CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21348/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali del provvedimento impugnato, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, l'atto di ricorso deve contenere la precisa prospettazíone delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, nonché della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello abbia rinviato per relationem al primo grado, l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto in maniera specifica dolendosi dell'utilizzo di questa tecnica, in quanto si tratta di una fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate, confrontandosi con l'apparato motivazionale sottoposto a critica, per come integrato dalle argomentazioni del primo giudice; che, nella specie, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza indicare il contenuto e la decisività dei motivi negletti, non consentendo l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il