 ).

Tale centralizzazione è prevista dinnanzi ai giudici dello Stato membro nel quale la società ha la sua sede, in quanto tali giudici si trovano nella posizione migliore per dirimere controversie di tale genere, in particolare per via del fatto che le formalità di pubblicità della società e delle sue decisioni sono svolte all’interno di tale Stato.

Tale competenza esclusiva è istituita nell’interesse della buona amministrazione della giustizia ( 25 ).

52. È pertanto pacifico che, se la TERVE agisse in giudizio nei confronti della VÚB facendo valere l’invalidità della decisione della seconda assemblea generale, le autorità giurisdizionali slovacche sarebbero competenti.

53. Tuttavia, poiché tale competenza esclusiva costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale sulla competenza sancita all’articolo 4 del regolamento n. 1215/2012, esse deve essere sottoposta a un’interpretazione restrittiva ( 26 ).

54. Tale interpretazione restrittiva porta a ritenere che l’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere inteso nel senso che esso riguarda unicamente le controversie il cui oggetto principale è costituito dalla validità delle delibere degli organi societari ( 27 ).

55. Di conseguenza, occorre esaminare se, nell’ambito di un’azione intesa ad ottenere la sostituzione dell’accettazione della proposta di acquisto delle azioni, la questione preliminare della validità della decisione dell’assemblea generale che aveva disposto il trasferimento delle restanti azioni al titolare del diritto di acquisto possa costituire l’oggetto principale della controversia.

56. Effettivamente, la legittimazione ad agire della TERVE dipende direttamente dalla validità o meno della decisione della seconda assemblea generale, in quanto, se quest’ultima è invalida, il trasferimento delle azioni alla [OSCURATO:PERSONA] viene rimesso in discussione e la TERVE è ancora azionista della VÚB.

Per contro, se tale decisione è valida, la TERVE ha perso la qualità di azionista e non può più far valere l’obbligo di acquisto.

57. Ritengo, di conseguenza, che la validità della decisione della seconda assemblea generale sia la premessa indispensabile dell’azione della TERVE diretta alla sostituzione dell’accettazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua proposta di acquisto di restanti azioni ( 28 ).

È proprio tale decisione che fonda l’obbligo di acquisto a favore dei restanti azionisti.

Non ricorre pertanto un’ipotesi in cui l’addotta invalidità delle decisioni degli organi della società è accessoria rispetto all’oggetto principale della domanda ( 29 ).

Pertanto, la competenza delle autorità giurisdizionali slovacche sulla base della competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 è acquisita.

58. La Corte ha parimenti precisato che la centralizzazione della competenza a favore dei giudici della sede della società i cui organi hanno adottato la decisione della quale è contestata la validità, finalizzata ad evitare decisioni contraddittorie ( 30 ), consente di soddisfare gli obiettivi di un alto grado di prevedibilità della competenza nonché di certezza del diritto ( 31 ).

59. In tal senso, possono essere prese in considerazione la nazionalità della società i cui organi hanno adottato la decisione contestata, il diritto applicabile agli atti e alle formalità relativi all’assemblea generale contestata, la lingua utilizzata ( 32 ) nonché il diritto sostanziale applicabile ( 33 ).

Nel procedimento principale, la VÚB ha la nazionalità slovacca, l’assemblea generale è assoggettata al diritto slovacco sia per quanto riguarda le formalità sia per quanto riguarda il diritto sostanziale.

Ciò vale ad instaurare un collegamento stretto tra la controversia e i giudici slovacchi, il quale può essere conforme al principio della buona amministrazione della giustizia ( 34 ).

60. La Corte ha parimenti tenuto conto, a titolo della conformità agli obiettivi di prevedibilità e di certezza del diritto, in una causa analoga in cui era stato contestato il corrispettivo offerto in cambio del trasferimento obbligatorio dei titoli degli azionisti di minoranza di una società all’azionista di maggioranza della medesima, del fatto che tale azionista di maggioranza doveva aspettarsi che fossero competenti i giudici della sede della società ( 35 ).

Ritengo che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia indicato, nella sua proposta di acquisto di azioni, seguita dalla decisione della seconda assemblea generale di trasferimento delle restanti azioni, la cui validità è contestata, che i contratti di acquisto di azioni che ne sarebbero risultati sarebbero stati assoggettati al diritto slovacco e alla competenza delle autorità giurisdizionali slovacche sia idoneo a confermare che tale società doveva aspettarsi di essere convenuta in giudizio dinanzi ai giudici slovacchi.

61. In tal senso, a differenza dei fatti sfociati nella sentenza del 12 maggio 2011, BVG ( 36 ), in cui la competenza esclusiva di cui all’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 veniva invocata a sostegno di un’incompetenza fatta valere tramite eccezione da una società che invocava l’invalidità delle proprie decisioni, nella presente causa l’invalidità delle decisioni degli organi della società è invocata nella domanda.

62. Alla luce di quanto suesposto propongo di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile ad una domanda, anche preliminare, con cui viene contestata la validità di una decisione di un’assemblea generale che approva il trasferimento delle restanti azioni ad un azionista di maggioranza a seguito di un’offerta pubblica di acquisto lanciata volontariamente da quest’ultimo al posto dell’emittente, qualora tale domanda sia una premessa indispensabile della domanda principale, con cui si chiede la sostituzione dell’accettazione da parte dell’azionista di maggioranza della proposta di acquisto emessa dall’azionista di minoranza.

V. Conclusione

63. Tutto ciò considerato, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca): 1) L’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: la domanda di sostituire con una decisione giudiziaria l’accettazione della proposta di acquisto di azioni, promanante da un azionista di minoranza, da parte dell’azionista che ha lanciato, al posto dell’emittente, un’offerta pubblica di acquisto a seguito della decisione dell’assemblea generale degli azionisti di ritirare le azioni dalla quotazione, rientra nella materia contrattuale. 2) L’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che: esso è applicabile ad una domanda, anche preliminare, con cui viene contestata la validità di una decisione di un’assemblea generale che approva il trasferimento delle restanti azioni ad un azionista di maggioranza a seguito di un’offerta pubblica di acquisto lanciata volontariamente da quest’ultimo al posto dell’emittente, qualora tale domanda sia una premessa indispensabile della domanda principale, con cui si chiede la sostituzione dell’accettazione da parte dell’azionista di maggioranza della proposta di acquisto emessa dall’azionista di minoranza. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). ( 4 )

V. sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA ( C‑393/22 , EU:C:2023:675 , punto 23 e giurisprudenza citata). ( 5 )

V. sentenza del 28 novembre 2024, VariusSystems ( C‑526/23 , EU:C:2024:985 punto 15 ). ( 6 ) Per quanto riguarda l’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, v. sentenza del 28 novembre 2024, VariusSystems ( C‑526/23 , EU:C:2024:985 ).

Per quanto riguarda l’articolo 24 di tale regolamento, v. sentenza del 7 marzo 2018, E.ON [OSCURATO:PERSONA] (C‑560/16; in prosieguo: la «sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2018:167 , punto 27 ). ( 7 )

V. sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice ( C‑307/19 , EU:C:2021:236 , punto 82 e giurisprudenza citata). ( 8 )

V. sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice ( C‑307/19 , EU:C:2021:236 , punto 83 e giurisprudenza citata). ( 9 )

V. sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa ( C‑375/13 , EU:C:2015:37 , punto 39 ), e dell’8 maggio 2019, Kerr ( C‑25/18 , EU:C:2019:376 , punti da 23 a 25 ). ( 10 ) V., per quanto riguarda la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione ( GU 1998, C 27, pag. 1 ) (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), sostituita dal regolamento n. 44/2001 (v. paragrafo 22 delle presenti conclusioni), sentenza del 10 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑214/89 , EU:C:1992:115 , punto 16 ). ( 11 )

V. sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr ( C‑25/18 , EU:C:2019:376 , punto 26 e giurisprudenza citata). ( 12 )

V. sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr ( C‑25/18 , EU:C:2019:376 , punto 29 e giurisprudenza citata). ( 13 )

V. sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks ( C‑337/17 , EU:C:2018:805 , punto 48 e giurisprudenza citata). ( 14 )

V. sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks ( C-337/17 , EU:C:2018:805 , punto 44 ). ( 15 ) C‑337/17 , EU:C:2018:805 . ( 16 )

V. sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks ( C‑337/17 , EU:C:2018:805 , punto 46 ). ( 17 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ( GU 2004, L 46, pag. 1 ). ( 18 )

V. sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a. ( C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16 , EU:C:2018:160 , punti 62 e 63 ). ( 19 )

V. sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a. ( C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16 , EU:C:2018:160 , punto 65 e punto 2 del dispositivo). ( 20 )

V. sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr ( C‑25/18 , EU:C:2019:376 , punto 27 ). ( 21 )

V. sentenza del 20 gennaio 2005, Engler ( C‑27/02 , EU:C:2005:33 , punti 57 e 58 ). ( 22 )

V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. ( 23 )

V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni. ( 24 )

V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 31 e giurisprudenza citata). ( 25 )

V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 32 e giurisprudenza citata). ( 26 )

V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata alla nota

6. ( 27 ) V., per analogia con l’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, sentenza del 12 maggio 2011, BVG [ C‑144/10 , EU:C:2011:300 , punto 44 e punto 43, il quale cita la relazione di P. Jenard sulla convenzione di Bruxelles ( GU 1979, C 59, pag. 1 ) (v. nota 10 delle presenti conclusioni), le cui conclusioni sono rilevanti, per analogia, per analizzare il regolamento n. 1215/2012]. ( 28 ) V., per analogia con la validità di un brevetto quale premessa indispensabile nell’ambito di ogni azione per contraffazione, sentenza del 12 maggio 2011, BVG ( C‑144/10 , EU:C:2011:300 , punto 46 ). ( 29 )

V. sentenza del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty ( C‑372/07 , EU:C:2008:534 ). ( 30 )

V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 31). ( 31 )

V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 28). ( 32 )

V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 40). ( 33 )

V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 41). ( 34 )

V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 42). ( 35 )

V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 43). ( 36

) C‑144/10, E U:C:2011:300.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0791 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate l’11 dicembre 2025 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]791/24 TERVE Production spol. s r. o. contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca)] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza internazionale delle autorità giurisdizionali – Sostituzione di un consenso ad una proposta di contratto di acquisto di azioni con una decisione giudiziaria – Competenza speciale – Materia contrattuale – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Competenza esclusiva – Questione preliminare della validità di una decisione di un organo di una società» I. Introduzione 1. La Corte è investita di talune questioni pregiudiziali concernenti la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali a pronunciarsi su controversie giudiziarie in materia di protezione degli azionisti di minoranza che non hanno votato il ritiro dalla quotazione di una società di cui possiedono azioni. Infatti, la normativa slovacca prevede che, laddove venga deciso un siffatto ritiro, debba essere lanciata un’offerta pubblica di acquisto e che, alla scadenza del periodo di validità di tale offerta, la società, o il suo azionista di maggioranza che abbia lanciato l’offerta al suo posto, abbia il diritto di chiedere l’acquisto delle restanti azioni. Viceversa, alla scadenza di questo stesso periodo, gli azionisti di minoranza possono esigere che le loro azioni vengano acquistate. 2. Per rispondere a tali questioni, la Corte dovrà interpretare, da un lato, l’articolo 7, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 2 ), il quale enuncia norme sulla competenza speciali, al fine di stabilire se l’azione con cui si chiede di sostituire l’accettazione, da parte dell’azionista di maggioranza, della proposta di acquisto di azioni presentata dagli azionisti di minoranza, rientri nella materia contrattuale oppure nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi. Nelle presenti conclusioni, proporrò di rispondere a tale questione dichiarando che tale azione rientra nella materia contrattuale ai sensi di tale disposizione. 3. Dall’altro lato, essa sarà chiamata a stabilire se l’articolo 24, punto 2, di tale regolamento, il quale prevede una competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della sede di una società qualora venga contestata la validità delle decisioni dei rispettivi organi, sia applicabile ad una domanda relativa all’invalidità di una decisione di un’assemblea generale che ha disposto il trasferimento delle azioni degli azionisti di minoranza a seguito dell’esercizio del diritto di acquisto da parte dell’azionista di maggioranza, quando la risposta a tale domanda condizioni la legittimazione ad agire di tali azionisti di minoranza. Proporrò alla Corte di rispondere affermativamente a tale questione, qualora la normativa nazionale consenta al giudice nazionale di pronunciarsi sull’invalidità di una decisione di un’assemblea generale in assenza della società interessata nel procedimento giudiziario in questione. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. I considerando 13 e 16 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue: «(13) |Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri. Di conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale. (...) (16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile (...)». 5. All’interno del capo II, sezione 1, di tale regolamento, intitolato «Disposizioni generali», l’articolo 4, paragrafo 1, così recita: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». 6. La sezione 2 di tale capo, intitolata «Competenze speciali», contiene l’articolo 7, i cui punti 1 e 2 dispongono quanto segue: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; (...) 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire». 7. La sezione 6 di detto capo, intitolata «Competenze esclusive», è composta dall’articolo 24. Il punto 2 di tale articolo prevede quanto segue: «Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro: (...) 2) in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede. Al fine di determinare tale sede l’autorità giurisdizionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato». B. Normativa slovacca 8. L’articolo 118i, paragrafo 1, dello zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) [legge n. 566/2001 sui valori mobiliari e i servizi di investimento e che modifica e integra alcuni leggi (legge sui titoli)], del 9 novembre 2001, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sui valori mobiliari»), dispone che chi ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto che non era né parziale né condizionata ha il diritto di richiedere che gli vengano trasferite le azioni di tutti gli altri azionisti (in prosieguo: i «restanti azionisti») della società emittente, dietro adeguato corrispettivo (in prosieguo: il «diritto di acquisto»), se detiene azioni il cui valore nominale complessivo rappresenti almeno il 95% del capitale della società target al quale sono associati diritti di voto, nonché almeno il 95% dei diritti di voto nella società emittente. L’offerente può esercitare il diritto di acquisto entro tre mesi dalla scadenza del periodo di validità dell’offerta pubblica di acquisto di cui alla prima frase, pena la decadenza di tale diritto. 9. Ai sensi dell’articolo 118i, paragrafo 6, della legge sui valori mobiliari, per l’approvazione della decisione dell’assemblea generale relativa al trasferimento all’offerente delle azioni di tutti i restanti azionisti è necessario almeno il 95% dei voti di tutti gli azionisti della società. Deve essere redatto un verbale notarile relativo allo svolgimento dell’assemblea generale. Il consiglio di amministrazione della società target deposita una domanda di iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dall’adozione della decisione dell’assemblea generale di cui alla prima frase. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese è accompagnata dalla decisione di concessione del nullaosta della Národná banka Slovenska (Banca nazionale slovacca) all’esercizio del diritto di acquisto, nonché dalla conferma del deposito dei fondi destinati al pagamento del corrispettivo ai restanti azionisti. Con la decisione dell’assemblea generale relativa al trasferimento all’offerente delle azioni di tutti i restanti azionisti, il diritto di acquisto si considera esercitato. 10. In conformità all’articolo 118i, paragrafo 8, della legge sui valori mobiliari, decorsi 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione dell’assemblea generale conformemente al paragrafo 6 di tale articolo 118i, le azioni della società target vengono trasferite dai restanti azionisti all’offerente. Il trasferimento della proprietà delle azioni ai sensi della prima frase è un fatto giuridico e viene iscritto nel registro legale dei valori mobiliari, alla data della sua realizzazione, sulla base di un ordine di iscrizione del trasferimento impartito dalla società target al Centrálny depozitár cenných papierov (Depositario centrale in titoli, Slovacchia), che iscrive l’emissione delle azioni nel registro dell’emittente. L’ordine di iscrizione del trasferimento sulla base del diritto di acquisto è corredato della decisione dell’assemblea generale di cui all’articolo 118i, paragrafo 6, di tale legge, del nullaosta della Banca nazionale slovacca all’esercizio del diritto di acquisto ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo e della visura camerale della società target dopo l’iscrizione della decisione dell’assemblea generale di cui al paragrafo 6 di detto articolo. 11. L’articolo 118j della legge sui valori mobiliari dispone quanto segue: «(1)   Se si sono verificate le circostanze di cui all’articolo 118i, paragrafo 1, l’azionista che detiene le restanti azioni della società target ha il diritto di richiedere all’offerente (...) che quest’ultimo acquisti le sue azioni per un adeguato corrispettivo. (2)   Tale azionista può esercitare il diritto di cui al paragrafo 1 al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo di validità dell’offerta pubblica di acquisto, pena la decadenza di tale diritto. Detto azionista esercita tale diritto inviando una proposta di contratto di acquisto delle azioni. In particolare, la proposta di contratto dovrà specificare: a) il corrispettivo monetario adeguato richiesto o un adeguato corrispettivo in valori mobiliari, b) il termine per l’accettazione della proposta di contratto, c) il termine e la procedura per il trasferimento dei valori mobiliari. (3)   [L’offerente] accetta la proposta di contratto entro il termine indicato nella stessa oppure, in sua assenza, entro dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento. Se egli non accetta la proposta di contratto entro tale termine, l’azionista restante può chiedere al giudice di sostituire l’accettazione della proposta con una decisione giudiziaria. Questo diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui alla prima frase, pena la sua decadenza. (4)   [L’offerente], dopo aver ricevuto la proposta di contratto, può chiedere al giudice di verificare l’adeguatezza del corrispettivo richiesto. Tale diritto decade se non viene esercitato entro un mese dal ricevimento della proposta di contratto. Se l’importo del corrispettivo non è stato determinato da una perizia giurata, l’onere della prova dell’adeguatezza del corrispettivo proposto incombe sul restante azionista. (5)   Le disposizioni dell’articolo 118i si applicano mutatis mutandis ». 12. Ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 1, della legge sui valori mobiliari, se l’assemblea generale degli azionisti di un emittente di azioni quotate decide che le azioni emesse da tale emittente cesseranno di essere quotate, detto emittente è tenuto a lanciare un’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni quotate degli azionisti che, nell’assemblea generale, non hanno votato a favore della cessazione della quotazione di tali azioni o che non hanno partecipato a tale assemblea generale. L’offerta pubblica di acquisto deve indicare il suo motivo, ossia la decisione dell’assemblea generale della società relativa alla cessazione della quotazione delle azioni. 13. Ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 3, della legge sui valori mobiliari, l’obbligo di cui al paragrafo 1 di tale articolo si considera soddisfatto quando l’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni degli azionisti che, nell’assemblea generale, non hanno votato a favore della cessazione della quotazione di tali azioni viene lanciata da un soggetto diverso dall’emittente di dette azioni. 14. Secondo l’articolo 119, paragrafo 6, della legge sui valori mobiliari, l’offerta pubblica di acquisto lanciata ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo e dell’articolo 170, paragrafo 3, di tale legge può precedere l’esercizio del diritto di acquisto di cui all’articolo 118i di detta legge solo se l’offerente è un soggetto ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 3, della stessa legge e se non si tratta di un’offerta parziale né di un’offerta condizionata. III. Fatti e questioni pregiudiziali 15. Il 18 dicembre 2020, l’assembla generale della VÚB a.s., avente la propria sede in Slovacchia, ha votato una decisione relativa alla cessazione della quotazione delle azioni di tale società. 16. In applicazione del diritto slovacco, l’azionista di maggioranza della VÚB, la società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Lussemburgo, ha assunto volontariamente l’obbligo gravante sull’emittente, ossia la VÚB, di lanciare un’offerta pubblica di acquisto delle azioni degli azionisti che non avevano votato a favore della decisione relativa alla cessazione della quotazione delle azioni o che non avevano partecipato a tale assemblea generale. La società TERVE Production spol. s r. o. (in prosieguo: la «TERVE»), con sede in Slovacchia, fa parte di tali restanti azionisti. Nella sua offerta, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che i contratti di acquisto di azioni che sarebbero stati conclusi sulla base della sua offerta sarebbero stati disciplinati dal diritto slovacco, e che la competenza a risolvere le controversie derivanti da tali contratti sarebbe spettata ai giudici ordinari slovacchi. Il 19 aprile 2021, l’assemblea generale della VÚB (in prosieguo: la «seconda assemblea generale») ha approvato il trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] di tutte le azioni dei restanti azionisti della VÚB. 17. Con ricorso datato 18 agosto 2021, la TERVE ha adito l’Okresný súd Bratislava V (Tribunale distrettuale di Bratislava V, Slovacchia) al fine di ottenere una decisione che sostituisse l’accettazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua domanda di acquisto delle proprie azioni a seguito dell’offerta pubblica di acquisto. Essa ha invocato l’articolo 7, punto 1, e l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 al fine di giustificare la competenza delle autorità giurisdizionali slovacche. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di incompetenza. Con ordinanza del 28 febbraio 2022, tale giudice ha statuito a favore della [OSCURATO:PERSONA], declinando la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia, in quanto non esisteva né un contratto né un accordo attributivo di competenza a suo favore concluso tra le parti. 18. Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia) ha annullato la decisione impugnata, fondandosi sullo stretto collegamento tra la controversia, da un lato, e il diritto e le autorità giurisdizionali slovacche, dall’altro, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è azionista di una società slovacca, di diritto slovacco, con sede in Slovacchia, e il registro delle sue azioni è tenuto dal Depositario centrale slovacco. Esso ha parimenti dichiarato che, in assenza di un vincolo contrattuale tra le parti, non era applicabile l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, bensì l’articolo 7, punto 2, di tale regolamento. 19. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione dinanzi al Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), il giudice del rinvio, per contestare la competenza delle autorità giurisdizionali slovacche. Essa ritiene che, in applicazione del principio sancito all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la competenza spetti alle autorità giurisdizionali lussemburghesi, in quanto la sua sede è situata in Lussemburgo. Essa aggiunge che l’articolo 7, punto 1, di tale regolamento non è applicabile, in quanto non esiste un vincolo contrattuale tra sé e la TERVE, e precisa che neanche l’articolo 24, punti 2 e 4, di detto regolamento può fondare la competenza delle autorità giurisdizionali slovacche, in quanto il procedimento non verte su una delle materie elencate in via esaustiva da tali disposizioni. A suo avviso, l’offerta pubblica di acquisto non è rilevante al fine di determinare i giudici competenti, poiché essa non è stata accettata e il suo periodo di validità è scaduto. Essa contesta il fondamento, preso in considerazione dal Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava), dell’articolo 7, punto 2, dello stesso regolamento, in quanto l’azione esperita nei suoi confronti non aveva ad oggetto una responsabilità per danni. 20. Il giudice del rinvio constata che la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione degli articoli 7 e 24 del regolamento n. 1215/2012 non consente di risolvere i due problemi sollevati dalle particolari circostanze della causa. Da un lato, il procedimento è inteso ad ottenere una decisione che sostituisca la manifestazione di volontà della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’obbligo di acquisto fatto valere dalla TERVE, dopo che la [OSCURATO:PERSONA] ha lanciato volontariamente un’offerta pubblica di acquisto. Dall’altro, la TERVE solleva la questione dell’invalidità o dell’inesistenza della decisione della seconda assemblea generale della VÚB che aveva approvato il trasferimento di tutte le azioni restanti. 21. In tali circostanze, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 7, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che una domanda di sostituire con una decisione giudiziaria l’accettazione della proposta della ricorrente per un contratto di acquisto di azioni debba essere considerata una domanda in “materia contrattuale”. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che una domanda di sostituire con una decisione giudiziaria l’accettazione della proposta della ricorrente per un contratto di acquisto di azioni debba essere considerata una domanda in materia di “illeciti civili dolosi o colposi”. 3) Se l’articolo 24, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad un procedimento come quello principale, in quanto la ricorrente chiede al giudice del procedimento principale di esaminare in via preliminare la sua eccezione d’inesistenza o d’invalidità della decisione dell’assemblea generale che approva il trasferimento delle azioni dei restanti azionisti (comprese le azioni della ricorrente) alla resistente». IV. Analisi A. Osservazioni preliminari 1. Osservazioni preliminari relative al regolamento n. 1215/2012 22. Ricordo che la Corte ha già dichiarato che, poiché il regolamento n. 1215/2012 ha sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 ( 3 ), l’interpretazione fornita dalla Corte riguardo a tale regolamento vale anche per il regolamento n. 1215/2012, quando le disposizioni di tali strumenti del diritto dell’Unione possono essere qualificate come equivalenti. Tale ipotesi ricorre nel caso non solo dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 ( 4 ), ma anche dell’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 e dell’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. 23. Inoltre, il regolamento n. 1215/2012 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato ( 5 ). 24. In tal senso, l’articolo 4 di tale regolamento stabilisce il principio della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro del domicilio del convenuto. La Corte ha precisato che le norme sulla competenza speciale o esclusiva, le quali sono eccezioni a tale principio, devono essere sottoposte a un’interpretazione restrittiva e non essere interpretate in senso più ampio di quanto non richieda la loro finalità ( 6 ). 2. Osservazioni preliminari relative al diritto di acquisto e all’obbligo di acquisto nel diritto slovacco 25. Secondo la legge sui valori mobiliari, qualora un soggetto diverso dall’emittente lanci un’offerta pubblica di acquisto né parziale né condizionata di tutte le azioni quotate, al posto dell’emittente, a seguito della decisione dell’assemblea generale di ritirare le azioni dalla quotazione, esso ha diritto, se è titolare di almeno di 95% delle azioni con diritto di voto e del 95% dei diritti di voto, di chiedere il trasferimento a suo favore di tutte le azioni restanti degli altri azionisti, in cambio di un adeguato corrispettivo. 26. Per esercitare tale diritto di acquisto, tale azionista deve ottenere, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di validità dell’offerta pubblica di acquisto, almeno il 95% dei voti dell’assemblea generale a favore del trasferimento, a suo beneficio, delle azioni dei restanti azionisti. Nei 30 giorni successivi a tale voto, il consiglio di amministrazione deposita una domanda di iscrizione nel registro delle imprese, accompagnata dal nullaosta della Banca nazionale slovacca e dalla prova del deposito dei fondi destinati al pagamento del corrispettivo adeguato ai restanti azionisti. Decorso un nuovo termine di 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, la società ordina l’iscrizione presso il Depositario centrale in titoli del trasferimento delle restanti azioni a nome dell’offerente. Tale ordine è corredato della decisione dell’assemblea generale sul trasferimento, del nullaosta della Banca nazionale slovacca e dell’estratto del registro delle imprese. 27. Per ovviare all’eventuale inerzia di chi ha lanciato l’offerta pubblica di acquisto, la legge sui valori mobiliari prevede che i restanti azionisti possano esigere da tale soggetto, entro lo stesso termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di validità di detta offerta, che questi acquisti le loro azioni dietro un corrispettivo adeguato. Tali azionisti devono inviare una proposta di contratto di acquisto di azioni contenente il corrispettivo adeguato, il termine per l’accettazione, nonché il termine e la procedura per la realizzazione del trasferimento delle azioni. Se la proposta non è stata accettata entro il termine previsto o entro il termine di 10 giorni lavorativi, gli azionisti possono chiedere in giudizio la sostituzione dell’accettazione con una decisione giudiziaria. 28. È in tale contesto normativo che la [OSCURATO:PERSONA] ha lanciato volontariamente un’offerta pubblica di acquisto, al posto della VÚB, e che, alla scadenza del termine di tre mesi, essa ha esercitato il suo diritto di acquisto, concretizzatosi nel trasferimento delle restanti azioni a suo nome. Parallelamente, la TERVE, al fine di far valere l’obbligo di acquisto, ha sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] una proposta di acquisto di azioni, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha accettato. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato il suo rifiuto sulla base del rilievo che, poiché la TERVE non aveva accettato la sua proposta di acquisto entro il termine imperativo di tre mesi, le restanti azioni di quest’ultima erano state trasferite a suo favore e la TERVE non era dunque più legittimata ad agire come azionista e aveva perso la possibilità di accettare l’offerta di acquisto. B. Questioni relative alle competenze speciali previste all’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012 29. Con la prima e con la seconda questione pregiudiziale, che possono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte se il ricorso con cui si chiede la sostituzione dell’accettazione di una proposta di acquisto di azioni, diretto nei confronti dell’azionista che ha lanciato l’offerta pubblica di acquisto, al posto dell’emittente, a seguito della decisione di ritiro dalla quotazione delle azioni, rientri nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 oppure nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi dell’articolo 7, punto 2, di tale regolamento. 30. La Corte ha dichiarato che le nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» devono essere interpretate in modo autonomo, facendo riferimento principalmente al sistema e alle finalità di tale regolamento, onde garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Tali nozioni non possono, pertanto, essere interpretate come un rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile ( 7 ). 31. La Corte ha aggiunto che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 comprende qualsiasi domanda che miri a far valere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), di tale regolamento, ovvero che non sia fondata su un’obbligazione giuridica liberamente assunta da una persona nei confronti di un’altra ( 8 ). 32. Dal momento che la Corte fa della nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» una nozione per esclusione rispetto a quella di «materia contrattuale», inizierò il mio esame da quest’ultima nozione. 33. Da una costante giurisprudenza risulta che l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 non esige la conclusione di un contratto, ma presuppone, per contro, la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra ( 9 ). 34. La Corte ha aggiunto quattro precisazioni che mi sembrano importanti per rispondere alle questioni sollevate nella specie. 35. In primo luogo, la Corte ha riconosciuto che lo statuto di una società deve essere considerato, ai fini della determinazione del giudice competente, come un contratto che regola sia i rapporti tra gli azionisti che i rapporti tra gli azionisti e la società da essi costituita ( 10 ). Essa ha esteso il ragionamento, da un lato, all’ipotesi dei membri di un’associazione, in quanto l’adesione ad un’associazione crea tra gli associati stretti legami dello stesso tipo di quelli che si instaurano tra le parti di un contratto ( 11 ), e, dall’altro, all’ipotesi dei condomini, dato che, divenendo o rimanendo condomino di un immobile, ogni condomino accetta di vincolarsi all’insieme delle disposizioni dell’atto che disciplina il condominio in questione nonché alle decisioni assunte dall’assemblea dei condomini di tale immobile ( 12 ). 36. In secondo luogo, la Corte ha riconosciuto che la norma sulla competenza speciale in materia contrattuale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 è basata sulla causa dell’azione in giudizio e non sull’identità delle parti ( 13 ). Essa ne ha desunto che l’azione pauliana, quando è fondata sui diritti di credito derivanti da obbligazioni assunte mediante la conclusione di un contratto, rientra nella nozione di «materia contrattuale», e che occorre dunque che il criterio del foro del domicilio del convenuto venga completato da quello autorizzato dall’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, in quanto un siffatto foro soddisfa, alla luce della natura contrattuale delle relazioni tra il creditore e il debitore, sia il requisito della certezza del diritto e della prevedibilità sia l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia ( 14 ). Nella sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks ( 15 ), la Corte ha concluso che il creditore poteva scegliere, per determinare il giudice competente, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio ( 16 ). Inoltre, in materia di trasporto aereo di passeggeri, la Corte ha dichiarato che, poiché l’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 ( 17 ) prevede che, allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottemperi alle obbligazioni previste da tale regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero, si deve ritenere che tale vettore ottemperi ad obbligazioni assunte liberamente nei confronti della controparte contrattuale dei passeggeri interessati. Tali obbligazioni trovano la loro fonte nel contratto di trasporto aereo ( 18 ). La Corte ne ha desunto che la nozione di «materia contrattuale» include l’azione di un passeggero aereo diretta a ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo con coincidenza proposta, sul fondamento di detto regolamento, nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia la controparte contrattuale del passeggero interessato ( 19 ). 37. In terzo luogo, la Corte ha ammesso che l’obbligazione in «materia contrattuale» poteva avere una duplice origine, legale e contrattuale. In tal senso, essa ha dichiarato che, per quanto la partecipazione al condominio sia prescritta dalla legge, resta il fatto che i dettagli dell’amministrazione delle parti comuni dell’immobile interessato vengono eventualmente disciplinati per contratto e che l’adesione al condominio avviene attraverso l’acquisto volontario congiunto di un appartamento e di quote di comproprietà relative a tali parti comuni, sicché un’obbligazione a carico dei condomini nei confronti del condominio deve essere considerata un’obbligazione giuridica assunta volontariamente da un soggetto nei confronti di un altro ( 20 ). 38. In quarto luogo, la Corte ha statuito che la nozione di «materia contrattuale» include l’ipotesi di un’azione giudiziaria che ha l’oggetto di rivendicare in giudizio, nei confronti di un venditore professionista, la consegna di un premio apparentemente vinto e il cui versamento è rifiutato da quest’ultimo, poiché tale azione trova fondamento proprio nella promessa di vincita in questione e il beneficiario apparente invoca l’inadempimento di quest’ultima per giustificare l’azione giudiziaria ( 21 ). 39. La giurisprudenza richiamata deve consentire, a mio avviso, alla Corte, di qualificare come «materia contrattuale» l’oggetto dell’azione giudiziaria promossa dalla TERVE nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 40. Infatti, queste due società sono azioniste della stessa società, la VÚB, e la procedura di offerta pubblica di acquisto seguita dal diritto di acquisto o dall’obbligo di acquisto è destinata a tutelare i diritti degli azionisti di minoranza nel caso di una decisione di ritiro dalla quotazione delle azioni. È il motivo per cui, in linea di principio, l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto grava sull’emittente delle azioni, il quale è vincolato contrattualmente ai suoi azionisti. 41. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso volontariamente di lanciare una siffatta offerta al posto dell’emittente, ossia la VÚB, i cui rapporti con i suoi azionisti rivestono natura contrattuale. Sarebbe incoerente che il contenzioso relativo al diritto dell’azionista di minoranza di poter cedere le sue azioni in caso di ritiro dalla quotazione ricadesse, nel caso di specie, nella competenza delle autorità giurisdizionali slovacche o lussemburghesi a seconda della scelta della [OSCURATO:PERSONA] di intervenire o meno per lanciare un’offerta pubblica di acquisto. Sarebbe parimenti incoerente che, qualora il diritto di acquisto e l’obbligo di acquisto fossero fatti valere entro lo stesso termine e venissero contestati, le controversie ricadessero nella competenza di autorità giurisdizionali stabilite in Stati membri diversi, nel caso cui l’azionista che ha lanciato l’offerta pubblica di acquisto avesse la propria sede in uno Stato membro diverso da quello della sede dell’emittente. 42. Inoltre, il fatto che l’obbligazione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto in caso di ritiro dalla quotazione delle azioni, seguita da diritto di acquisto e obbligo di acquisto, sia di origine legale non è idoneo a rimettere in discussione la qualificazione di tale obbligazione come rientrante nella materia contrattuale. Infatti, come menzionato poc’anzi ( 22 ), una siffatta obbligazione può avere un’origine contrattuale e legale. Tuttavia, è solo in quanto esiste un’obbligazione contrattuale che l’obbligazione legale si impone. Nella specie, gli azionisti della VÚB hanno votato il ritiro dalla quotazione, il che ha comportato l’obbligazione legale di lanciare un’offerta pubblica di acquisto. Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA], quale azionista che detiene almeno il 95% delle azioni con diritto di voto e il 95% dei voti, ha lanciato volontariamente tale offerta al posto di VÚB, il che ha generato in capo alla medesima l’obbligazione legale di esercitare il diritto di acquisto o di adempiere all’obbligo di acquisto. 43. Infine, il rifiuto di osservare un’obbligazione legale non significa che non ci si collochi nella materia contrattuale. Pertanto, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha acconsentito liberamente a lanciare un’offerta pubblica di acquisto, si sia rifiutata di accogliere la domanda di acquisto della TERVE non significa che la causa della domanda di quest’ultima non rientri nella materia contrattuale. 44. Risulta dalle considerazioni che precedono che tale azione della TERVE diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] rientra nella materia contrattuale e non nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi del regolamento n. 1215/2012. 45. Occorre dunque rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la domanda di sostituire con una decisione giudiziaria l’accettazione della proposta di acquisto di azioni, promanante da un azionista di minoranza, da parte dell’azionista che ha lanciato, al posto dell’emittente, un’offerta pubblica di acquisto a seguito della decisione dell’assemblea generale degli azionisti di ritirare le azioni dalla quotazione, rientra nella materia contrattuale. C. Questione relativa alla competenza esclusiva prevista all’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012 46. Con la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte, se l’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso è applicabile ad una domanda intesa a contestare la validità di una decisione di un’assemblea generale che approva il trasferimento delle restanti azioni ad un azionista di maggioranza a seguito di un’offerta pubblica di acquisto lanciata volontariamente da quest’ultimo al posto dell’emittente, qualora tale domanda sia preliminare alla domanda con cui viene sollecitata una decisione giudiziaria che sostituisca l’accettazione, da parte di un’azionista di maggioranza, di una proposta di acquisto di azioni. 47. Al pari della Commissione, ritengo che tale questione sia pertinente solo qualora, nel diritto slovacco, il giudice investito di una domanda di sostituzione dell’accettazione, da parte di un’azionista di maggioranza, di una proposta di acquisto di azioni possa pronunciarsi sulla validità di una decisione di un’assemblea generale senza che la società la cui decisione è contestata sia parte della controversia. 48. Se così fosse, propongo la seguente analisi. 49. Ricordo che l’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 prevede una competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede «in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi». 50. Nel caso di specie, è in discussione la nozione di «validità della decisione di un organo di una società», nozione della quale la Corte è già stata chiamata a definire i contorni quando ha interpretato l’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, le cui disposizioni sono state riprese all’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 23 ). 51. Sul punto, essa ha ricordato che l’obiettivo primario perseguito dall’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 è quello di centralizzare la competenza allo scopo di evitare decisioni contraddittorie in ordine alla validità delle delibere degli organi delle società ( 24 ). Tale centralizzazione è prevista dinnanzi ai giudici dello Stato membro nel quale la società ha la sua sede, in quanto tali giudici si trovano nella posizione migliore per dirimere controversie di tale genere, in particolare per via del fatto che le formalità di pubblicità della società e delle sue decisioni sono svolte all’interno di tale Stato. Tale competenza esclusiva è istituita nell’interesse della buona amministrazione della giustizia ( 25 ). 52. È pertanto pacifico che, se la TERVE agisse in giudizio nei confronti della VÚB facendo valere l’invalidità della decisione della seconda assemblea generale, le autorità giurisdizionali slovacche sarebbero competenti. 53. Tuttavia, poiché tale competenza esclusiva costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale sulla competenza sancita all’articolo 4 del regolamento n. 1215/2012, esse deve essere sottoposta a un’interpretazione restrittiva ( 26 ). 54. Tale interpretazione restrittiva porta a ritenere che l’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere inteso nel senso che esso riguarda unicamente le controversie il cui oggetto principale è costituito dalla validità delle delibere degli organi societari ( 27 ). 55. Di conseguenza, occorre esaminare se, nell’ambito di un’azione intesa ad ottenere la sostituzione dell’accettazione della proposta di acquisto delle azioni, la questione preliminare della validità della decisione dell’assemblea generale che aveva disposto il trasferimento delle restanti azioni al titolare del diritto di acquisto possa costituire l’oggetto principale della controversia. 56. Effettivamente, la legittimazione ad agire della TERVE dipende direttamente dalla validità o meno della decisione della seconda assemblea generale, in quanto, se quest’ultima è invalida, il trasferimento delle azioni alla [OSCURATO:PERSONA] viene rimesso in discussione e la TERVE è ancora azionista della VÚB. Per contro, se tale decisione è valida, la TERVE ha perso la qualità di azionista e non può più far valere l’obbligo di acquisto. 57. Ritengo, di conseguenza, che la validità della decisione della seconda assemblea generale sia la premessa indispensabile dell’azione della TERVE diretta alla sostituzione dell’accettazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua proposta di acquisto di restanti azioni ( 28 ). È proprio tale decisione che fonda l’obbligo di acquisto a favore dei restanti azionisti. Non ricorre pertanto un’ipotesi in cui l’addotta invalidità delle decisioni degli organi della società è accessoria rispetto all’oggetto principale della domanda ( 29 ). Pertanto, la competenza delle autorità giurisdizionali slovacche sulla base della competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 è acquisita. 58. La Corte ha parimenti precisato che la centralizzazione della competenza a favore dei giudici della sede della società i cui organi hanno adottato la decisione della quale è contestata la validità, finalizzata ad evitare decisioni contraddittorie ( 30 ), consente di soddisfare gli obiettivi di un alto grado di prevedibilità della competenza nonché di certezza del diritto ( 31 ). 59. In tal senso, possono essere prese in considerazione la nazionalità della società i cui organi hanno adottato la decisione contestata, il diritto applicabile agli atti e alle formalità relativi all’assemblea generale contestata, la lingua utilizzata ( 32 ) nonché il diritto sostanziale applicabile ( 33 ). Nel procedimento principale, la VÚB ha la nazionalità slovacca, l’assemblea generale è assoggettata al diritto slovacco sia per quanto riguarda le formalità sia per quanto riguarda il diritto sostanziale. Ciò vale ad instaurare un collegamento stretto tra la controversia e i giudici slovacchi, il quale può essere conforme al principio della buona amministrazione della giustizia ( 34 ). 60. La Corte ha parimenti tenuto conto, a titolo della conformità agli obiettivi di prevedibilità e di certezza del diritto, in una causa analoga in cui era stato contestato il corrispettivo offerto in cambio del trasferimento obbligatorio dei titoli degli azionisti di minoranza di una società all’azionista di maggioranza della medesima, del fatto che tale azionista di maggioranza doveva aspettarsi che fossero competenti i giudici della sede della società ( 35 ). Ritengo che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia indicato, nella sua proposta di acquisto di azioni, seguita dalla decisione della seconda assemblea generale di trasferimento delle restanti azioni, la cui validità è contestata, che i contratti di acquisto di azioni che ne sarebbero risultati sarebbero stati assoggettati al diritto slovacco e alla competenza delle autorità giurisdizionali slovacche sia idoneo a confermare che tale società doveva aspettarsi di essere convenuta in giudizio dinanzi ai giudici slovacchi. 61. In tal senso, a differenza dei fatti sfociati nella sentenza del 12 maggio 2011, BVG ( 36 ), in cui la competenza esclusiva di cui all’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 veniva invocata a sostegno di un’incompetenza fatta valere tramite eccezione da una società che invocava l’invalidità delle proprie decisioni, nella presente causa l’invalidità delle decisioni degli organi della società è invocata nella domanda. 62. Alla luce di quanto suesposto propongo di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile ad una domanda, anche preliminare, con cui viene contestata la validità di una decisione di un’assemblea generale che approva il trasferimento delle restanti azioni ad un azionista di maggioranza a seguito di un’offerta pubblica di acquisto lanciata volontariamente da quest’ultimo al posto dell’emittente, qualora tale domanda sia una premessa indispensabile della domanda principale, con cui si chiede la sostituzione dell’accettazione da parte dell’azionista di maggioranza della proposta di acquisto emessa dall’azionista di minoranza. V. Conclusione 63. Tutto ciò considerato, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca): 1) L’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: la domanda di sostituire con una decisione giudiziaria l’accettazione della proposta di acquisto di azioni, promanante da un azionista di minoranza, da parte dell’azionista che ha lanciato, al posto dell’emittente, un’offerta pubblica di acquisto a seguito della decisione dell’assemblea generale degli azionisti di ritirare le azioni dalla quotazione, rientra nella materia contrattuale. 2) L’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che: esso è applicabile ad una domanda, anche preliminare, con cui viene contestata la validità di una decisione di un’assemblea generale che approva il trasferimento delle restanti azioni ad un azionista di maggioranza a seguito di un’offerta pubblica di acquisto lanciata volontariamente da quest’ultimo al posto dell’emittente, qualora tale domanda sia una premessa indispensabile della domanda principale, con cui si chiede la sostituzione dell’accettazione da parte dell’azionista di maggioranza della proposta di acquisto emessa dall’azionista di minoranza. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). ( 4 ) V. sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA ( C‑393/22 , EU:C:2023:675 , punto 23 e giurisprudenza citata). ( 5 ) V. sentenza del 28 novembre 2024, VariusSystems ( C‑526/23 , EU:C:2024:985 punto 15 ). ( 6 ) Per quanto riguarda l’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, v. sentenza del 28 novembre 2024, VariusSystems ( C‑526/23 , EU:C:2024:985 ). Per quanto riguarda l’articolo 24 di tale regolamento, v. sentenza del 7 marzo 2018, E.ON [OSCURATO:PERSONA] (C‑560/16; in prosieguo: la «sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2018:167 , punto 27 ). ( 7 ) V. sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice ( C‑307/19 , EU:C:2021:236 , punto 82 e giurisprudenza citata). ( 8 ) V. sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice ( C‑307/19 , EU:C:2021:236 , punto 83 e giurisprudenza citata). ( 9 ) V. sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa ( C‑375/13 , EU:C:2015:37 , punto 39 ), e dell’8 maggio 2019, Kerr ( C‑25/18 , EU:C:2019:376 , punti da 23 a 25 ). ( 10 ) V., per quanto riguarda la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione ( GU 1998, C 27, pag. 1 ) (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), sostituita dal regolamento n. 44/2001 (v. paragrafo 22 delle presenti conclusioni), sentenza del 10 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑214/89 , EU:C:1992:115 , punto 16 ). ( 11 ) V. sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr ( C‑25/18 , EU:C:2019:376 , punto 26 e giurisprudenza citata). ( 12 ) V. sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr ( C‑25/18 , EU:C:2019:376 , punto 29 e giurisprudenza citata). ( 13 ) V. sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks ( C‑337/17 , EU:C:2018:805 , punto 48 e giurisprudenza citata). ( 14 ) V. sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks ( C-337/17 , EU:C:2018:805 , punto 44 ). ( 15 ) C‑337/17 , EU:C:2018:805 . ( 16 ) V. sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks ( C‑337/17 , EU:C:2018:805 , punto 46 ). ( 17 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ( GU 2004, L 46, pag. 1 ). ( 18 ) V. sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a. ( C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16 , EU:C:2018:160 , punti 62 e 63 ). ( 19 ) V. sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a. ( C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16 , EU:C:2018:160 , punto 65 e punto 2 del dispositivo). ( 20 ) V. sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr ( C‑25/18 , EU:C:2019:376 , punto 27 ). ( 21 ) V. sentenza del 20 gennaio 2005, Engler ( C‑27/02 , EU:C:2005:33 , punti 57 e 58 ). ( 22 ) V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. ( 23 ) V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni. ( 24 ) V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 31 e giurisprudenza citata). ( 25 ) V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 32 e giurisprudenza citata). ( 26 ) V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata alla nota 6. ( 27 ) V., per analogia con l’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, sentenza del 12 maggio 2011, BVG [ C‑144/10 , EU:C:2011:300 , punto 44 e punto 43, il quale cita la relazione di P. Jenard sulla convenzione di Bruxelles ( GU 1979, C 59, pag. 1 ) (v. nota 10 delle presenti conclusioni), le cui conclusioni sono rilevanti, per analogia, per analizzare il regolamento n. 1215/2012]. ( 28 ) V., per analogia con la validità di un brevetto quale premessa indispensabile nell’ambito di ogni azione per contraffazione, sentenza del 12 maggio 2011, BVG ( C‑144/10 , EU:C:2011:300 , punto 46 ). ( 29 ) V. sentenza del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty ( C‑372/07 , EU:C:2008:534 ). ( 30 ) V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 31). ( 31 ) V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 28). ( 32 ) V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 40). ( 33 ) V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 41). ( 34 ) V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 42). ( 35 ) V. sentenza E.ON [OSCURATO:PERSONA] (punto 43). ( 36 ) C‑144/10, E U:C:2011:300.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1215/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris