Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 maggio 2024

Cassazione n. 12919/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2168/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 2263/2022 depositata il 14/11/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, atteso che il ricorso è stato notificato in data 10 gennaio 2023 e che il controricorso risulta depositato in data 1° marzo 2023, oltre il termine di 40 gg. dalla notificazione del ricorso previsto dall’art. 370 c.p.c. nel testo come da ultimo novellato ed applicabile ratione temporis , con conseguenteimprocedibilità dello stesso controricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 3/05/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2168/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 2263/2022 depositata il 14/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, atteso che il ricorso è stato notificato in data 10 gennaio 2023 e che il controricorso risulta depositato in data 1° marzo 2023, oltre il termine di 40 gg. dalla notificazione del ricorso previsto dall’art. 370 c.p.c. nel testo come da ultimo novellato ed applicabile ratione temporis , con conseguenteimprocedibilità dello stesso controricorso. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 3/05/2024
Decreto Cassazione n. 12919/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris