CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24394/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 ccd. proc. pen, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere c:eduto sostanza stupefacente del tipo eroina, fatto commesso da febbraio 2020 a maggio 2020. Nel corso di una più ampia indagine che aveva consentito, nella prospettiva dell'accusa, di disvelare l'esistenza di un'associazione su base essenzialmente famigliare finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti operante all'interno di un condominio di via Teano, attraverso le dic:hiarazioni di un acquirente, [OSCURATO:PERSONA], era emersa anche la condotta di spaccio contestata al Passalacqua. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso e formulato due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe a tal fine valorizzato le dichiarazioni del cliente abituale [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, a fronte di una incolpazione provvisoria nella quale l'attività di spaccio era indicata come commessa da febbraio a maggio 2020, aveva, invece, riferito di essersi rifornito da Passalacqua solo fino al mese di marzo e di avere acquistato dallo stesso in circa dieci occasioni eroina per un prezzo di 40 euro al grammo, in quantitativi variabili, ma compresi fra i 20 ed i 70 euro di controvalore. Mazza, inoltre, aveva descritto la persona presso cui si era rifornito come portatrice di una dentatura irregolare e lo aveva poi riconosciuto, fra varie foto esibitegli raccolte in un album, in Passalacqua: secondo il ricorrente, se fra le foto contenute nell'album nessuno dei soggetti avesse avuto i denti storti, l'individuazione non sarebbe stata attendibile. Infine il ricorrente evidenzia che le varie cessioni avrebbero dovuto essere riqualificate come reati di cui all'art. 73 comnna 5 d.P.R 309/1990 e che, in assenza di accertamenti sul principio attivo della droga ceduta, era in ogni caso dubbia la concreta offensività della condotta. 2.2.Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza/manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine al concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed in particolare non avrebbe considerato che i precedenti del Passalacqua erano risalenti al 2011 (quindi a ben nove anni prima rispetto ai fatti contestati) e non avrebbe considerato che Passalacqua non era risultato coinvolto nel reato associativo. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della adeguatezza' della misura applicata rispetto alle esigenze cautelari. Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in merito alla impossibilità nel caso concreto di salvaguardare le esigenze cautelari con misure meno afflittive. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1 E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 26882:2, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 2.2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziano in ragione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], identificato dopo che lo stesso, tramite il sistema di videosorveglianza installato in via Teano, era stato visto recarsi in più occasioni nel condominio, teatro dello spaccio. Mazza aveva riferito alla polizia giudiziaria che un soggetto di etnia rom, stazionante sotto i portici e descritto con un particolare individualizzante, ovvero i denti storti, era solito accompagnarlo in un appartamento posto al terzo o quarto piano dello stabile e, nel pianerottolo, era solito consegnargli la dose richiesta per un corrispettivo variabile dai 20 ai 70 euro. A fronte di tale motivazione, congrua, coerente con le risultanze specificamente indicate e sottoposte a vaglio, parte ricorrente si è limitata a contestare profili di fatto, quali quello della composizione dell'album utilizzato per la individuazione, formulati in maniera del tutto generica ed addirittura dubitativa e come tali non valutabili in questa sede. 2.3. Priva di rilievo è anche la contestazione relativa alla discrepanza fra la data indicata nel capo di incolpazione e quella che emergerebbe dalle dichiarazioni di Mazza, giacchè la descrizione del fatto nell'ordinanza che dispone la misura cuatelare è fisiologicamente provvisoria, in ragione dello sviluppo delle indagini ancora in corso e soprattutto l'indicazione della data in cui si assume essere stato commesso un determinato reato è un elemento non indispensabile alla descrizione del fatto, particolarmente quando si tratti di reato che copra un lungo arco di tempo ( Sez. un., c.c. 25 marzo 1998 n. 10, Savino, non massimata sul punto). 2.4 La censura con cui il ricorrente invoca la riqualificazione del reato contestato nel capo di incolpazione provvisoria in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, non sussiste interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento "de libertate" quando sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo di imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246 - 01 ;Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv 264762 fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse del ricorrente a richiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi dello spaccio di lieve entità, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto alla misura cautelare impostagli). Si tratta di orientamento che discende dal principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269). Nel caso in esame Passalcqua è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, posto che il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. è punito con pena edittale che consente l'applicazione di detta misura, l'eventuale riqualificazione sarebbe, allo stato, ininfluente e non determinerebbe per il ricorrente alcun risultato pratico sotto il profilo del trattamento cautelare. 2.5. Priva di rilievo è infine la censura relativa alla impossibilità di stabilire l'efficacia drogante della sostanza ceduta, in assenza di sequestro della stessa. I gravi indizi, invero, sono stati tratti dalle dichiarazioni dell'acquirente che ha riferito di aver acquistato la sostanza stupefacente dal ricorrente in plurime occasione nel corso di due mesi, onde non vi è motivo di ipotizzare che tale sostanza non contenesse principio attivo. 3. Il secondo ed il terzo motivo, attinenti al trattamento cautelare sono manifestamente infondati. Il Tribunale ha condiviso le valutazioni del giudice delle indagini preliminari in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie si doveva desumere dalle modalità della condotta e dalla pericolosità dell'indagato, già gravato da precedenti condanne per delitti inerenti gli stupefacenti (nel 2010 e nel 2011) e per delitto di furto (nel 2015) oltre che da pendenze per i delitti di estorsione (risalente al 2016), furto (risalente al 2018) e ricettazione (risalente al 2019), ed alla inadeguatezza, ai fini della salvaguardia di dette esigenze, di misure non detentive, sottolineando che Passalacqua, stante i tratti di pericolosità evidenziati, non poteva garantire il rispetto delle prescrizioni ad esse inerenti. Si tratta di motivazione congrua e pienamente sorretta da elementi di fatto analiticamente indicati, sicché le censure mosse dal ricorrente appaiono generiche e non idonee a intaccare il perecho argomentativo adottato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. :186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas