CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 37764/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena presentata da [OSCURATO:PERSONA], motivando sul fatto che l'istanza era mera riproposizione di altra già rigettata con ordinanza del 6 febbraio 2024; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente inammissibile perché lamenta l'omessa notifica del precedente provvedimento, circostanza che può rilevare ai fini dell'impugnazione di quel precedente provvedimento e non di quello oggetto del ricorso, che è comunque stato emesso con l'applicazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. e per il quale non era richiesto contraddittorio; che anche il secondo motivo è manifestamente inammissibile perché sulla base della domanda di grazia ai sensi dell'art. 147 cod. pen. il differimento può essere concesso solo se la pena non è, come in questo caso, già in esecuzione (Sez. 1, n. 5210 del 15/10/1996, Scalise, Rv. 206376 - 01); che in data 17/09/2024 il difensore ha depositato istanza di non luogo a provvedere in cui manifesta il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia sul ricorso, ma che tuttavia alla dichiarazione non è allegata procura speciale; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26