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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08557/2026

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orrente –MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];- resistente -avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1213/2024 depositata il31/01/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con decreto n. 115 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Commissione TributariaProvinciale (‘CTP’) di Caserta revocò l’ordinanza di ammissione di FeliceNumero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026Arzillo al patrocinio a spese dello Stato, riferita ad un giudizio control’Agenzia delle Entrate di Caserta.Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per Cassazione,nominando quale suo difensore l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],gratuito patrocinio relativamente a tale giudizio di legittimità.

L’istanza diammissione al patrocinio veniva accolta dal COA di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere con provvedimento del 14.01.2019.Con ordinanza n. 15460/2020, questa Corte rigettò il ricorso,confermando il decreto di revoca (n. 115 del 14.09.2018) dell’ammissionedell’assistito al patrocinio a spese dello Stato.[OSCURATO:PERSONA] presentò alla CTP di Caserta istanza di liquidazionedell’onorario spettantegli per l’attività svolta relativamente al giudizio dilegittimità (conclusosi con la sopra citata ordinanza n. 15460/2020).Con decreto n. 57/2021 il Presidente della CTP di Caserta rigettò ilricorso ritenendolo inammissibile, non potendo essere disposta laliquidazione dei compensi a carico dello Stato a favore del difensore di unsoggetto al quale era stato definitivamente negato il beneficio al gratuitopatrocinio.Avverso il decreto della CTP di Caserta l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proposeopposizione (ex art. 15 d.lgs. 150/2011 e art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002nella forma dell’art. 702-bis c.p.c.) dinanzi al Tribunale di Napoli neiconfronti del Ministero della Giustizia, lamentando la violazione di legge incui era incorso il giudice Tributario e ribadendo la competenza della CTP allaliquidazione dei compensi, in quanto giudice che ha pronunciato la sentenzapassata in giudicato per effetto del rigetto della Suprema Corte.Con ordinanza n. 11722/2021, il Tribunale di Napoli dichiaravainammissibile il ricorso, ritenendo che lo stesso dovesse essere proposto alPresidente della CTP di Caserta, ai sensi dell’art. 15 d. lgs. 150/2011, inassenza di una sua competenza funzionale o territoriale.Numero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026Avverso detta ordinanza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso percassazione, per aver erroneamente il Tribunale di Napoli declinato la propriacompetenza (in violazione degli artt. 15 d. lgs. 150/2011 e 170 d.P.R. n.115/2002).Con ordinanza n. 3027/2023, questa Corte accolse il ricorso con rinvioal Tribunale di Napoli, enunciando il principio di diritto per cui spetta algiudice ordinario la cognizione dell’opposizione proposta ex art. 15 d.lgs. n.150/2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso in favoredell’avvocato per l’attività prestata nell’interesse del soggetto ammesso alpatrocinio a spese dello stato, ancorché la liquidazione debba essereeffettuata dal giudice tributario.Ritualmente riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli,l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiese di disporre in suo favore la liquidazione delcompenso per l’attività defensionale svolta.Con sentenza n. 1213/2024, qui impugnata, il Tribunale di Napoli harigettato l’opposizione, sul presupposto che il ricorso innanzi alla Corte diCassazione, rispetto al quale si chiedeva la liquidazione del compenso perl’attività defensionale svolta, fosse manifestamente infondato, conconseguente revoca dell’ammissione provvisoria al beneficio di FeliceArzillo.Per l’effetto, il suddetto Tribunale ha posto le spese di lite del giudizio edi quello dinnanzi alla Corte di Cassazione (ordinanza n. 3027/2023) acarico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. Rossi per complessivi €. 1.907,50.Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1213/2024 l’avvocatoLucio [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidandosi a tremotivi.Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese, costituendosi ai soli finidella partecipazione ad un’eventuale discussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/20261.

Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza e delprovvedimento di revoca – difetto di competenza del giudice – violazioneart. 136, comma 2 d.P.R. n. 115 del 2002; artt. 101 comma 1 e 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Napoli,pur non avendone la competenza e pronunciandosi al di fuori della domandaproposta, ha disposto la revoca dell’ammissione al beneficio del gratuitopatrocinio (nel giudizio di opposizione a decreto di liquidazione delcompenso spettante al difensore da questi introdotto nei confronti delMinistero della Giustizia) rispetto al quale il soggetto “revocato”, FeliceArzillo, non rivestiva la qualità di parte, incorrendo in una violazione degliartt. 112 e 101, comma 1, c.p.c.2.

Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza – violazionedel principio del contraddittorio art. 101 comma 2 c.p.c., violazione art. 384c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.Osserva il ricorrente che il giudizio definito con la sentenza impugnataaveva ad oggetto la liquidazione del compenso spettante al difensore disoggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato per un giudizio dicassazione, rinviato dalla Suprema Corte al Tribunale di Napoli, ritenutocompetente ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.Nel giudizio di rinvio, il Tribunale doveva dunque limitarsi a determinareil compenso, così come domandato dal difensore, uniformandosi a quantostatuito dalla Suprema Corte con la citata ordinanza di rinvio, in osservanzaal disposto di cui all’art. 384, comma 2, c.p.c.In maniera del tutto inattesa, e, dunque certamente “a sorpresa”, ilTribunale, invece, ha rigettato la richiesta del difensore, sollevando d’ufficiouna questione che giammai aveva formato oggetto di dibattito tra le parti,né peraltro alcuna attinenza aveva con l’oggetto del giudizio, disponendo larevoca del provvedimento di ammissione al beneficio nei confronti di unsoggetto assolutamente estraneo alla controversia, in aperta violazioneNumero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026dell’art. 101, comma 2, c.p.c. che impone, laddove il giudice ritiene di porrea fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di suscitare ilpieno contraddittorio tra le parti al fine di consentire il deposito di memoriee osservazioni sulla “questione”.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e meritano diessere rigettati.Nel caso che ci occupa - ove si discute della legittimità della revoca delprovvedimento del COA del 14.01.2019 di provvisoria ammissione albeneficio del patrocinio a spese dello Stato – è stata accertata da questastessa Corte (Cass. n. 3027 del 2023) la competenza del giudice ordinarioa riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 150 del 2011.

Sulpunto, trova oggi applicazione il principio di recente espresso dalle SezioniUnite, per cui il sintagma di cui all’art. 136, comma 1 (che attribuisce ilpotere di revoca «al magistrato che procede»), deve essere inteso comeriferito al giudice civile ordinario, ossia al Tribunale di Napoli nel caso che cioccupa, cui spetta la piena cognizione in fatto e in diritto del rapportoautonomo dedotto nel processo tributario e avente ad oggetto, appunto,l’ammissione al patrocinio (Cass. Sez.

U, n. 20929 del 23/07/2025).Questa Corte - con l’ordinanza n. 15460/2020 - aveva dichiarato lamanifesta infondatezza del ricorso per cassazione proposto dall’avvocatoRossi nell’interesse dell’assistito, avente ad oggetto il decreto n. 115/2018con il quale il Presidente della CTP di Caserta aveva rigettato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di revoca di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato per mancanza del requisito del reddito.Una volta passato in giudicato il provvedimento di revoca a seguitodell’intervento di questa Corte, spettava al giudice che aveva emesso ilsuddetto provvedimento – ossia il Presidente della CTP di Caserta -pronunciarsi sulla revoca del provvedimento di ammissione al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposto dal Consigliodell’Ordine degli Avvocati relativamente al giudizio di legittimità conclusosiNumero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026con ordinanza n. 15460/2020 di questa Corte, verificandone i presuppostidi reddito e di non manifesta infondatezza delle pretese fatte valere, ex art.136 TUSG.Tanto in conformità a quanto già affermato da questo giudice, nel suopiù autorevole consesso (Sez.

U, n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198 -02): alla revoca di un provvedimento di ammissione al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato, disposto dal Consiglio dell’Ordine degliAvvocati relativamente ad un giudizio di legittimità, non può provvedere lastessa Suprema Corte, bensì il giudice del rinvio (ovvero, nel caso dimancato rinvio, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato epassato in giudicato).Ed è quello che è accaduto nel caso che ci occupa: con decreto n.57/2021, il Presidente della CTP di Caserta ha, infatti, rigettato l’istanza diliquidazione del compenso ritenendolo inammissibile, non potendo esseredisposta la liquidazione dei compensi a carico dello Stato a favore deldifensore di un soggetto al quale era stato definitivamente negato ilbeneficio del gratuito patrocinio.

Il Tribunale di Napoli ha, poi, erroneamenteaffermato che l’opposizione avanzata dall’interessato avrebbe dovutoessere proposta al Presidente della CTP di Caserta, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 150/2011; questa Corte (Cass. n. 3027/2023) ha, quindi,definitivamente liberato il campo dalla questione riguardantel’individuazione dell’autorità giudiziaria preposta a decidere sull’opposizioneavverso il decreto, ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, rinviando al medesimoTribunale di Napoli che, riassunta la causa, con la pronuncia oggetto diimpugnazione in questa sede, ha negato il diritto alla liquidazione delcompenso richiesta dal professionista, a cagione della manifestainfondatezza della pretesa azionata dall’assistito in sede di legittimità (nelgiudizio conclusosi con ordinanza n. 15460/2020), del quale andavarevocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026In altri termini, la manifesta infondatezza del vantato diritto adavvalersi del patrocinio a spese dello Stato, al fine di procedere all’eventualerevoca dell’ammissione provvisoriamente disposta dal COA, non potevaessere rilevata dal giudice di legittimità, ma solo dal giudice di meritoprocedente, che qui non può che identificarsi in quello investito dall’istanzadi liquidazione, avendo la statuizione di questa Corte n. 15460 del 2020precluso l’oltre procedere, con il rigetto del ricorso dell’Arzillo e, diconseguenza, avendo negato il suo vantato diritto ad avvalersi delpatrocinio a spese dello Stato.Decisione, quindi, ben scrutinabile al fine anzidetto poiché non più subiudice (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6817 del 14/03/2025, Rv. 673995 - 01).Diversamente argomentando, il giudice investito dell’istanza diliquidazione, nel caso in cui il processo venga definito in sede di legittimitàcol rigetto della pretesa azionata dalla persona ammessa al beneficio,dovrebbe senz’altro provvedere a questa, pur in mancanza del "pre-presupposto", costituito dal sussistere delle condizioni dell’ammissione.Peraltro, sotto diverso profilo, deve escludersi lesione delcontraddittorio: la decisione sul punto mostra avere natura incidentale,tanto da non aver trovato enunciazione in dispositivo, strumentale al fine dinegare la liquidazione.Infine, come chiarito da questa Corte, l'omessa indicazione alle parti diuna questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio,sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere diallegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità dellasentenza (c.d.

"della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto didifesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioniche avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predettaquestione fosse stato tempestivamente attivato (fra le ultime, Sez.

L. n.21314, 19/07/2023, Rv. 668202 - 01).

Tuttavia, nel caso di specie si è inNumero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026presenza di questione di puro diritto, il che fa escludere in radice ilpaventato pregiudizio.3.

Con il terzo motivo si deduce, in via subordinata, l’illegittimità dellasentenza – illegittima statuizione della condanna alle spese di lite –violazione artt. 91 e 92 c.p.c., art. 4 d.m. 10.3.114 n. 55 e ss.mm., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

Lamenta il ricorrente che ilTribunale di Napoli ha posto a carico dell’istante le spese relative al giudizioe anche del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (dove, tuttavia, l’unicadomanda del ricorrente era stata ritenuta fondata), senza specificarenemmeno i criteri di determinazione della somma liquidata.

Ponendo a suocarico le spese di lite avrebbe violato l’art. 91 c.p.c. (spese poste a caricodella parte vittoriosa) e comunque dell’articolo 92 c.p.c., dovendo invecedisporne la compensazione.

Infine, la liquidazione «complessiva» dispostain sentenza è priva di alcuna specificazione, e perciò non consente divalutare la congruità con i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.Il motivo merita accoglimento nei limiti di quanto segue.Nel dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli hacondannato l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite sostenute dalMinistero della Giustizia sia con riferimento al giudizio di rinvio sia conriferimento al precedente giudizio di cassazione, liquidando complessivi €.1.907,50.Tuttavia, nel precedente giudizio di legittimità (Cass. n. 3027 del 2023)il Ministero della Giustizia era rimasto intimato.La sentenza merita pertanto di essere cassata in parte qua, e rinviataal medesimo Giudice in persona di altro magistrato, ai fini dellarideterminazione delle spese del solo giudizio di rinvio, nonché delle spesedel presente giudizio.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso,rigetta i primi due motivi;Numero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alTribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese delpresente giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 gennaio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente –MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];- resistente -avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1213/2024 depositata il31/01/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con decreto n. 115 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Commissione TributariaProvinciale (‘CTP’) di Caserta revocò l’ordinanza di ammissione di FeliceNumero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026Arzillo al patrocinio a spese dello Stato, riferita ad un giudizio control’Agenzia delle Entrate di Caserta.Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per Cassazione,nominando quale suo difensore l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],gratuito patrocinio relativamente a tale giudizio di legittimità. L’istanza diammissione al patrocinio veniva accolta dal COA di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere con provvedimento del 14.01.2019.Con ordinanza n. 15460/2020, questa Corte rigettò il ricorso,confermando il decreto di revoca (n. 115 del 14.09.2018) dell’ammissionedell’assistito al patrocinio a spese dello Stato.[OSCURATO:PERSONA] presentò alla CTP di Caserta istanza di liquidazionedell’onorario spettantegli per l’attività svolta relativamente al giudizio dilegittimità (conclusosi con la sopra citata ordinanza n. 15460/2020).Con decreto n. 57/2021 il Presidente della CTP di Caserta rigettò ilricorso ritenendolo inammissibile, non potendo essere disposta laliquidazione dei compensi a carico dello Stato a favore del difensore di unsoggetto al quale era stato definitivamente negato il beneficio al gratuitopatrocinio.Avverso il decreto della CTP di Caserta l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proposeopposizione (ex art. 15 d.lgs. 150/2011 e art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002nella forma dell’art. 702-bis c.p.c.) dinanzi al Tribunale di Napoli neiconfronti del Ministero della Giustizia, lamentando la violazione di legge incui era incorso il giudice Tributario e ribadendo la competenza della CTP allaliquidazione dei compensi, in quanto giudice che ha pronunciato la sentenzapassata in giudicato per effetto del rigetto della Suprema Corte.Con ordinanza n. 11722/2021, il Tribunale di Napoli dichiaravainammissibile il ricorso, ritenendo che lo stesso dovesse essere proposto alPresidente della CTP di Caserta, ai sensi dell’art. 15 d. lgs. 150/2011, inassenza di una sua competenza funzionale o territoriale.Numero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026Avverso detta ordinanza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso percassazione, per aver erroneamente il Tribunale di Napoli declinato la propriacompetenza (in violazione degli artt. 15 d. lgs. 150/2011 e 170 d.P.R. n.115/2002).Con ordinanza n. 3027/2023, questa Corte accolse il ricorso con rinvioal Tribunale di Napoli, enunciando il principio di diritto per cui spetta algiudice ordinario la cognizione dell’opposizione proposta ex art. 15 d.lgs. n.150/2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso in favoredell’avvocato per l’attività prestata nell’interesse del soggetto ammesso alpatrocinio a spese dello stato, ancorché la liquidazione debba essereeffettuata dal giudice tributario.Ritualmente riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli,l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiese di disporre in suo favore la liquidazione delcompenso per l’attività defensionale svolta.Con sentenza n. 1213/2024, qui impugnata, il Tribunale di Napoli harigettato l’opposizione, sul presupposto che il ricorso innanzi alla Corte diCassazione, rispetto al quale si chiedeva la liquidazione del compenso perl’attività defensionale svolta, fosse manifestamente infondato, conconseguente revoca dell’ammissione provvisoria al beneficio di FeliceArzillo.Per l’effetto, il suddetto Tribunale ha posto le spese di lite del giudizio edi quello dinnanzi alla Corte di Cassazione (ordinanza n. 3027/2023) acarico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. Rossi per complessivi €. 1.907,50.Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1213/2024 l’avvocatoLucio [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidandosi a tremotivi.Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese, costituendosi ai soli finidella partecipazione ad un’eventuale discussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/20261. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza e delprovvedimento di revoca – difetto di competenza del giudice – violazioneart. 136, comma 2 d.P.R. n. 115 del 2002; artt. 101 comma 1 e 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Napoli,pur non avendone la competenza e pronunciandosi al di fuori della domandaproposta, ha disposto la revoca dell’ammissione al beneficio del gratuitopatrocinio (nel giudizio di opposizione a decreto di liquidazione delcompenso spettante al difensore da questi introdotto nei confronti delMinistero della Giustizia) rispetto al quale il soggetto “revocato”, FeliceArzillo, non rivestiva la qualità di parte, incorrendo in una violazione degliartt. 112 e 101, comma 1, c.p.c.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza – violazionedel principio del contraddittorio art. 101 comma 2 c.p.c., violazione art. 384c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.Osserva il ricorrente che il giudizio definito con la sentenza impugnataaveva ad oggetto la liquidazione del compenso spettante al difensore disoggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato per un giudizio dicassazione, rinviato dalla Suprema Corte al Tribunale di Napoli, ritenutocompetente ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.Nel giudizio di rinvio, il Tribunale doveva dunque limitarsi a determinareil compenso, così come domandato dal difensore, uniformandosi a quantostatuito dalla Suprema Corte con la citata ordinanza di rinvio, in osservanzaal disposto di cui all’art. 384, comma 2, c.p.c.In maniera del tutto inattesa, e, dunque certamente “a sorpresa”, ilTribunale, invece, ha rigettato la richiesta del difensore, sollevando d’ufficiouna questione che giammai aveva formato oggetto di dibattito tra le parti,né peraltro alcuna attinenza aveva con l’oggetto del giudizio, disponendo larevoca del provvedimento di ammissione al beneficio nei confronti di unsoggetto assolutamente estraneo alla controversia, in aperta violazioneNumero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026dell’art. 101, comma 2, c.p.c. che impone, laddove il giudice ritiene di porrea fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di suscitare ilpieno contraddittorio tra le parti al fine di consentire il deposito di memoriee osservazioni sulla “questione”.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e meritano diessere rigettati.Nel caso che ci occupa - ove si discute della legittimità della revoca delprovvedimento del COA del 14.01.2019 di provvisoria ammissione albeneficio del patrocinio a spese dello Stato – è stata accertata da questastessa Corte (Cass. n. 3027 del 2023) la competenza del giudice ordinarioa riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 150 del 2011. Sulpunto, trova oggi applicazione il principio di recente espresso dalle SezioniUnite, per cui il sintagma di cui all’art. 136, comma 1 (che attribuisce ilpotere di revoca «al magistrato che procede»), deve essere inteso comeriferito al giudice civile ordinario, ossia al Tribunale di Napoli nel caso che cioccupa, cui spetta la piena cognizione in fatto e in diritto del rapportoautonomo dedotto nel processo tributario e avente ad oggetto, appunto,l’ammissione al patrocinio (Cass. Sez. U, n. 20929 del 23/07/2025).Questa Corte - con l’ordinanza n. 15460/2020 - aveva dichiarato lamanifesta infondatezza del ricorso per cassazione proposto dall’avvocatoRossi nell’interesse dell’assistito, avente ad oggetto il decreto n. 115/2018con il quale il Presidente della CTP di Caserta aveva rigettato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di revoca di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato per mancanza del requisito del reddito.Una volta passato in giudicato il provvedimento di revoca a seguitodell’intervento di questa Corte, spettava al giudice che aveva emesso ilsuddetto provvedimento – ossia il Presidente della CTP di Caserta -pronunciarsi sulla revoca del provvedimento di ammissione al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposto dal Consigliodell’Ordine degli Avvocati relativamente al giudizio di legittimità conclusosiNumero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026con ordinanza n. 15460/2020 di questa Corte, verificandone i presuppostidi reddito e di non manifesta infondatezza delle pretese fatte valere, ex art.136 TUSG.Tanto in conformità a quanto già affermato da questo giudice, nel suopiù autorevole consesso (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198 -02): alla revoca di un provvedimento di ammissione al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato, disposto dal Consiglio dell’Ordine degliAvvocati relativamente ad un giudizio di legittimità, non può provvedere lastessa Suprema Corte, bensì il giudice del rinvio (ovvero, nel caso dimancato rinvio, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato epassato in giudicato).Ed è quello che è accaduto nel caso che ci occupa: con decreto n.57/2021, il Presidente della CTP di Caserta ha, infatti, rigettato l’istanza diliquidazione del compenso ritenendolo inammissibile, non potendo esseredisposta la liquidazione dei compensi a carico dello Stato a favore deldifensore di un soggetto al quale era stato definitivamente negato ilbeneficio del gratuito patrocinio. Il Tribunale di Napoli ha, poi, erroneamenteaffermato che l’opposizione avanzata dall’interessato avrebbe dovutoessere proposta al Presidente della CTP di Caserta, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 150/2011; questa Corte (Cass. n. 3027/2023) ha, quindi,definitivamente liberato il campo dalla questione riguardantel’individuazione dell’autorità giudiziaria preposta a decidere sull’opposizioneavverso il decreto, ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, rinviando al medesimoTribunale di Napoli che, riassunta la causa, con la pronuncia oggetto diimpugnazione in questa sede, ha negato il diritto alla liquidazione delcompenso richiesta dal professionista, a cagione della manifestainfondatezza della pretesa azionata dall’assistito in sede di legittimità (nelgiudizio conclusosi con ordinanza n. 15460/2020), del quale andavarevocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026In altri termini, la manifesta infondatezza del vantato diritto adavvalersi del patrocinio a spese dello Stato, al fine di procedere all’eventualerevoca dell’ammissione provvisoriamente disposta dal COA, non potevaessere rilevata dal giudice di legittimità, ma solo dal giudice di meritoprocedente, che qui non può che identificarsi in quello investito dall’istanzadi liquidazione, avendo la statuizione di questa Corte n. 15460 del 2020precluso l’oltre procedere, con il rigetto del ricorso dell’Arzillo e, diconseguenza, avendo negato il suo vantato diritto ad avvalersi delpatrocinio a spese dello Stato.Decisione, quindi, ben scrutinabile al fine anzidetto poiché non più subiudice (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6817 del 14/03/2025, Rv. 673995 - 01).Diversamente argomentando, il giudice investito dell’istanza diliquidazione, nel caso in cui il processo venga definito in sede di legittimitàcol rigetto della pretesa azionata dalla persona ammessa al beneficio,dovrebbe senz’altro provvedere a questa, pur in mancanza del "pre-presupposto", costituito dal sussistere delle condizioni dell’ammissione.Peraltro, sotto diverso profilo, deve escludersi lesione delcontraddittorio: la decisione sul punto mostra avere natura incidentale,tanto da non aver trovato enunciazione in dispositivo, strumentale al fine dinegare la liquidazione.Infine, come chiarito da questa Corte, l'omessa indicazione alle parti diuna questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio,sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere diallegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità dellasentenza (c.d. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto didifesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioniche avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predettaquestione fosse stato tempestivamente attivato (fra le ultime, Sez. L. n.21314, 19/07/2023, Rv. 668202 - 01). Tuttavia, nel caso di specie si è inNumero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026presenza di questione di puro diritto, il che fa escludere in radice ilpaventato pregiudizio.3. Con il terzo motivo si deduce, in via subordinata, l’illegittimità dellasentenza – illegittima statuizione della condanna alle spese di lite –violazione artt. 91 e 92 c.p.c., art. 4 d.m. 10.3.114 n. 55 e ss.mm., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Lamenta il ricorrente che ilTribunale di Napoli ha posto a carico dell’istante le spese relative al giudizioe anche del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (dove, tuttavia, l’unicadomanda del ricorrente era stata ritenuta fondata), senza specificarenemmeno i criteri di determinazione della somma liquidata. Ponendo a suocarico le spese di lite avrebbe violato l’art. 91 c.p.c. (spese poste a caricodella parte vittoriosa) e comunque dell’articolo 92 c.p.c., dovendo invecedisporne la compensazione. Infine, la liquidazione «complessiva» dispostain sentenza è priva di alcuna specificazione, e perciò non consente divalutare la congruità con i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.Il motivo merita accoglimento nei limiti di quanto segue.Nel dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli hacondannato l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite sostenute dalMinistero della Giustizia sia con riferimento al giudizio di rinvio sia conriferimento al precedente giudizio di cassazione, liquidando complessivi €.1.907,50.Tuttavia, nel precedente giudizio di legittimità (Cass. n. 3027 del 2023)il Ministero della Giustizia era rimasto intimato.La sentenza merita pertanto di essere cassata in parte qua, e rinviataal medesimo Giudice in persona di altro magistrato, ai fini dellarideterminazione delle spese del solo giudizio di rinvio, nonché delle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso,rigetta i primi due motivi;Numero registro generale 8253/2024Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 8557/2026Data pubblicazione 06/04/2026cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alTribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese delpresente giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 gennaio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Decreto Cassazione n. 08557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris